La condotta di Silvana Saguto nell'ambito della liquidazione Aiello è rivelatrice della strumentalizzazione delle sue prerogative per aver adottato specifici atti in violazione dei doveri di ufficio. Ha favorito gli interessi del corruttore (Cappellano Seminara, ndr.) a discapito di qualsiasi altra valutazione dell'interesse pubblico.
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.
Secondo l'impianto accusatorio, il provvedimento di liquidazione depositato il 16 aprile 2012 con cui Silvana Saguto ha liquidato, nei confronti di Cappellano Seminara, consulente legale nella procedura 39/2004 RMP Aiello,€ 838.272,13 a carico di Villa Santa Teresa snc, € 123.799,94 a carico di A.T.M. s.r.l., € 15.439,53 a carico di Centro di medicina nucleare San Gaetano srl, 29.396,15 curo a carico di ATI Group srl e 45.240,90 euro a carico di ATI Group srl, Emar srl ed Ediltecnica srl, presenterebbe le caratteristiche di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché di un ammontare superiore di € 484.762,47 rispetto a quello ritenuto congruo da Andrea Dara, amministratore giudiziario della medesima procedura.
Parimenti antidoverosi sarebbero, poi, ad avviso del Pubblico Ministero, i successivi provvedimenti volti all'esecuzione della liquidazione e, segnatamente:
- il provvedimento del 23 ottobre 2012, avente il seguente contenuto: ''letti gli atti e sentito l'amministratore considerato che appare opportuno trovare una soluzione celere al contenzioso con l'Avv. Cappellano che [indecifrabile] è necessario reperire i fondi per il pagamento dallo stesso richiesto e liquidato dallo stesso GD, invita l'amministratore a predisporre un versamento (anche tramite dismissione dei titoli) di una congrua parte dell'onorario e versare il resto in dodici rate mensili, cercando all'uopo accordi con l'avvocato Cappellano[...];
- ed il successivo provvedimento del 5 novembre 2012 con il quale Silvana Saguto si è così determinata: "considerato che, obbiettivamente l'amministratore [sic] ha avuto liquidato il suo onorario già in data 12.4.2012, che con nota del 25.10.12 lo stesso ha formulato una proposta quasi coincidente con quanto indicato da questo GD; che comunque, onde evitare azioni esecutive da parte dello stesso, sicuramente foriere di ulteriori costi per l'amministrazione è opportuno accogliere la stessa; si invita il dott. Dara ad accogliere la proposta avanzata dall'Avv. Cappellano il 25.10.12 e a corrispondere allo si esso quanto dovuto".
Orbene, contrariamente all'assunto dei difensori, ritiene il tribunale che le condotte poste in essere da Silvana Saguto, nella qualità di giudice delegato della procedura Aiello, siano effettivamente atti contrari ai doveri di ufficio.
La ricostruzione della vicenda
Deve premettersi che nell'amministrazione giudiziaria del gruppo Aiello l'amministratore nominato dal tribunale era Andrea Dara, mentre Cappellano Seminara aveva assunto dal marzo all'ottobre del 2004 l'incarico di coadiutore dell'amministrazione, dall'ottobre 2004 all'ottobre 2009 l'incarico di consigliere del C.D.A. e consulente legale e dall'aprile 2004 al giugno 2012 unicamente il ruolo di consulente legale.
I provvedimenti emessi da Silvana Sltguto, oggetto del presente capo di imputazione, riguardano il pagamento delle prestazioni professionali, di tipo giudiziale ed extragiudiziale, rese da Cappellano Seminara in favore delle società sanitarie del c.d. gruppo Aiello dal 2004 al 2011 in qualità di libero professionista nominato consulente legale dell'amministrazione giudiziaria.
La produzione documentale in atti consente di ricostruire in maniera precisa l'evoluzione della vicenda in esame, che ha portato la Saguto all'adozione degli atti contrari ai doveri di ufficio.
