Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.

Nella procedura di prevenzione c.d. Maranzano n.124/2011 RMP la Saguto risulta avere autorizzato, con provvedimento del 23.04.2012, l'amministratore giudiziario Cappellano Seminara, "a servirsi della Legai Gest consu/ting srl, sedente in Palermo nella via Mariano Stabile 43 per l'attività amministrativa quotidiana, stante l'assenza di personale di segreteria, dietro corrispettivo mensile di 400 euro oltre IVA ponendo i relativi oneri a carico delle società in sequestro".

Orbene, attesa l'evidente posizione di conflitto di interessi in cui si trovava Cappellano Seminara, cui era riconducibile la società Legai Gest consulting srl (così come può ritenersi provato nel corso del processo ed ammesso dallo stesso imputato), ritiene il Tribunale che la Saguto si sia detem1inata ad emettere tale provvedimento al fine di procurare un indebito profitto a Cappellano Seminara, il cui compenso di amministratore giudiziario veniva così ad essere surrettiziamente aumentato, con aggravio di spese a carico delle società in sequestro.

Trattasi di una condotta rientrante, ad avviso del Tribunale, nell'alveo della c.d. discrezionalità non libera, che ormai caratterizzava l'operato di Silvana Saguto nei provvedimenti che riguardavano Cappellano Seminara e riconducibile, quindi, all'interno di un'ipotesi di corruzione propria.

Con l'adozione di tale atto la Saguto risulta in concreto avere preso in carico gli interessi del privato corruttore, atteso che, se pure la stessa veramente avesse ritenuto necessario dotare l'amministratore giudiziario di una struttura esterna per svolgere "attività amministrativa quotidiana" - e di tale circostanza si ha ragione di dubitare nella misura in cui in ogni amministrazione giudiziaria serve svolgere attività di segreteria, che ben può essere affidata anche ad un coadiutore – allora l'odierna imputata, nel rispetto delle regole di imparzialità che governano la funzione giurisdizionale, avrebbe dovuto chiedere all'amministratore di compiere una ricerca di mercato per trovare un soggetto o un'altra società che poteva offrire il servizio di segreteria e non certo nominare la società dello stesso Cappellano Seminara.

La difesa dell’avvocato

[…] La difesa [...] ha, innanzi tutto, rilevato che il provvedimento della Saguto era giustificato dal fatto che le società in sequestro non avessero una loro dotazione di personale ed attrezzature idonea a svolgere il servizio di segreteria. Ha poi evidenziato come, comunque, Cappellano Seminara, melius re perpensa, "in considerazione della circostanza che di tale Legai Gest s.r.l. era il maggior quotista", abbia ritenuto più opportuno sopportare personalmente i costi, anziché porli - come stabilito nel provvedimento della Saguto - a carico delle stesse società in sequestro.

In conclusione, quindi, ad avviso della difesa, mancherebbe il profilo di antidoverosità del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato del 23.04.2012, che sarebbe rimasto del tutto privo di esecuzione.

Le censure non colgono nel segno, essendo evidente che la contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio deve essere valutata al momento dell'adozione dell'atto ed indipendentemente dall'evoluzione che ha poi avuto la collaborazione tra la procedura Maranzano e la Legai Gest consulting s.r.l.

In altre parole, il fatto che poi la Legai Gest consulting s.l.r. non abbia emesso alcuna fattura nei confronti delle società del gruppo Maranzano non esclude la contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio da parte di Silvana Saguto per avere, nonostante la sua consapevolezza della riconducibilità a Cappellano Seminara della Legai Gest consulting s.r.l., autorizzato l'esborso di 400,00 euro mensili a favore della predetta società.

D'altra parte [...], in ordine alla medesima vicenda, l'incolpazione di Cappellano Seminara per l'abuso di ufficio commesso nella sua qualità di amministratore giudiziario della procedura Maranzano, l'avere ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato a servirsi della Legai Gest consulting s.r.l., ha comportato per Cappellano Seminara un vantaggio tributario, avendo egli utilizzato le fatture emesse dalla Legai Gest nei suoi confronti, in relazione all'attività di segreteria svolta nell'ambito della procedura Maranzano, quali costi da detrarre nella dichiarazione dei redditi.

E' del tutto evidente, in conclusione, come la circostanza dell'assenza di costi sopportati dalla procedura di prevenzione Maranzano non faccia venire meno l'illiceità dell'atto di Silvana Saguto, la quale, con la sua condotta, nell'ambito del rapporto corruttivo in essere con Cappellano Seminara, ha inteso arrecare un vantaggio patrimoniale a quest'ultimo, con aggravio delle spese sulle società in sequestro, nella piena consapevolezza della posizione di conflitto di interessi di Cappellano Scminara con la Legai Gest Consulting s.r.l. Sotto quest'ultimo profilo, la Saguto non ha negato, nel corso del suo esame di essere a conoscenza della riconducibilità della società in questione a Cappellano Seminara.

E del resto, il processo ha dato dimostrazione di come tale riconducibilità fosse nota nell'ambiente delle misure di prevenzione.

Al teste dott.Giovanbattista Tona il PM, all'udienza del 12 giugno 2019, ha chiesto di spiegare una conversazione intercettata in cui lo stesso, interloquendo con Carmelo Provenzano, esprimeva questo giudizio nei confronti di Cappellano Seminara: «...io ho sentito dire cose di, di Cappellano poco, poco, poco sotto quello che può fare Satana in persona, nel 2005, ho fallo le mie verifiche, mi sono fatto gli accertamenti, ho saputo anche, delle cose che non sono bellissime, quelle di cui abbiamo parlato tante volte, ma che non appartengono diciamo...».

Il teste dott.Tona ha spiegato di avere utilizzato questa espressione ( "Cappellano può fare poco sotto quelle che può fare Satana") per dire di avere saputo come Cappellano Seminara utilizzasse degli artifici per fare lievitare i suoi compensi, in particolare mediante il conferimento di incarichi a una società a lui riconducibile, "Legai Gest Consulting s.r.l.", sicché bisognava stare particolarmente attenti nelle liquidazioni in suo favore ( cosi testualmente il teste nella sua deposizione: «la.. la cosa che avevo notato, e che mi aveva indotto ad essere particolarmente attento nelle liquidazioni, era questo, ed era questa, diciamo, la ... la ... la eventuale furbizia, che nemmeno sapeva considerare, e che poteva diventare, al più, una scorrettezza, salvo un adeguato controllo del Giudice. Il... l'Avvocato Cappellano aveva ... a lui erano riconducibili della società. Una di queste società - dirà poi il dott.Tona nel corso della sua deposizione trattarsi della Legai Gest Consulting sir - lavorava per lui, quindi, c'era il rischio ... io intravedevo il rischio e, in questo senso, cercavo di fare attenzione, anche se con lui non ne ho mai parlato, perché non mi sembrava il caso di evitare che, nelle liquidazioni, il suo compenso fosse ... al suo compenso si potessero aggiungere delle spese addebitabili ad una società a lui riconducibile».

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