Lorenzo Caramma non ha mai prestato "supporto tecnico" agli addetti alla manutenzione delle macchine da gioco delle società del gruppo Padovani. Il marito della Saguto, semmai, si è limitato ad effettuare l'inventario dei beni, in alcuni casi accompagnato dai tecnici manutentori.
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.
Cappellano Seminara, quale amministratore giudiziario della procedura 45/2011 RMP Padovani presso il Tribunale di Caltanissetta, e quindi pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - in concorso con Lorenzo Caramma, coadiutore della medesima procedura, pubblico ufficiale anch'esso, il quale redigeva la relazione del 18 gennaio 2013 - recependo la relazione di Caramma come allegato, pur consapevole della falsità di quanto in essa contenuto, attestava falsamente nella relazione annuale e contestuale richiesta di acconto, depositata il 23 gennaio 2013 presso la cancelleria della Sezione Misure di prevenzione, fatti dei quali la relazione era destinata a provare la verità.
In particolare, secondo l'assunto accusatorio, l'istanza di liquidazione rivolta da Lorenzo Caramma all'amministratore giudiziario Cappellano Seminara il 18.01.2013 e da quest'ultimo recepita conterrebbe le affermazioni false secondo cui lo stesso Caramma: aveva prestato "supporlo tecnico alla sede di Modena"; aveva compiuto "visite mensili" presso la sede di Modena; aveva reso prestazioni di "supporto tecnico agli incaricati dell'assistenza tecnica''; aveva curato la "verifica della funzionalità delle macchine e attrezzature da gioco"
Le superiori affermazioni, secondo l'accusa, sarebbero smentite da diverse testimonianze da cui risulterebbe che invece Caramma: non avendone le competenze, non aveva mai prestato "supporto tecnico alla sede di Modena"; non aveva compiuto "visite mensili" presso la sede di Modena, ma vi ci si era recato solo un paio di volte, nella fase immediatamente successiva al sequestro; non aveva reso prestazioni di "supporto tecnico agli incaricati dell'assistenza tecnica" anche perché esistevano nell'ambito della Gari srl, società parte del compendio in sequestro, le figure professionali deputate alla manutenzione per le sale del nord, del centro e del sud Italia; non aveva curato la "verifica della funzionalità delle macchine e attrezzature da gioco", in quanto se ne erano occupati, a seconda dell'area territoriale di riferimento, i tecnici incaricati, i quali facevano riferimento a Luigi Miserendino, amministratore unico della Gari srl.
Beni confiscati a Modena
[…] Orbene, ad avviso ciel Collegio, dalle risultanze dibattimentali è emersa la prova della falsità dell'istanza formulata da Lorenzo Caramma e recepita da Cappellano Seminara, non avendo Caramma mai effettivamente compiuto le attività da lui indicate in eletta istanza, fatta eccezione per quelle di "verifiche della funzionalità delle macchine e attrezzature da gioco".
Le dichiarazioni di Luigi Miserendino ( che sono state confermate integralmente da quelle rese da Troina e Melluccio), hanno invero provato l'assoluta falsità delle affermazioni contenute nell'istanza rivolta all' amministratore giudiziario.
Non vi è stata, intanto, alcuna "visita mensile", termine che richiama una periodicità in un'attività che invece era stata occasionale, essendosi Caramma recato a Modena solo nella fase iniziale cli immissione in possesso, per un massimo di due volte.
Del resto, lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha ammesso cli essersi recato a Modena non più di due volte e che il c.d. supporto tecnico è consistito nella verifica della funzionalità delle macchine situate presso le sale del gruppo Padovani e nel loro inventario. Lorenzo Caramma non ha certamente mai prestato "supporto tecnico" agli addetti alla manutenzione delle macchine da gioco delle società ciel gruppo Padovani.
L'imputato, nel corso dell'immissione in possesso, si è limitato ad effettuare l'inventario dei beni, in alcuni casi accompagnato dai tecnici manutentori. Questi, tuttavia, hanno escluso che Caramma abbia mai prestato loro un supporto di natura tecnica, essendosi limitato a verificare la funzionalità delle macchine, nell'ambito delle sua attività di inventario dei beni in sequestro.
Non si ritiene di poter condividere, allora, l'argomento della difesa volto ad interpretare il "supporto tecnico all'incaricato all'assistenza tecnica" non come assistenza tecnica, bensì solo come mera verifica della funzionalità delle macchine da gioco. Ciò significherebbe attribuire un significato all' espressione che è contrario rispetto al tenore letterale delle parole analizzate.
