- La legittimità di una normativa a tutela di persone colpite da violenza o discriminazione in quanto appartenenti a un genere, oppure a causa della propria espressione o disabilità, è stata riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
- Questioni di legittimità costituzionale della legge Mancino, che il ddl Zan estende ad altri casi, sono state dichiarate infondate: la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi oltre il limite segnato da altri princìpi costituzionali fondamentali.
- Anche sui concetti di “pericolo concreto” e “identità di genere”, che per alcuni sono troppo vaghi al fine di delimitare le condotte sanzionate, esiste una giurisprudenza consolidata.
La giurisprudenza ha già sciolto i “nodi” del ddl Zan


25 maggio 2021 • 13:25Aggiornato, 25 maggio 2021 • 13:32