Si stanno succedendo pronunce giudiziarie di mancata convalida del trattenimento di richiedenti asilo, mediante la disapplicazione del cosiddetto decreto Cutro. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, continua ad annunciare ricorsi alla Corte di Cassazione. In attesa delle decisioni, può essere utile esporre le diverse opzioni percorribili dalla Corte.

Le decisioni

Preliminarmente, serve ricordare le motivazioni delle citate pronunce. Secondo i giudici che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti, il questore avrebbe adottato il relativo provvedimento senza una valutazione «su base individuale (...) della necessità e proporzionalità della misura» in relazione alla possibilità di applicare misure alternative.

Ciò in quanto il decreto Cutro impone in via automatica il trattenimento di chi arriva da un paese inserito nell’elenco di quelli “sicuri” ed è privo di documenti, assoggettandolo a una procedura accelerata “di frontiera”, nel presupposto che sia comunque destinato al rimpatrio. Ma la mera provenienza di un migrante da un Paese sicuro non può portare a tale automatismo, escludendo il suo diritto a entrare nel territorio dello Stato per chiedere asilo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Costituzione.

Tutto ciò contrasterebbe col diritto europeo come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Ue (Cgue): una misura restrittiva dei diritti, qual è il trattenimento, non può essere adottata senza che ne sia adeguatamente valutata e garantita la proporzionalità.

Inoltre, il citato decreto non prevede la fideiussione come misura da valutare dopo la decisione sul trattenimento, e in alternativa ad esso, in conformità alla disciplina Ue; ma come requisito da considerare già prima della decisione stessa, in mancanza del quale scatta il trattenimento. Peraltro – secondo l’orientamento della Cgue – un richiedente asilo non può essere «trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità», cioè non dispone della somma indicata per la cauzione.

Somma che peraltro è fissa, e non modulabile in relazione alla condizione del migrante, come dovrebbe essere in ossequio al principio di proporzionalità. Tale principio sarebbe violato anche in quanto la garanzia finanziaria non è prevista congiuntamente alle altre possibili misure alternative al trattenimento di cui alla direttiva 2013/33/Ue, cioè «l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato», con la conseguenza che, per chi sia impossibilitato a prestare la garanzia, il trattenimento non può essere comunque evitato mediante il ricorso a una delle altre misure.

Per questi motivi, in sintesi, il trattenimento di alcuni richiedenti asilo non è stato convalidato.

Le possibilità

La Corte di Cassazione potrebbe reputare fondate le pronunce dei giudici che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti per evidente contrasto delle disposizioni interne con la normativa europea e per la possibilità di applicare direttamente queste ultime invece delle prime. A questo riguardo, va chiarito che i regolamenti Ue hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, mentre le direttive necessitano di recepimento.

La disapplicazione di una norma interna – come hanno fatto i giudici con il decreto Cutro - è possibile se la norma della direttiva con cui quella interna confligge sia chiara, precisa e incondizionata, quindi immediatamente applicabile, e non sia stata recepita o lo sia stata in modo errato.

Ma la Corte potrebbe anche reputare che – pur essendoci un’eventuale incompatibilità tra la norma del decreto Cutro e la norma dell’Ue (art. 15 della direttiva 33/2013/Ue) - la disapplicazione non fosse consentita, non ricorrendo i casi sopra indicati. In questo caso, la Cassazione dovrebbe rimettere la valutazione circa la sussistenza del contrasto alla Consulta, sollevando la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui impone al legislatore il rispetto dei «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». Spetterebbe così alla Corte costituzionale la decisione sull’eventuale annullamento della disposizione interna non conforme al diritto dell’Ue.

Ma potrebbe anche verificarsi che la Corte di Cassazione non riesca a raggiungere un convincimento circa il conflitto tra la disposizione interna e quella dell’Ue. In questo caso, essa deve rimettere la questione alla Cgue attraverso un rinvio pregiudiziale, affinché quest’ultima verifichi la conformità della normativa nazionale al diritto dell’Unione.

La decisione della Corte di Giustizia vincola non solo il giudice che le ha rivolto l’istanza, ma anche gli altri giudici nazionali che affrontino medesime questioni. Una sentenza della Cgue del 2022 emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale – i cui princìpi sono quindi da applicare in ogni questione giudiziaria dello stesso tipo - è stata posta a fondamento dei provvedimenti dei tribunali che hanno disapplicato il decreto Cutro.

L’incompatibilità

C’è ancora un’ulteriore possibilità, e cioè che la Corte di Cassazione reputi che la disposizione interna presenti profili di incompatibilità sia con le norme dell’Unione sia con la Costituzione. Del resto, le pronunce di mancata convalida del trattenimento dei richiedenti asilo rilevano profili di contrasto del decreto Cutro, oltre che con la normativa dell’Ue, anche con la Costituzione.

In questo caso, che si definisce come “doppio contrasto” o “doppia pregiudizialità” e che darebbe teoricamente luogo al rinvio sia alla Cgue sia alla Corte costituzionale, si deve ricorrere solo a quest’ultima.

Infine, la Cassazione potrebbe decidere che le decisioni di mancata convalida da parte dei giudici sono infondate, reputando che la normativa nazionale sul trattenimento e sulla garanzia finanziaria sia conforme a quella europea, e annullare le decisioni stesse.

Insomma, la questione è destinata a evolversi in una delle direzioni indicate, e sarà interessante continuare a seguirne lo svolgimento.

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