Il patto corruttivo era caratterizzato dal fatto che, facendo seguito alle nomine che Silvana Saguto attribuiva a Gaetano Cappellano Seminara, quest'ultimo si impegnava a coinvolgere, appena possibile, Lorenzo Caramma nelle procedure di prevenzione che gli sarebbero state affidate da Tribunali diversi da quello palermitano
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.
È stato, infatti, dimostrato in giudizio l'asservimento di Silvana Saguto agli interessi privati di Cappellano Seminara, cosi come il compimento di singoli atti contrari ai doveri di ufficio ed è stato, altresì, provato che tali atti sono stati remunerati dall'Avv.Cappellano Seminara sia con il versamento diretto di somme di denaro, destinate a fronteggiare le difficoltà economiche in cui versava la famiglia
Saguto-Caramma, sia con il conferimento di incarichi di coadiuzione o consulenza all’ing.Lorenzo Caramma, coniuge della dott.ssa Saguto.
Come è emerso dalle intercettazioni della primavera-estate 2015 e dagli accertamenti economico-finanziari della Guardia di Finanza, Cappellano Seminara era, in effetti, divenuto, nel tempo, la principale fonte di reddito del nucleo familiare Saguto/Caramma nell'ambito di un rapporto corruttivo che il PM, con valutazione che il Collegio condivide, ha plasticamente assimilato al contratto di somministrazione, ovvero ad un contratto di durata con il quale una parte, in questo caso il pubblico ufficiale, si impegna ad eseguire prestazioni collegate alla sua funzione a favore di un'altra parte in cambio di un prezzo, che può essere corrisposto secondo cadenze non necessariamente combacianti temporalmente con le prestazioni rese.
Più in particolare, le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica ed ambientale effettuata dal maggio all’ottobre del 2015 banno messo in luce un rapporto trilaterale intercorrente tra Silvana Saguto, Gaetano Cappellano Seminara e Lorenzo Caramma fondato sulla reciproca utilità.
Da un lato, Silvana Saguto, nella sua qualità di Presidente della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, nominava Gaetano Cappellano Seminara come amministratore giudiziario nelle più importanti e remunerative misure di prevenzione rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Palermo e, dall'altro lato, Gaetano Cappellano Seminara incaricava Lorenzo Caramma quale coadiutore o consulente nelle procedure di prevenzione nelle quali era nominato amministratore giudiziario da parte di Tribunali diversi da quello di Palermo.
La famiglia Saguto-Caramma, che nel periodo in cui erano in corso le intercettazioni attraversava un periodo di crisi economica (tanto da non avere il denaro in banca per il pagamento mensile dei saldi delle carte di credito), faceva affidamento su Gaetano Cappellano Seminara come colui che avrebbe potuto risolvere i problemi economici.
Tutti i componenti del nucleo familiare Saguto-Caramma erano pienamente a conoscenza di tale rapporto di scambio con Cappellano Seminara, arrivando anche a collegare bisogni di tipo familiare (pagamento dell'affitto o altre scadenze) con le vicende economiche di Cappellano Seminara (come, ad esempio, a proposito dell'esito negativo del ricorso giurisdizionale al C.G.A. avente ad oggetto la parcella di 5.100.000,00 euro della procedura Sansone).
Il rapporto professionale tra Lorenzo Caramma e Gaetano Cappellano Seminara si era dunque trasformato in un legame che prescindeva dalla reali prestazioni professionali rese dal Caramma ed era, invece, divenuto una mera occasione di retribuzione di Silvana Saguto quale prezzo della sua corruzione e per in generale protezione degli interessi di Cappellano Seminara che ella garantiva.
A tale conclusione si giunge pur condividendosi l'assunto difensivo secondo cui, avuto riguardo all'impianto normativo vigente all'epoca dei fatti, la nomina quale coadiutore giudiziario di Lorenzo Caramma non poteva essere ritenuta posta in essere in violazione della legge, ben potendo viceversa il congiunto di un magistrato lavorare in una amministrazione giudiziaria.
Ed invero, oggetto di accertamento nel presente processo non è la liceità in sé degli incarichi conferiti a Lorenzo Caramma da parte di Cappellano Seminata, quanto piuttosto il concreto significato che tali incarichi avevano assunto in ragione della posizione di Silvana Saguto e ciò che Gaetano Cappellano Seminara otteneva dal magistrato in cambio delle nomine del marito.