[…] D'altra parte, accedendo alla tesi della difesa, non si comprenderebbe per quale
ragione, nella istanza di Caramma, vi sia una voce ulteriore specificamente rubricata "verifica della funzionalità delle attrezzature in uso".
Ad ogni buon conto, l'attività descritta dal teste Aurelio Melluccio e qualificata dalla difesa come "verifica della funzionalità" delle macchinette e "supporto tecnico", ossia quella consistita nel fare il giro delle sale, catalogare le macchinette, fare delle foto e acquisire i relativi certificati, contare le macchinette che funzionavano e quelle che non funzionavano, fatta, tra l'altro, una sola volta, rientrerebbe, al più in una attività di inventariazione per la quale era già prevista la voce "verifica delle
attrezzature in uso" o "verifica della corretta conservazione dei beni mobili in sequestro”.
E allora non può dubitarsi che "l'avere svolto supporlo tecnico" è evidentemente un'espressione falsa utilizzata da Lorenzo Caramma e poi recepita da Cappellano Seminara al fine di rappresentare un'attività talmente onerosa e specifica da potere giustificare la richiesta di liquidazione superiore ai 64.000 euro.
Non si possono, inoltre, condividere le considerazioni spese dalla difesa di Curamma nella parte in cui si sostiene che, a ben vedere, questi non avesse chiesto compensi in relazione alle voci per le quali è contestazione, con particolare riguardo a quelle inerenti l'attività prestata presso la sede di Modena.
Più precisamente, ad avviso della difesa, non vi sarebbe corrispondenza tra le attività che, nella propria istanza di liquidazione del 18 gennaio 2013, Caramma attestava come effettuate e quelle per le quali, poi, il medesimo chiedeva un compenso (ovvero, il coadiutore avrebbe descritto una sede di attività svolte, ma avrebbe chiesto il compenso solo per alcune di esse). La suggerita lettura del documento in esame non può, in alcun modo, essere condivisa.
Il reato commesso
[…] Per altro verso, va osservato che le attività elencate da Caramma nell'incipit dell'istanza del 18 gennaio 2013 sono quelle che egli avrebbe svolto "in relazione alle operazioni di immissione in possesso, le contestuali stime del patrimonio mobiliare, immobiliare e inventario fisico di tutti i beni esistenti oggetto di sequestro dislocati in tutto il territorio nazionale".
Orbene, questa è esattamente la identica dicitura in relazione alla quale Caramma, nella propria missiva del 29 febbraio 2012 chiedeva a Cappellano Seminara "[di riconoscergli] un rimborso forfettario omnia comprensivo di € 2.500,00 mensili, oltre al rimborso delle spese vive a far data dal Gennaio del corrente anno". E del tutto evidente, dunque, che Caramma, nell'istanza del 18 gennaio 2013, abbia richiesto eccome il pagamento di spettanze in relazione alle voci allegate in incipit, quantificandole all'ultimo punto delle proprie richieste in € 30.000,00 (ossia, appunto, 2.500,00 per i dodici mesi che vanno da gennaio a dicembre 2012).
Con riferimento, poi, alla posizione di Cappellano Seminara, non possono esservi dubbi di sorta in merito al fatto che l'allegazione dell'istanza del coadiutore alla sua relazione costituisca un richiamo del contenuto della stessa e, quindi, un pieno concorso con Lorenzo Caramma nel reato di falso.
[…] E' evidente che l'imputato, sottoscrivendo l'atto ed essendo l'unico soggetto responsabile della procedura, aveva piena consapevolezza di assumere su di sé la responsabilità di ogni istanza rivolta all'autorità giudiziaria. […].
In definitiva, i due imputati, con la relazione del 23.01.2013, hanno evidentemente rappresentato all'autorità giudiziaria una realtà che sapevano non essere corrispondente al vero.
Il delitto di falso ideologico contestato, pertanto, si è configurato in capo agli imputati Carnmma e Cappellano Seminara tanto sotto il profilo materiale che sotto il profilo soggettivo, […] finalizzata ad arricchire Lorenzo Caramma e, quindi, la moglie Silvana Saguto nell'ambito del rapporto corruttivo in quel periodo già in essere tra Cappellano Seminara e il magistrato.
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