Il Maggiore Obinu, che ha dichiarato di avere saputo dei preparativi in merito alla perquisizione al fondo il giorno 20 gennaio, quando già sapeva che il servizio era stato dimesso, non mise in relazione quell’evento con la necessità che l’osservazione fosse in atto, cosa che altrimenti gli avrebbe imposto una doverosa comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed ai vertici dell’Arma...
Su Domani posegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado, la numero 514/06 dei magistrati della terza sezione penale del tribunale di Palermo, presidente Raimondo Loforti e giudice estensore Claudia Rosini
Dopo l’arresto del Riina, ogni reparto si occupò del filone di indagine rimesso alla propria competenza e cessarono quelle riunioni di coordinamento e di scambio di informazioni che avevano avuto luogo, sino al giorno della cattura, tra il nucleo operativo e la sezione comandata dal cap. De Caprio.
D’altronde, c’era la convinzione che il Ros si stesse occupando di via Bernini, mentre invece era impegnato negli accertamenti di carattere documentale sui cd. “pizzini” trovati indosso al Riina ed al Biondino ed in quelli di carattere patrimoniale e societario sui Sansone, oggetto di una specifica relazione del 26.1.93.
Neppure alla riunione del 20 gennaio, nella quale si deliberò a scopo di “depistaggio” dei giornalisti la perquisizione al cd. “fondo Gelsomino”, il Ros era presente, e l’iniziativa fu assunta dalla territoriale concordemente con l’Autorità Giudiziaria.
Come già accennato, il presupposto in base al quale fu ritenuta necessaria questa operazione era costituito dal fatto che numerosi giornalisti, sin dal 16 gennaio come innanzi detto, stavano perlustrando la zona alla ricerca del “covo”; la notizia era pertanto pervenuta alla stampa così come quella relativa alla collaborazione dal Piemonte di tale “Baldassarre” (cfr. lancio Ansa del 16.1.93).
Non v’è dubbio, sul piano logico, che tali elementi avrebbero dovuto indurre gli organi investigativi e gli inquirenti a ritenere il sito ormai “bruciato”, essendo gli uomini di “cosa nostra” già in possesso di tutte le informazioni per stabilire il collegamento via Bernini-DiMaggio-Sansone, ed avrebbero dovuto imporre di procedere subito alla sua perquisizione ma così non fu ed, al contrario, si ritenne cogente l’interesse a sviare l’attenzione dei mass media dal vero obiettivo.
Anche nella valutazione del cap. De Caprio – il quale ha altresì negato di avere mai appreso del lancio Ansa sopra citato che aveva fatto il nome del collaboratore - il sito non era ancora definitivamente “bruciato”, ma la presenza della stampa in zona ne aveva solo reso impossibile l’immediato sfruttamento a fini investigativi, per cui si rese necessario far “raffreddare” il luogo e rinviarne il controllo sino a data utile, la quale, tuttavia, a seguito della perquisizione al “fondo Gelsomino” e del lancio Ansa su via Bernini del 1.2.93 (cfr. al quarto par.), non arrivò mai.
Il Ros, come testimoniato dal magg. Obinu, venne comunque a conoscenza dei preparativi dell’operazione e della sua esecuzione ma non la condivise, ritenendola un ulteriore fattore di disturbo per l’investigazione sui Sansone, in quanto consistente in un’operazione in grande stile su un obiettivo molto vicino a via Bernini, che faceva scemare l’effetto sorpresa che il reparto si era prefisso di sfruttare nei confronti dei Sansone, ed aveva altresì l’effetto di metterli in ulteriore allarme, impedendo la “normalizzazione” dei loro rapporti e la ripresa dei loro contatti con altri associati mafiosi.
Anche questo evento, nella prospettazione difensiva, comportò l’esigenza di procrastinare ulteriormente l’avvio delle attività di indagine di tipo dinamico sui Sansone e quindi la messa in opera del servizio di osservazione su via Bernini, il che postula, necessariamente, che gli imputati non dovessero avere conoscenza della finalità diversiva posta alla base della decisione di perquisire il fondo perché, altrimenti, avrebbero dovuto manifestare l’inutilità della perquisizione e comunicare che il servizio, invece, non c’era.
In proposito, nessuna risultanza dell’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare che gli imputati sapessero qual era lo scopo dell’operazione.
Il cd. “fondo Gelsomino”, con relativo manufatto, era stato indicato dal Di Maggio quale luogo in cui aveva visto il Riina anni prima e come tale era stato oggetto della particolare attenzione investigativa dell’Autorità Giudiziaria e dell’arma territoriale, che già il 13 gennaio 1993 avevano deciso di farvi irruzione, decisione poi mutata dietro l’insistenza del cap. De Caprio, che lo considerava ormai un luogo inattivo, arrivando alla soluzione di compromesso di metterlo sotto osservazione il giorno seguente assieme a via Bernini (v. sopra, primo par.).
Sulla scorta di questo dato di fatto, non può escludersi che il Ros abbia ritenuto quella operazione rispondente ad un interesse investigativo che era sempre stato presente e vivo nella territoriale e nell’Autorità Giudiziaria, ignorandone lo scopo di depistaggio che l’animava, rispetto ad un servizio di osservazione invece inesistente.
Lo stesso magg. Obinu, che ha dichiarato di avere saputo dei preparativi in merito alla perquisizione al fondo il giorno 20 gennaio, quando già sapeva che il servizio era stato dimesso (cfr. sua deposizione già richiamata al terzo e quarto par.), non mise in relazione quell’evento con la necessità che l’osservazione fosse in atto, cosa che altrimenti gli avrebbe imposto una doverosa comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed ai vertici dell’Arma. Così come il gen. Cancellieri, dopo la scoperta dell’abbandono del sito, non sentì l’esigenza di riparlare dell’azione che era stata condotta sulla base di un presupposto inesistente, in quanto – ha detto - “andava comunque fatta”.
Ulteriore dato di difficile decifrazione, alla luce delle acquisizioni dibattimentali, è costituito dal fatto che un provvedimento di revoca delle intercettazioni telefoniche sulle utenze dei Sansone, tra le quali quella di via Bernini, risulta essere stato adottato quello stesso 20 gennaio 1993 (cfr. decreto in atti, già citato al quarto par.).
In difetto di ogni altra risultanza, non è stato possibile accertare le motivazioni che indussero a ritenere non più utile l’ascolto delle conversazioni telefoniche dei sopra nominati soggetti.
La mancanza di comunicazione e l’assenza di un flusso informativo tra l’autorità giudiziaria, la territoriale ed il Ros, davvero eclatante e paradossale nel caso dell’operazione “fondo Gelsomino”, appare comunque aver contraddistinto, sotto diversi profili, tutte le fasi della vicenda in esame.
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