La natura illecita del legame esistente tra l'amministratore giudiziario, il magistrato e il coadiutore è stata chiaramente rivelata dalle conversazioni intercettate a partire dall'aprile 2015, le quali, fornendo ampia dimostrazione dell'esistenza di stabili e consolidati rapporti illeciti, hanno fornito una formidabile chiave di lettura di tutti i fatti in contestazione dei quali si è già riferito.
Già dal 2010 infatti - quindi sin dall'inizio dell'insediamento di Silvana Saguto quale presidente della sezione delle Misure di Prevenzione - nei rapporti finanziari tra Gaetano Cappellano Seminara e Lorenzo Caramma sono state riscontrate, come si è visto in precedenza, una serie di anomalie (pagamenti in eccesso, duplicazioni di pagamenti, anticipi consistenti sulle competenze) che costituiscono, unitariamente considerate, prova dell'accordo corruttivo sin da quel periodo.
Va, al riguardo, richiamato il pagamento in eccesso effettuato nei confronti di Lorenzo Caramma nella procedura Calcestruzzi a dicembre del 2010, che dimostra l'esistenza, sin da allora, di un rapporto preferenziale – assente con gli altri coadiutori - nell'ambito del quale venivano più volte corrisposte da Cappellano Seminara indebite dazioni di denaro.
Più precisamente, la circostanza che il 28 dicembre 20 I O Cappellano Seminara avesse disposto il pagamento della fattura, integrante una duplicazione di importi già corrisposti dalla Calcestruzzi s.p.a., costituisce elemento probatorio per affermare che i rapporti tra Silvana Saguto e Gaetano Cappellano Seminara, mediati dall'intervento di Lorenzo Caramma, erano connotati da cointeressenze economiche e da illiceità già a quella data.
Numerosi sono, poi, come si è visto, gli elementi sintomatici che, globalmente apprezzati, consentono di inferire logicamente l'esistenza - sia pure non temporalmente precisata nel suo momento iniziale, ma comunque quantomeno contestuale alla suddetta dazione indebita del dicembre 2010 - di un risalente accordo corruttivo tra gli odierni imputati, nel quadro di una relazione di asservimento delle attribuzioni della Saguto, divenute ormai funzionali al soddisfacimento degli interessi privati, tanto che, quando nel 2015 vengono attivate le indagini a mezzo captazioni, quello in atto tra Cappellano Seminara e la Saguto è un rapporto ormai stabilizzato, maturo, in cui i reciproci ruoli illeciti sono ben delineati e che dimostra come un simile equilibrio nelle cointeressenze possa solo essere il frutto di una strutturazione in un lungo lasso di tempo.
Rispetto all'esposto articolato quadro probatorio, le argomentazioni difensive perdono di valenza.
Un legame indissolubile
Innanzi tutto, va osservato che, come si è già detto, la difesa di Cappellano Seminara non disconosce che siano stati, in effetti, disposti alcuni indebiti pagamenti in favore di Lorenzo Cammma, ma sostiene che essi non siano stati deliberatamente voluti da Cappellano Seminara.
[…] Gli assunti della difesa non convincono. Non convince anzitutto che le duplicazioni di pagamento siano imputabili all'asserito disordine contabile di Lorenzo Caramma.
La difesa ha più volte indugiato sulla perfetta struttura organizzativa dello studio Cappellilno Seminara, composta da diversi dipendenti e da numerosi professionisti, ed allora appare difficile immaginare che una organizzazione di lavoro così completa possa non essersi mai accorta che Lorenzo Caramma sbagliava ad emettere le sue fatture e tale considerazione tanto più vale ove si pensi che le presunte discrasie contabili di Lorenzo Caramma si riverberavano sempre negativamente nei confronti dello studio Cappellano Seminara.
Addirittura nel predetto studio era stata istituita una sorta di segregazione della contabilità, da una parte quella personale di Cappellano Seminara e dall'altra quella delle amministrazioni giudiziarie, ognuna delle quali affidate ad una segretaria amministrativa, e ciò rende ancora più difficile credere che Lorenzo Caramma sistematicamente emettesse fatture duplicate e che Cappellano Seminara, per di più con fondi propri, errasse nel pagarle senza che nessuno del suo studio si rendesse conto dell'errore.