Cappellano Seminara, come risulta dalle parcelle pro-forma inviate con quattro
missive datate 18 novembre 2011, aveva richiesto i seguenti compensi:
- 950.703,66 euro in relazione all'attività legale prestata in favore di Villa Teresa diagnostica per immagini e radioterapia srl;
- 75.988,27 euro in relazione all'attività legale prestata in favore dell'Ati Group e delle altre società del gruppo Aiello;
- 29.396, 15 euro in relazione all'attività legale prestata in favore di Ati Group srl;
- 15.439,53 euro in relazione all'attività legale prestata in favore del Centro medicina nucleare San Gaetano srl.
L'amministratore giudiziario del gruppo, dott. Andrea Dara, ritenendo eccessive, almeno in parte, le richieste di Cappellano Seminara, non aveva risposto, fino al febbraio 2012, alle richieste di pagamento avanzate da quest'ultimo.
A quel punto, Cappellano Seminara si era rivolto direttamente alla dott.ssa Saguto, giudice delegato della procedura, sollecitando formalmente un suo intervento per dirimere la controversia nascente tra lui, quale professionista incaricato nella procedura Aiello, e l'amministratore giudiziario dott. Dara.
Lo aveva fatto dapprima con la nota del 20 dicembre 2011, che non era indirizzata, neppure per conoscenza, all'amministratore Andrea Dara, il quale, come riferito nel corso della sua testimonianza, ne era stato verbalmente informato dalla Saguto, che lo aveva informalmente sollecitato ad occuparsi della questione e ad assicurare un riscontro.
Cappellano Seminara aveva, poi, inviato al giudice delegato dott.ssa Saguto una seconda nota, datata 10 febbraio 2012 e depositata il 14 febbraio 2012, lamentando che l'amministratore giudiziario dott. Dara persisteva a non riscontrare in alcun modo le sue richieste e prospettandole la sua intenzione di adire il Consiglio dell'Ordine per fare apporre la congruità sulle parcelle.
In calce a detto documento la Saguto, in data 14 febbraio 2012, aveva apposto un'annotazione manoscritta con la quale disponeva che la nota fosse trasmessa all'amministratore dott. Dara ed invitava quest'ultimo a corrispondere quanto richiesto da Cappellano Seminara.
Il 24 febbraio 2012 il dott.Dara depositava una nota interlocutoria in Tribunale, con la quale informava la Saguto che stava elaborando un provvedimento definitivo sulle spettanze di Cappellano Seminara ed il 2 marzo 2012, infatti, Dara depositava una dettagliata relazione, con b quale formulava una serie di rilievi alla richiesta di Cappellano Seminata per compensi nella misura di €1.070.000,00 e riduceva l'importo spettante a soli€ 441.562,00.
[…] In data 6 marzo 2012 la Saguto disponeva che la citata relazione di Dara venisse trasmessa a Cappellano Seminara, il quale, in data 3 aprile del 2012, depositava una ulteriore nota, con la quale prendeva posizione su tutte le critiche di Dara rispetto alle spettanze richieste.
Lo scambio di note e relazioni si concludeva, infine, con il provvedimento del 16 aprile 2012 (documento n. 171 ), oggetto del capo di imputazione in esame, con il quale Silvana Saguto, in qualità di giudice delegato e, dunque, in forma monocratica, provvedeva a liquidare in favore di Cappellano Seminara un importo praticamente corrispondente a quello da lui richiesto, fotta eccezione per minime riduzioni in relazione alle spettanze relative alle società edili del gruppo Aiello.
[…] A seguito del superiore provvedimento, Andrea Dara riuniva il Consiglio di Amministrazione di Villa Santa Teresa, che era la società su cui gravava in via prioritaria l'importo che la dott.ssa Saguto aveva liquidato ed il predetto Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di Dara, decideva di non impugnare il provvedimento del giudice delegato e di procedere al pagamento dei compensi di Cappellano Scminara. Nei mesi seguenti si poneva il problema di eseguire effettivamente il pagamento nei confronti dell'imputato e l'amministrazione giudiziaria entrava nuovamente in contrasto con Cappellano Seminara sui tempi dell'adempimento.
[…] Il conflitto delle parti coinvolgeva nuovamente il giudice delegato, Silvana Saguto, la quale interveniva in due occasioni, con i provvedimenti del 23 ottobre 2012 e del 5 novembre 2012, riportati in imputazione e depositati nel corso del processo.
