Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza della Corte d’appello sulla condanna dell’ex senatore Tonino D’Alì, ex sottosegretario agli interni di Forza Italia, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa


Tale appoggio elettorale relativo alla tornata del 2001 è dichiarato dal Birrittella né può ritenersi che tale circostanza necessiti di precisi ed espliciti riscontri di natura specifica (cioè riscontri sul medesimo appoggio per le elezioni del 2001), tanto più che si pone in coerenza logica con la disponibilità già manifestata al sodalizio e con le attività successivamente svolte di seguito meglio evidenziate – sempre in favore del sodalizio (come correttamente rimarcato dalla sentenza di annullamento con rinvio, l’elezione del 2001 si pone in un periodo cruciale «in cui D’Ali stava godendo dei risultati del supporto elettorale di Cosa Nostra del 1994 e ... si stava “guadagnando” il successivo, poi ottenuto perché egli “garantiva un diretto appoggio nelle attività di loro interesse”», secondo le parole utilizzate sempre dal Birrittella in data 8 ottobre 2010).

Non può infatti ritenersi che tutte le singole circostanze narrate dai diversi collaboratori di giustizia che hanno riferito sul D’Alì debbano godere – ai fini della loro utilizzabilità – di singolo specifico ed autonomo riscontro sulla circostanza medesima. Una tale tesi sconterebbe una visione troppo “atomistica” ed angusta del concetto di riscontro (alle dichiarazioni del singolo collaboratore di giustizia), laddove invece il medesimo riscontro – almeno ad avviso di questo Collegio – deve riguardare l’accusa nel suo insieme mossa dal singolo collaboratore di giustizia al singolo imputato e non invece ogni specifica circostanza narrata.

In altre parole, i diversi collaboratori di giustizia fin qui menzionati hanno evidenziato elementi indicativi di una multiforme e prolungata nel tempo disponibilità del D’Alì in favore di Cosa Nostra [...].

Sul punto cruciale fondamentale delle loro “accuse”, quindi, i collaboratori di giustizia si riscontrano a vicenda, anche in modo individualizzante (cioè indicando fatti rilevanti ai fini della configurabilità di una stabile disponibilità dell’imputato ad agire in favore di Cosa Nostra, che poi costituisce il nocciolo fondamentale della contestazione mossa in questa sede al D’Alì) e ciò basta per ritenere configurato il requisito di cui all’art. 192 c. 3 c.p.p. in relazione al reato di cui agli art. 110 e 416 bis c.p., anche se poi i singoli collaboratori di giustizia “declinano” ed articolano quella persistente disponibilità del D’Alì in favore di Cosa Nostra facendo riferimento ad episodi diversi o a diverse attività, tutti (gli episodi e le attività) però convergenti nel senso di sostenere l’unica accusa sopra evidenziata. […].

In altri termini, le dichiarazioni del Birrittella relative ad un persistente appoggio di Cosa Nostra al D’Alì in relazione alle elezioni politiche del 2001 e ad un persistente accordo politico/mafioso in base al quale l’odierno imputato garantiva la propria disponibilità e la propria influenza politica per apportare benefici al sodalizio e per soddisfare le richieste dei sodali (o dei soggetti vicini all’associazione per delinquere) rafforzano ed attualizzano (con riferimento ad un diverso ed ulteriore segmento temporale rispetto a quello in precedenza esaminato degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso) il quadro probatorio a carico dell’imputato in relazione alla sua costante disponibilità in favore del sodalizio “declinabile” in termini di “concorso esterno” ex artt. 110 e 416 bis c.p. e si riscontrano vicendevolmente con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno a loro volta narrato altri episodi o altre vicende indicativi di ulteriori e diverse attività del D’Alì anch’esse significative di una sua disponibilità (complessivamente stabile, una volta valutate tutte le condotte dell’imputato) in favore di Cosa Nostra e che anch’esse si declinano in termini di contributo consapevole al sodalizio.

