Lorenzo Caramma, in qualità di coadiutore e pubblico ufficiale, ha emesso fatture, pur consapevole che l'importo esposto fosse maggiore rispetto a quello autorizzato. Cappellano Seminara, in qualità di amministratore giudiziario e pubblico ufficiale ha pagato con il denaro dell'amministrazione giudiziaria, le fatture in questione, consapevole dell’importo superiore.
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.
A fondamento dei superiori capi di imputazione, contestati agli imputati Lorenzo Caramma, Silvana Saguto e Gaetano Cappellano Seminara ed aventi ad oggetto i delitti di peculato e di peculato mediante profitto dell'errore altrui, vi sono i pagamenti delle seguenti fatture:
- la fattura 8/2015 del 2 aprile 2015 per 3 .600 euro oltre iva e cp per le "attività prestate tra i mesi di luglio ad ottobre 2014 quale responsabile della manutenzione dei mezzi" (quando invece l'importo fatturato avrebbe dovuto essere di 1.800 euro, secondo quanto autorizzato dal Giudice delegato con il provvedimento del 30 marzo 2012);
- la fattura 15/2015 del 1 giugno 2015, per "attività prestale nel mese di Novembre Dicembre quale responsabile della manutenzione dei mezzi", dell'importo di 1.800 euro oltre iva e cp (quando invece l'importo fatturato avrebbe dovuto essere di 900 euro, secondo quanto autorizzato dal Giudice delegato con il provvedimento del 30 mano 2012);
- la fattura 23/2015 del 4 agosto 2015, per "attività prestate nel mese di Novembre Dicembre quale responsabile della manutenzione dei mezzi", dell'importo di 3.600 euro oltre iva e cp (prestazione già oggetto della fattura 15/2015 con un importo che, per due mesi, avrebbe dovuto essere, secondo quanto autorizzato dal Giudice delegato, pari a 900 euro);
- la fattura 24/2015 del 4 agosto 2015, per "attività prestate nel mese di gennaio giugno 2015 quale re.1ponsabile della manutenzione dei mezzi" dell'imporlo di 10.800 euro oltre iva e cp (quando invece l'importo fatturato avrebbe dovuto essere di 2.700 euro, secondo quanto autorizzato dal Giudice delegato con il provvedimento del 30 marzo 2012);
Dette fatture venivano pagate a Lorenzo Caramma da Fidel Carollo, su disposizione di Cappellano Seminara, nei seguenti termini:
- il 1 aprile 2015 veniva accreditato il bonifico in pagamento della fattura 8/2015;
- il 28 maggio 2015 veniva accreditato il bonifico in pagamento della fattura 15/2015;
- il 4 agosto 2015 veniva accreditato il bonifico disposto in pagamento della fattura 23/2015;
- il 10 agosto 2015, veniva accreditato il bonifico disposto in pagamento della 24/2015.
Dunque, veniva preso a base di calcolo il compenso mensile di 900 euro, mentre, secondo quanto autorizzato dal Giudice delegato con il provvedimento del 30 marzo 2012, il compenso mensile ammontava alla minore somma di 450 euro mensili.
Analizzando specificamente ogni singola fattura, emerge chiaramente la differenza tra quanto spettante al coadiutore giudiziario Lorenzo Caramma per la sua attività svolta nei confronti della Orima s.r.l. e quanto effettivamente percepito: […].
Complessivamente, dunque, Lorenzo Caramma ha ricevuto una somma non dovuta pari a 14.400,00 euro (come indicato nei due capi di imputazione 20 e 21: 7.200,00 euro x 2).
I fatti, cosi come contestati, hanno trovato puntuale riscontro nelle risultanze dibattimentali, mentre prive di pregio sono, ad avviso del Tribunale, le argomentazioni difensive.
In data 3 agosto 2015, Fidel Carollo inviava a Lorenzo Caramma, Cappellano Seminara e Stefano Buscemi una mail ove riepilogava i compensi spettanti al Caramma, quantificando il saldo dei mesi novembre e dicembre 2014 in € 3.847,68 e quelli dei mesi da gennaio a giungo 2015 in € 11.543,04.