La verità è, invece, che proprio la segregazione delle contabilità era lo strumento escogitato al fine di rendere possibile il meccanismo delle duplicazioni, dato che, come ha avuto modo di affermare il teste della difesa Giovanni Balsamo, collaboratore nello studio Cappellano Seminara, nessuno (se non lo stesso Cappellano Seminara) si poteva accorgere di eventuali duplicazioni di pagamento, nemmeno in sede di rendiconto finale, dato che in sede di rendiconto si esaminano i fatti economici della procedura, mentre le anticipazioni attenevano ai rapporti tra la persona fisica Cappellano Seminara ed il collaboratore (nella specie Lorenzo Caramma) al quale venivano erogate.
La difesa ha poi dimostrato mediante produzione documentale [...] che Lorenzo Caramma, non era l'unico dei collaboratori di Cappellano Seminara a godere delle anticipazioni di compensi.
Tale circostanza - che peraltro non è univoca nel presente processo, essendo viceversa emerso che altri coadiutori [...] erano pagati molto in ritardo da Cappellano Seminara e per questo addirittura avevano deciso di interrompere la loro collaborazione - non può in ogni caso essere letta a vantaggio della tesi difensiva, atteso che ciò che è illecito, in quanto prezzo di corruzione, non è il fatto in sé che Lorenzo Caramma abbia ricevuto delle anticipazioni da Cappellano Seminara (cosi come anche altri coadiutori), quanto invece il fatto che tali anticipazioni abbiano dato luogo a delle duplicazioni di pagamento non dovute.
E manca la prova (ed anche la semplice deduzione), che poteva essere fornita a discarico dall'imputato, che anche nei confronti di altri coadiutori si fossero realizzate analoghe duplicazioni, delle quali, peraltro, differentemente che nel caso del marito della Saguto, non si comprenderebbe le ragioni o le finalità. Infine, del tutto irrilevante è l'avvenuto pagamento da parte di Cappellano Seminara
mediante mezzi di pagamento tracciabili (bonifici cd assegni), cosi come il rilascio di fatture da parte di Lorenzo Caramma, dato che, anzi, è proprio grazie a questo sistema che si potevano giustificare, come compensi per attività svolte nell'amministrazione di compendi in sequestro, pagamenti che in realtà venivano corrisposti quali dazioni illecite, al solo fine di avvantaggiare il nucleo familiare Saguto-Caramma.
Né può sottacersi come proprio attraverso questo sistema di pagamento poteva realizzarsi anche un ulteriore risultato, assolutamente rilevante per il nucleo familiare della Saguto, ovvero quello di "ripulire" il denaro che Cappellano Seminara elargiva a titolo illecito, di modo che lo stesso potesse transitare nei conti correnti del pubblico ufficiale corrotto ed essere utilizzato attraverso gli ordinari strumenti di pagamento ad essi associati.
Un patto sporco iniziato da tempo
[...] Ed invero, il patto corruttivo, cosi come ricostruito nel corso del processo, era caratterizzato dal fotto che, facendo seguito alle nomine che Silvana Saguto attribuiva a Gaetano Cappellano Seminara, quest'ultimo si impegnava a coinvolgere, appena possibile, Lorenzo Caramma nelle procedure di prevenzione che gli sarebbero state affidate da Tribunali diversi da quello palermitano.
Cappellano Seminara non poteva certamente sapere quando e da quale Tribunale sarebbe stato nominato al di fuori del circondario palermitano, ma, ciò nonostante, assicurava alla Saguto un costante e duraturo coinvolgimento del marito.
Così rappresentati i termini dell'accordo corruttivo, le nomine di Cappellano Seminara e gli incarichi di Lorenzo Caramma appaiono fondersi tra loro nel medesimo contesto temporale e in una prospettiva diacronica che si è sviluppata, per ciò che rileva in questa sede, quantomeno dal 2010 al 2015.
Un particolare rilievo dimostrativo assume il ritrovamento, nell'abitazione privata di Gaetano Cappellano Seminara, di un appunto riguardante i "pagamenti effettuati in favore dell'ing. Lorenzo Caramma", in cui erano elencati i pagamenti effettuati dall'8.9.2006 all' 11.8.2008 da Cappellano Seminara nei confronti del marito di Silvana Saguto.
Si tratta di un elemento indiziario emblematico, anche se riferito ad un precedente periodo temporale, poiché dimostra il particolare interesse che Cappellano Seminara aveva nei confronti delle sorti economiche della famiglia Saguto-Caramma, tanto da portare con sé nell'abitazione privata il superiore appunto (né sono stati ritrovati dagli inquirenti analoghi documenti riguardanti altri coadiutori o collaboratori di Cappellano Seminara).