In tale ottica le dichiarazioni del Birrittella circa un persistente appoggio di Cosa Nostra al D’Alì in relazione alle elezioni politiche del 2001 e ad un persistente accordo politico/mafioso tra tali “parti” non necessita di specifico riscontro sul punto, trovando complessivamente riscontro le dichiarazioni del medesimo Birrittella in altri elementi prova (ad esempio dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia; ma non solo esse) a loro volta indicativi di una (complessivamente) costante disponibilità dell’imputato (desumibile da altri episodi e da altre vicende, come quella relativa al Fondo Zangara o quella relativa alla disponibilità quale “banchiere” o quella relativa al telegramma fattogli pervenire da Virga Francesco nel 1998 o quelle di seguito esaminate relative al trasferimento del Prefetto Sodano, alla Calcestruzzi Ericina – più in generale – ed all’ausilio promesso a Coppola Tommaso) ad agire in favore di Cosa Nostra o di soggetti collusi col sodalizio che si declina anch’essa sì come l’accordo politico/mafioso del 2001 – in termini di condotta rilevante quale “concorso esterno” ex artt. 110 e 416 bis c.p.

Va peraltro rimarcato che, sempre secondo quanto riferito dal Birrittella, il Pace aveva dato pure direttive ai sodali trapanesi di appoggiare Giuseppe MAURICI alle elezioni regionali sempre del 2001 (tenutesi poco dopo quelle nazionali, in cui l’odierno imputato era stato eletto al Senato) su espressa richiesta in tal senso del D’Alì – cfr. verbale dell’udienza del 13 maggio 2019, pag. 55. Orbene, il fatto che il D’Alì chiedesse al Pace l’appoggio elettorale per un suo “uomo” – cioè per un soggetto che lo stesso D’Alì poteva influenzare, con la evidente conseguenza che l’elezione di quello stesso candidato, con l’appoggio di Cosa Nostra richiesto dal medesimo odierno imputato, consentiva al sodalizio di poter chiedere favori al Mauceri per il tramite del D’Alì – conferma ulteriormente lo stretto e costante patto politico/mafioso tra il D’Alì e Cosa Nostra nonché lo stretto costante accordo tra tali “parti” in base al quale le stesse si sostenevano vicendevolmente, promettendosi e scambiandosi favori. Inoltre, la richiesta del D’Alì (Senatore uscente e nuovamente candidato al Senato nell’anno 2001) al Pace (capo della famiglia mafiosa di Trapani) affinché Cosa Nostra sostenesse nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali, che si è svolta, nella sostanza, coevamente a quella per le elezioni nazionali (per il rinnovo del parlamento nazionale si è votato il 13 maggio 2001, per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana si è votato il 24 giugno 2001, ad appena 40 giorni di distanza) fuga ogni dubbio sul fatto che l’odierno imputato sapesse dell’appoggio di Cosa Nostra alla propria candidatura e fuga ogni dubbio sull’esistenza di un patto politico/mafioso al riguardo.

Ed infatti, se il D’Alì ha avuto l’ardire di chiedere al “capomafia” di Trapani il sostegno mafioso per un “suo uomo” candidato alle elezioni regionali, allora è ovvio ritenere che l’appoggio di Cosa Nostra al medesimo D’Alì per le elezioni politiche nazionali non fosse il frutto di una unilaterale iniziativa del sodalizio bensì il portato di un accordo bilaterale – peraltro ben rodato nel tempo – tra le due parti (l’imputato e Cosa Nostra) foriero di benefici per entrambe (come più volte evidenziato, il D’Alì si garantiva un significativo bacino di voti – tanto ampio da aprirgli la strada a posti di governo o quantomeno “sotto-governo” – e Cosa Nostra si garantiva la disponibilità di un politico influente; tanto influente che a seguito delle elezioni del 2001 il D’Alì è stato nominato sottosegretario al ministero dell’Interno).

© Riproduzione riservata