In conclusione, gli elementi che sono stati acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica possibilità di collegare quei contatti intrapresi dal col. Mori con l’arresto del Riina ovvero di affermare che la condotta tenuta dagli imputati nel periodo successivo all’arresto sia stata determinata dalla precisa volontà di creare le condizioni di fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente dannosa per l’associazione mafiosa.
Su Domani posegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado, la numero 514/06 dei magistrati della terza sezione penale del tribunale di Palermo, presidente Raimondo Loforti e giudice estensore Claudia Rosini
Il Collegio ritiene, infine, di non poter condividere la prospettazione della pubblica accusa che, sulla base di imprecisate “ragioni di Stato”, ha chiesto di affermare la penale responsabilità degli imputati per il reato di favoreggiamento non aggravato, da dichiararsi ormai prescritto.
Tali “ragioni di Stato” non potrebbero che consistere nella “trattativa” di cui sopra intrapresa dal Mori, con la consapevolezza, acquisita successivamente, del De Caprio e, dunque, lungi dall’escludere il dolo della circostanza aggravante varrebbero proprio ad integrarlo, significando che gli imputati avrebbero agito volendo precisamente agevolare “cosa nostra”, in ottemperanza al patto stipulato e cioè in esecuzione della controprestazione promessa per la consegna del Riina.
La “ragione di Stato” verrebbe dunque a costituire il movente dell’azione, come tale irrilevante nella fattispecie ex art. 378 C.P., capace non di escludere il dolo specifico ex art. 7 L. n. 203/91, bensì di svelarlo e renderlo riconoscibile, potendo al più rilevare solo come attenuante ove se ne ammettesse la riconducibilità alle ipotesi di cui all’art. 62 C.P., comunque escluse dal giudizio di comparazione.
La mancanza di prova sull’esistenza di questi “motivi di Stato” che avrebbero spinto gli imputati ad agire, ed anzi la dimostrazione in punto di fatto della loro inesistenza ed incongruenza sul piano logico, per le considerazioni già esposte – considerato, altresì, che la controprestazione promessa avrebbe vanificato tutti gli sforzi investigativi compiuti sino ad allora dagli stessi imputati, anche a rischio della propria incolumità personale, e lo straordinario risultato appena raggiunto - non consente di ritenere integrato il dolo della fattispecie incriminatrice in nessuna sua forma.
È palese, infatti, che se vi fu “ragione di Stato” si intese “pagare il prezzo” dell’agevolazione, per il futuro, delle attività mafiose, pur di “incassare” l’arresto del Riina, con la piena configurabilità del favoreggiamento aggravato, ma se non vi fu, gli imputati devono andare esenti da responsabilità penale.
Appare, difatti, logicamente incongruo, già su un piano di formulazione di ipotesi in funzione della verifica della prospettazione accusatoria in ordine alla sussistenza del reato base di favoreggiamento con dolo generico, individuare in soggetti diversi dall’organizzazione criminale nel suo complesso coloro che gli imputati avrebbero inteso agevolare tramite la mancata osservazione del residence di via Bernini, così volendo aiutare individui determinati invece che l’associazione nella sua globalità.
L’impossibilità, già da un punto di vista oggettivo, di discernere i soggetti favoriti (la Bagarella neppure era indagata) dall’associazione mafiosa si ripercuote sul versante soggettivo, apparendo inverosimile che gli ausiliatori abbiano agito non al fine di consentire alla mafia la prosecuzione dei suoi affari, in ossequio al “patto scellerato”, ma volendo solo aiutare, nel momento stesso in cui procedevano all’arresto del capo dell’organizzazione, e senza alcuna apparente ragione, determinati affiliati ad eludere le investigazioni o le ricerche.
Ne deriva che, non essendo stata provata la causale del delitto, né come “ragione di Stato” né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall’organizzazione criminale nella sua globalità, l’ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata.
La mancanza di una prova positiva sul dolo di favoreggiamento non può essere supplita dall’argomentazione per la quale gli imputati, particolarmente qualificati per esperienza ed abilità investigative, non potevano non rappresentarsi che l’abbandono del sito avrebbe lasciato gli uomini di “cosa nostra” liberi di penetrare nel cd. covo ed asportare qualsiasi cosa di interesse investigativo e dunque l’hanno voluto nella consapevolezza di agevolare “cosa nostra”.
Sul versante del momento volitivo del dolo, una simile opzione rischierebbe di configurare un “dolus in re ipsa”, ricavato dal solo momento rappresentativo e dalla stessa personalità degli imputati, dotati di particolare perizia e sapienza nella conduzione delle investigazioni.
Ma, quanto al momento rappresentativo, già è stato precisato che il servizio di osservazione non sarebbe valso ad impedire l’asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo, che poteva essere evitata solo con l’immediata perquisizione, quanto alle abilità soggettive degli imputati, esse non possono valere a ritenere provata una volontà rispetto all’evento significativo del reato che è invece rimasta invalidata dall’esame delle possibili spiegazioni alternative.
Ne deriva che il quadro indiziario, composto da elementi già di per sé non univoci e discordanti, è rimasto nella valutazione complessiva di tutte le risultanze acquisite al dibattimento e tenuto conto anche della impossibilità di accertare la causale della descritta condotta, incoerente e non raccordabile con la narrazione storica della vicenda come ipotizzata dall’accusa e per quanto è stato possibile ricostruire in dibattimento.
In conclusione, gli elementi che sono stati acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica possibilità di collegare quei contatti intrapresi dal col. Mori con l’arresto del Riina ovvero di affermare che la condotta tenuta dagli imputati nel periodo successivo all’arresto sia stata determinata dalla precisa volontà di creare le condizioni di fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente dannosa per l’associazione mafiosa.
Per le pregresse considerazioni, entrambi gli imputati devono essere mandati assolti per difetto dell’elemento psicologico.
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