Un patto corruttivo per gestire i beni sequestrati ai mafiosi. La nomina di Roberto Nicola Santangelo e l'attribuzione di poteri gestori al professore Provenzano nelle medesime procedure nelle quali il primo ricopriva le funzioni di amministratore giudiziario era un atto riconducibile a Silvana Saguto.
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.
È stato provato attraverso la documentazione offerta in produzione dal pubblico ministero ed acquisita al fascicolo del dibattimento che l'imputato Roberto Nicola Santangelo: veniva nominato amministratore giudiziario con decreto del 20 aprile 2013 - emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e a firma di Silvana Saguto quale Presidente estensore del provvedimento - depositato in cancelleria il 22 aprile 2013 nel procedimento n. 256/2012 c.d. “Vetrano”; veniva nominato amministratore giudiziario con decreto del 8 gennaio 2013, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e a firma di Silvana Saguto quale Presidente estensore del provvedimento, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2014 nel procedimento n. 275/2013 c.d. "Dolce"; veniva nominato amministratore giudiziario con decreto del 6 febbraio 2014, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e a firma di Silvana Saguto quale Presidente estensore del provvedimento, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2014 nel procedimento n. 7/2014 c.d. “Ingrassia”; veniva nominato amministratore giudiziario con decreto del 11 novembre 2014, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e a firma di Silvana Saguto quale Presidente estensore del provvedimento, depositato in cancelleria il 11 novembre 2014 nel procedimento n. 220/2014 c.d. "Raspanti"; veniva nominato amministratore giudiziario con decreto del 27 aprile 2015 emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e a firma di Silvana Saguto quale Presidente estensore del provvedimento - depositata in cancelleria il 27 aprile 2015 nel procedimento n. 104/2015 c.d. “Acanto”.
Nelle medesime procedure Carmelo Provenzano veniva nominato coadiutore con funzioni di «consulenza strategica e direzionale», e precisamente: veniva nominato nella procedura “Vetrano”, giusta istanza del 22 gennaio 2014 a firma di Santangelo, quale coadiutore dell'amministrazione giudiziaria per l'intera procedura per l'espletamento dell'attività di consulenza direzionale e strategica e di analisi della struttura, dei comportamenti e delle performance delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria; veniva nominato nella procedura c.d. “Dolce”, giusta istanza del 22 gennaio 2014 a firma di Santangelo, quale coadiutore dell'amministrazione giudiziaria per l'intera procedura per l'espletamento dell'attività di consulenza strategica e di analisi del circuito economico mafioso e dei comportamenti opportunistici e fiduciari degli agenti economici che operano nel mercato influenzato dalla misura di prevenzione; veniva nominato nella procedura c.d. “Ingrassia”, giusta istanza del 10 febbraio 2014 a firma di Santangelo, quale coadiutore dell'amministrazione giudiziaria per l'intera procedura per l'espletamento dell'attività di consulenza strategica e direzionale e di analisi della struttura, della performance, delle relazioni economiche intra-aziendali ed inter-aziendali dei settori delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria; veniva nominato nella procedura “Acanto”, giusta istanza del 20 maggio 2015 a firma di Santangelo, quale coadiutore dell'amministrazione giudiziaria per l'intera procedura. Nella procedura Raspanti, invece, Carmelo Provenzano non veniva nominato coadiutore giudiziario per l'intera procedura, ma coadiutore solo per la fase di immissione in possesso.
Deve rilevarsi come tutte queste istanze venivano puntualmente esitate nella medesima data di deposito - solo per la procedura Acanto il giorno successivo – da Silvana Saguto con laconici e formalmente privi di motivazione provvedimenti autorizzatori scritti a penna in calce all'istanza stessa di volta in volta in esame, provvedimenti con i quali il giudice sembra aderisse pedissequamente alle ragioni ivi spiegate in ordine alla necessità dell'amministratore giudiziario di avvalersi dell'ausilio di tale figura, meglio descritta nei termini di "coadiutore strategico e direzionale” e peraltro, a memoria di chi scrive, inaudita non solo nella stretta materia delle misure di prevenzione, ma sinanco nell'intero panorama degli ausiliari del giudice finora sperimentati in qualsiasi settore e materia.
Ritiene il Collegio che la nomina ad amministratore giudiziario di Santangelo da parte della Saguto nelle predette procedure di prevenzione costituisse un mero schermo, una attribuzione di facciata di funzioni che, invece, dovevano considerarsi, nella sostanza, condivise con il Provenzano, vero amministratore giudiziario in pectore.
In altri termini, l'immagine che, conformemente alla impostazione dellaccusa, la impegnativa e spesso mistificata (per le ragioni che appresso si spiegheranno) istruttoria dibattimentale ha restituito non è quella, pure adombrata in alcuni passaggi delle discussioni dei difensori, della figura di Roberto Nicola Santangelo che si esaurisce e riduce in un grigio prestanome al soldo di Carmelo Provenzano, che lo gratifica procurandogli i compensi legati alla nomina di amministratore giudiziario, purché egli risponda in modo fedele e pedissequo alle sue direttive e disposizioni.