Con il primo provvedimento il giudice delegato statuiva che "poiché è necessario reperire i fondi per il pagamento dallo stesso [Cappellano Seminara] richiesto e liquidato dallo stesso GD, invita l'amministrazione a predisporre un versamento (anche tramite dismissione di titoli) di una congrua parte dell'onorario e versare il resto in dodici rate mensili"
Il 25 ottobre 2012 Cappellano Seminara indirizzava una nota al Giudice Delegato, nella quale diceva che sarebbe stato disposto ad accettare una rateizzazione fino a un massimo di sei rate con decorrenza dal mese di novembre 2012 e la Saguto girava anche questa nota all'amministratore giudiziario.
Il dott.Dara, dopo avere interloquito con il Giudice Delegato, informava Cappellano Seminara che le sue richieste non potevano essere accolte. Il 2 novembre 2012, quindi, Cappellano Seminara indirizzava una missiva al dott. Dara e per conoscenza anche al Giudice Delegato, in cui si dichiarava pronto ad adire le vie legali e, successivamente, il 5 novembre del 2012, la dott.ssa Saguto disponeva che venisse accolta la proposta di Cappellano Seminara, formulata il 25.10.2012, di avere attribuito le sue spettanze nei seguenti termini: metà in un'unica soluzione e metà in sei rate mensili di uguale importo da novembre 2012 e sino al mese di aprile 2013 sulla base della seguente motivazione "considerato che, obbiettivamente l'amministratore ha avuto liquidalo il suo onorario già in data 12.4.2012, che con noia del 25.10.12 lo stesso ha formulato una proposta quasi coincidente con quanto indicato da questo GD; che comunque, onde evitare azioni esecutive da parte dello stesso, sicuramente foriere di ulteriori costi per l'amministrazione è opportuno accogliere la stessa; si invita il dott. Dura ad accogliere la proposta avanzata dall'Avv. Cappellano il 25. 10.12 e a corrispondere allo stessso quanto dovuto".
La Saguto e il reato commesso
Tanto premesso, osserva il Collegio che non è stato dimostrato nel processo che il compenso richiesto da Cappellano Seminara fosse effettivamente superiore a quanto dovuto in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti della procedura Aiello.
[…] Ed invero, pur prescindendosi dal merito della quantificazione di tali compensi, ritiene il collegio che la condotta di Silvana Saguto nell'ambito della c.d. liquidazione Aiello sia, al di là di ogni ragionevole dubbio, rivelatrice dell'avere la stessa strumentalizzato le sue prerogative ed adottato specifici atti in violazione dei doveri di ufficio con una concreta presa in carico degli interessi del corruttore a discapito di qualsiasi altra valutazione dell'interesse pubblico.
A tale conclusione si giunge avuto riguardo ai poteri del giudice delegato previsti dalla normativa in materia di misure di prevenzione ratione temporis applicabile, ovvero la legge 575/1965. Orbene, secondo tale normativa il ruolo del giudice delegato nelle amministrazioni è quello di dirigere e controllare l'attività svolta dall'amministratore giudiziario, intervenendo nei termini disciplinati dalla legge per autorizzare taluni atti indicati dal legislatore.
Non ha il giudice delegato, come giudice monocratico, alcun potere di liquidare le spese ed i compensi sostenute dall'amministratore, dovendo essere tali pagamenti disposti con decreto del Tribunale collegiale, su relazione del giudice delegato. Tanto meno il giudice delegato ha il potere di liquidare il compenso ad uno dei creditori della procedura, spettando tale compito direttamente all'amministratore giudiziario, previa acquisizione dell'autorizzazione del giudice delegato.