Quando Caramma riceveva la mail in questione, contattava Carollo al quale riferiva di non aver compreso la mail, affermando che il conteggio fatto da Carollo non "appattava con i (...) precedenti",
Carollo, allora spiegava che, per Orima, aveva proceduto a moltiplicare il bimestre per tre. Caramma medesimo rilevava che la somma non faceva 11, ma "qualche sei". A quel punto, Carollo riferiva di aver utilizzato, come moltiplicatore "tremila e spiccioli", affermazione alla quale Caramma, che evidentemente aveva compreso l'errore nel quale era incorso Carollo, rispondeva semplicemente «Ho capito».
Gli errori del dipendente
[…] Nella conversazione riportata si comprende che Lorenzo Caramma, dopo avere ricevuto la mail in cui veniva indicato un compenso pari a circa 11.000,00 euro, per il quale l'indomani, il 4.8.2015, avrebbe infatti emesso la fattura n. 24/15 per 10.800,00 euro oltre iva e cpa, ha contattato per chiarimenti Fidel Carollo. Come emerge dall'intercettazione, anche Lorenzo Caramma è sorpreso dell'importo, poiché dai suoi calcoli il compenso complessivo per sei mesi di attività nei confronti
della Orima s.r.l. doveva essere pari a "qualche sei", quindi pari a 5.400,00 euro risultante dalla moltiplicazione del compenso mensile di e 900,00 per sei mensilità.
Peraltro, il calcolo, effettuato da Caramma è a sua volta errato, poiché frutto dell'accordo illecito raggiunto con Cappellano Seminara, a seguito del quale Cappellano aveva disposto che Fidel Carollo pagasse le fatture con un importo mensile raddoppiato rappresentandogli una circostanza non vera, e cioè che Lorenzo Caramma avesse ottenuto un ulteriore e diverso aumento rispetto a quello già avuto il 30.3.2012.
Caramma, quindi, pienamente consapevole di percepire già ingiustamente 900,00 euro al mese per l'attività prestata nei confronti della Orima s.r.l., ha sfruttato anche il secondo errore in cui è incorso Fidel Carollo, raddoppiando ulteriormente il compenso di Caramma e, quindi, quadruplicando l'ammontare dovuto.
Caramma volutamente non ha evidenziato l'errore a Carollo e, il giorno dopo la superiore telefonata, ha emesso la fattura con l'importo palesemente errato, appropriandosi definitivamente dell'importo non dovuto.
Il 4 agosto 2015 Cappellano Seminara, che, al pari di Caramma, aveva ricevuto la mail con la quantificazione dei compensi spettanti a quest'ultimo, contattava Fidel Carollo, chiedendogli se avessero liquidazioni da fare e questi rispondeva che ''Le [aveva] fatte tutte, le [aveva] fatte tutte per come [lui gli] aveva detto" e cioè che "quelle che [avevano] la disponibilità le [aveva] portate fino a giugno, dell'ingegnere, per come ci eravamo detti”. Quando Cappellano Seminara chiedeva quale fosse la cifra
che era "venuta fuori" Carollo rispondeva "circa tredicimila" e Cappellano Seminara non faceva una piega.
[…] L'attività tecnica espletata ha fornito dunque la conferma dell'accordo sussistente tra Cappellano Seminara e Lorenzo Caramma volto a consentire al secondo di appropriarsi di compensi non dovuti,
Di contro, non possono in alcun modo essere condivise le considerazioni spese dalla difesa di Cappellano Seminara.
In primo luogo, come si è già detto, benché sia effettivamente vero che fosse Carollo a comunicare a Lorenzo Caramma gli importi dei bonifici effettuati affinché questi emettesse la relativa fattura, ciò non inficia, in alcun modo, la ricostruzione operata dal testimone nel suo nucleo essenziale, ossia per ciò che riguarda le interlocuzioni con Cappellano Seminara, prodromiche all'erogazione di importi diversi da quelli normalmente corrisposti;
Tale circostanza trova, peraltro, conferma proprio nella mail del 31 dicembre 2015, prodotta dalla difesa di Lorenzo Caramma, il cui testo è letteralmente il seguente: "Come concordato con l'Amministratore resto in attesa di sua cortese fattura", circostanza che induce a ritenere che, contrariamente a quanto la difesa vorrebbe suggerire, l'impiegato amministrativo aveva eccome contatti diretti con l'amministratore, funzionali all'individuazione degli importi da erogare a Lorenzo Caramma.