Peraltro, il periodo cui sono riferiti i predetti documenti ((2006-2008) corrobora il convincimento secondo il quale il rapporto di scambio tra gli imputati del presente procedimento preesisteva, e di molto, all'epoca in cui viene collocato l'inizio del rapporto corruttivo in contestazione,
Dunque, deve concludersi che sicuramente lo scambio corruttivo tra Gaetano Cappellano Seminara e Silvana Sagnto, era vigente sin dalla fine del 2010 (sebbene siano emersi elementi per sostenere la natura illecita del loro rapporto addirittura da data antecedente all'assunzione delle funzioni di Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo da parte della Saguto) ed è andato avanti nel tempo come un rapporto a prestazioni plurime, secondo le cadenze di un contratto di somministrazione e, quindi, con periodicità si discontinua, ma, tuttavia, nel contesto di un rapporto saldamente unitario.
I termini dell'accordo corruttivo intercorso tra le due parti sono risultati ben definiti all'esito della lunga attività istruttoria: da un lato Cappellano Scminara si impegnava a remunerare la Saguto in tutte le forme possibili (incarichi al marito, pagamenti fatture non dovute o duplicate, dazioni di contanti) e, dall'altro lato, la Saguto lo nominava amministratore giudiziario nelle procedure più di rilievo della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, nonché si adoperava al fine di agevolare Cappellano Seminara nell'esercizio della sua funzione di amministratore giudiziario con una serie (indeterminata) di atti, alcuni contrari ed altri conformi ai doveri di ufficio, finalizzati a realizzare una sorta di protezione globale degli interessi del corruttore Cappellano Seminara (si pensi, a titolo esemplificativo, ai vantaggi economici conseguiti nella liquidazione ottenute nella procedura Aiello).
Non può revocarsi in dubbio, alla luce delle risultanze dibattimentali, come la Saguto fosse pienamente consapevole di procurare il lavoro al marito attraverso il suo rapporto privilegiato con Cappellano Seminara e come, d'altra parte, Lorenzo Caramma fosse perfettamente a conoscenza di ricevere incarichi professionali da quest'ultimo esclusivamente in ragione della funzione svolta dalla moglie.
Nel tenere dette condotte la Saguto risultava certamente spinta dallo spasmodico desiderio di assicurare alla propria famiglia un tenore di vita molto più elevato delle proprie possibilità, mentre Cappellano Seminara agiva con la finalità di ricevere il maggior numero possibile di incarichi, lautamente retribuiti, nonché al fine di non subire alcuna limitazione di alcun genere nell'ambito della sua gestione, ottenendo di fatto un sostanziale annullamento del potere di controllo spettante al giudice delegato.
Peraltro, come si è già avuto modo di rilevare, gli incarichi conferiti a Cappellano Seminara dalla Saguto non erano soltanto quantitativamente numerosi, ma - ciò che più rileva - erano sicuramente anche i più importanti e i più remunerativi tra quelli affidati dal Tribunale delle misure di prevenzione di Palermo.
E tale circostanza è confermata dalla stessa Saguto, come ad esempio nella conversazione ambientale captata il 22 giugno 2015 […].
Dal punto di vista giuridico, il sinallagma tra Saguto e Cappellano Semimtra, durato diversi anni e riguardante il conferimento di diversi incarichi e la gestione di tutte le misure di prevenzione nelle quali quest'ultimo era stato nominato amministratore giudiziario, assume un significato difficilmente decifrabile circa l'inquadramento in una datio antecedente o susseguente.
Esso, piuttosto, si concretizza in un inscindibile intreccio tra provvedimenti di favore per Cappellano Seminara ed erogazioni di cospicue utilità alla Saguto e si inserisce, quindi, in una strumentalizzazione cd uso distorto dei poteri della Saguto finalizzato ad accondiscendere ai desiderata di Cappellano Seminara, in attuazione di un accordo pressoché generalizzato finalizzato ad elargire nomine e favori (atti conformi ed atti contrari ai doveri di ufficio) in cambio di utilità, frutto di sottintese, ma spesso anche esplicite, promesse, che, peraltro, si concretizzavano ed assumevano contorni meglio delineati a seconda delle contingenze e delle necessità del corruttore che nascevano nel corso del tempo.
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