[…] Così ricostruiti i limiti del potere di intervento del giudice delegato, è evidente che nel caso di specie - che vedeva un conflitto aperto ed insanabile tra l'amministratore giudiziario e un professionista incaricato dall'amministrazione e che aveva ad oggetto il quantum del compenso dovuto al secondo .... la dott.ssa Saguto non aveva il potere di disporre alcuna liquidazione in favore di Cappellano Seminara. […] L'avere, dunque, la Saguto - a fronte della ferma volontà (fondata o meno) dell'amministratore giudiziario di non pagare nella misura richiesta il credito della procedura nei confronti di Cappellano Seminara - provveduto, tanto più in forma monocratica, alla liquidazione delle spettanze, sostanzialmente sostituendosi all'amministratore giudiziario, significa, ad avviso del Tribunale, non solo avere fatto un uso distorto della discrezionalità amministrativa - che già questo basterebbe per qualificare l'atto come antidoveroso - quanto addirittura avere agito allo scopo di realizzare l'interesse del privato corruttore ed in totale assenza di una norma attributiva del potere e, quindi, con un provvedimento abnorme manifestamente in violazione della disciplina normativa cogente.
D'altra parte, anche tutta la condotta antecedente all'emissione del provvedimento di liquidazione del 16 aprile 2012 (e così pure quella susseguente, come si dirà oltre) è contraddistinta da anomalie sintomatiche dell'asservimento della funzione e dell'antidoverosità dell'atto compiuto.
Più volte Cappellano Seminara si è rivolto, con diverse missive. direttamente al giudice delegato, senza nemmeno inserire l'amministratore giudiziario in indirizzo per conoscenza, quando, invece, il consulente esterno di una amministrazione giudiziaria ha un rapporto diretto con il solo amministratore giudiziario che lo ha nominato e giammai con il giudice delegato.
Ancora più anomalo il il fatto che, nella vicenda in esame, in diverse occasioni la Saguto ha portato a conoscenza di Cappellano Seminara le relazioni e le note depositate in cancelleria dall'amministratore giudiziario dott.Dara.
Ora, dal 2009 Cappellano Seminara non aveva più incarichi né nell'amministrazione giudiziaria Aiello, né nei consigli di amministrazione delle società poste sotto sequestro e manteneva unicamente il rapporto di consulente esterno, ragione per cui lo stesso doveva essere considerato quale mero creditore della procedura e, in quanto tale, certamente non legittimato a venire a conoscenza delle vicende della gestione della misura di prevenzione. Ed invece la Saguto, senza porsi il problema, condivideva con Cappellano Seminara atti dell'amministrazione giudiziaria formalmente depositati in cancelleria, […] che quest'ultimo non aveva alcun titolo per conoscere.
Si tratta di elementi che, evidentemente, consentono di ricostruire un contesto di rapporti anomali tra il giudice delegato e un creditore della procedura e che restituiscono l'immagine di un magistrato che non operava secondo i parametri ordinari di prudenza, ponderazione ed approfondimento che sarebbero stati necessari in un'ipotesi in cui vi era un contrasto su una parcella milionaria.
Anche i successivi provvedimenti del 23 ottobre e del 5 novembre 2012 risultano chiaramente adottati da Silvana Saguto per favorire Cappellano Seminara.
[…] Non può certo dirsi che i predetti atti siano rispondenti ad un regolare esercizio della funzione propria del giudice delegato. […] Se poi si pensa che, come meglio emergerà oltre, già dalla fine del 2010 tra Silvana Saguto e Cappellano Seminara era in atto il sinallagma corruttivo, nell'ambito del quale gli incarichi di Cappellano Seminara venivano compensati con le utilità consistite nella nomine e nella retribuzione indebita di Lorenzo Caramma, non può che concludersi nel senso che la condotta tenuta dalla Saguto nella vicenda di cui al capo di imputazione in esame si colloca coerentemente all'interno di un alveo di rapporti, ormai consolidati, in cui il magistrato aveva completamente rinunciato alle sue prerogative ed era propenso ad adottare ogni provvedimento, tipico o meno, che potesse avvantaggiare Gaetano Cappellano Seminara.
E, vale la pena sottolinearlo, nella vicenda in esame il vantaggio derivante a Cappellano Seminara non era soltanto quello di ottenere per intero la liquidazione dei suoi compensi, [...], bensì anche e soprattutto quello, ancora più rilevante, di ottenere subito il pagamento (con dismissione dei titoli e con un numero di sole 6 rate mensili), così evitando il pericolo di dovere subire il ritardo e l'incertezza nella percezione delle spettanze che presumibilmente sarebbe derivato dalla ormai prossima confisca del patrimonio in sequestro (poi in effetti disposta nel mese di maggio 2013).
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