In conclusione, il delitto di peculato di cui al capo di imputazione 20 può dirsi integrato in ragione dell'indebita destinazione di denaro pubblico al soddisfacimento di interessi privati per mezzo del disposto pagamento dei compensi a Lorenzo Caramma in misura superiore rispetto all'autorizzazione del giudice delegato.
Le fatture e i silenzi
La condotta dell'imputato Lorenzo Caramma, coadiutore della procedura e pubblico ufficiale, si è realizzata attraverso l'emissione delle fatture in questione, pur consapevole che l'importo esposto in fattura fosse maggiore rispetto a quello autorizzato.
La condotta dell'imputato Cappellano Seminara, quale amministratore giudiziario e pubblico ufficiale che, in ragione del proprio ufficio, aveva la disponibilità del denaro delle società in sequestro, si è realizzata attraverso il pagamento, con il denaro dell'amministrazione giudiziaria, delle fatture in questione, e ancor prima nell'aver disposto che l'impiegato Fidel Carollo eseguisse i pagamenti nell'importo superiore rispetto a quanto autorizzato dal giudice delegato.
Entrambe le condotte si inseriscono nell'alveo del rapporto corruttivo ormai in corso tra Cappellano Seminura e Silvana Saguto, nell'ambito del quale, appena possibile, l'amministratore giudiziario trovava il modo per elargire somme di denaro in favore del nucleo familiare Saguto Carnmma.
[…] Si ritiene pertanto integrato, tanto sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, il delitto di peculato ascritto al capo 20 agli imputati Gaetano Cappellano Seminara e Lorenzo Caramma in concorso tra loro.
Lo stesso non può invece dirsi con riferimento alla posizione di Silvana Saguto, che si ritiene vada mandata assolta dal medesimo capo di imputazione per non aver commesso il fatto, non essendo emersa dalla espletata istruttoria dibattimentale alcuna condotta della stessa che possa essere collegata all'emissione e al pagamento delle fatture del marito nella procedura del gruppo Buttitta e non essendo sufficiente, al riguardo, il fatto, pure acclarato, che il conto corrente sul quale sono confluite le somme liquidate a Lorenzo Caramma da Cappellano Seminara fosse cointestato tra i coniugi.
Parimenti integrato deve ritenersi, nei confronti degli imputati Lorenzo Caramma e Gaetano Cappellano Seminara, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui al capo 21 dell'imputazione con riferimento alle fatture duplicate o di importo quadruplicato (fatture 23/15 e 24/15).
Nella fattispecie descritta al capo 21 dell'imputazione, infatti, Lorenzo Caramma – in concorso con Cappellano Seminara, che aveva dato disposizioni in tal senso a Fidel Carollo - pur essendo evidentemente a conoscenza dell'errore commesso da Fidel Carollo, non avvertiva l'impiegato, trattenendo per sé le somme non dovute.
Peraltro, nella conversazione del 3.8.2015 emerge platealmente la consapevolezza di Caramma dell'errore commesso da Fide! Carollo: […]. Caramma, quindi, poneva in essere un timido tentativo di correggere l'errore di Fidel Carollo ma, a fronte della risposta di Carollo - palesemente errata perché stava liquidando un importo superiore di 8.100,00 euro - l'imputato decideva di non insistere più, emettendo il giorno dopo la fattura che gli consentiva di incassare l'importo non dovuto.
Anche in questo caso, nei confronti di Silvana Saguto, non sono emersi elementi di prova che possano collegarla all'emissione e al pagamento delle fatture del marito nei confronti delle società del gruppo Buttitta e, pertanto Silvana Saguto deve essere assolta per non avere commesso il fatto anche in relazione al capo 21 dell'imputazione.
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