Affermare tale assioma, ovvero sostenere che Santangelo era un mero prestanome, significherebbe non poter dare spiegazione a tutta una serie di elementi di emersi nel corso del processo incompatibili con l'attribuzione di un mero ruolo soltanto formale del Santangelo.
Si tratta, non ne dubita il Collegio, del primo snodo problematico afferente la disamina del reato di corruzione a partecipazione trilatera contestato a Silvana Saguto, Carmelo Provenzano e Roberto Nicola Santangelo
Connessa a tale questione è poi quella della ricerca della ragione per la quale, nel torno di tempo di neanche due anni, Silvana Saguto si risolva a nominare in maniera sistematica il Santangelo - per lei perfetto sconosciuto e con credenziali in nulla differenti da quelle di tanti altri professionisti che proprio in quel tempo pure anelavano una nomina come quelle in disamina - quale amministratore giudiziario in procedure di prevenzione che, secondo la valutazione offerta dagli stessi imputati, erano caratterizzate da tale complessità di gestione da richiedere la nomina e l'intervento, sin dalle prime fasi dell'immissione in possesso, di una pletora di ausiliari e nuovi dipendenti e addirittura la costituzione di […] di una struttura di supporto all'operato dell'amministratore giudiziario, dedicata alla risoluzione delle immani problematiche che la gestione delle aziende in sequestro presentava quotidie.
Non può, poi, dubitarsi del fatto che, in via generale e secondo la disciplina normativa dedicata, la nomina dell’amministratore giudiziario contenuta nel decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione è sicuramente un atto del Tribunale Sezione Misure Prevenzione in composizione collegiale, e non solo del Presidente del Collegio.
Tuttavia, con riferimento al caso di specie, il rispetto di tale regola è avvenuto solo da un punto di vista formale.
E' infatti dato acquisito all'istruttoria dibattimentale quello secondo il quale, in concreto, la proposta della persona che avrebbe dovuto essere nominata amministratore giudiziario nelle singole procedure di prevenzione trattate dal Tribunale presieduto dall'imputata Silvana Saguto era rimessa, salvo gravi motivi ostativi, al giudice delegato e che in tale scelta il presidente Saguto aveva sistematicamente l'ultima parola.
Il prestanome del Professore
[...] Non può dubitarsi, pertanto, del fatto che la nomina di Santangelo e l'attribuzione di poteri gestori a Provenzano nelle medesime procedure nelle quali il primo ricopriva le funzioni di amministratore giudiziario fosse un atto riconducibile a Silvana Saguto nell'esercizio di quel potere di scelta che la stessa si attribuiva in modo autoreferenziale e indiscusso, in quanto presidente della sezione e dei collegi, e che, peraltro, esercitava - come meglio si dirà in seguito - per ragioni sicuramente estranee alla funzione giurisdizionale e piuttosto riconducibili al soddisfacimento di interessi personali e familiari da parte del Provenzano.
Non può infatti revocarsi in dubbio - come si è già detto in precedenza - che, nel preciso momento in cui Silvana Saguto approfondisce la conoscenza con Carmelo Provenzano, visto come "volano" alla carriera universitaria del figlio, ormai da troppo tempo in stallo presso l'università G. Marconi di Roma, per il Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione, l'amministratore giudiziario Roberto Nicola Santangelo era un illustre sconosciuto, nel senso che era liii soggetto con un'esperienza ancora limitata nel settore delle misure di prevenzione.
[…] È dunque evidente come il rapporto asseritamente fiduciario tra Silvana Saguto e Roberto Nicola. Santangelo non nasce in maniera autonoma e spontanea – come dovrebbe essere secondo tutte le norme che presiedono alla scelta tipicamente discrezionale dell'amministratore giudiziario da parte del Tribunale - ma è sin dall'inizio, nel suo snodo e fino alla cessazione, veicolato e connotato dalla costante presenza e intermediazione, ora esternata e resa pubblica attraverso l'attribuzione di incarichi di coadiuzione, ora non esternata formalmente, ma comunque tangibile, del professore Carmelo Provenzano.
Lo si desume dall'attribuzione e nomina di Carmelo Provenzano nelle procedure Vetrano, Dolce ed lngrassia […].
Invero, già le formule utilizzate per descrivere le competenze che individuano il ruolo di Carmelo Provenzano suscitano più di un dubbio sulla reale consistenza degli incarichi di coadiuzione, formule che appaiono piuttosto evocative di una figura di alter ego dell'amministratore giudiziario, ovvero proprio colui che, come qualsiasi altro amministratore di azienda, deve elaborare le strategia per la tenuta sul mercato dell'azienda amministrata, per il suo incremento, e per la tutela da infiltrazioni mafiose.
[...] L'assunto portato dal capo di imputazione e ritenuto provato oltre ogni ragionevole dubbio da questo Tribunale a seguito della espletata istruttoria dibattimentale è quello di una condivisione dei poteri gestori da parte dell'asse "Provenzano - Santangelo", dove non a caso il nome di Provenzano è posto per primo, quasi a sottolineare la non neutrale circostanza secondo la quale è proprio questi ad influire sulle decisioni della Saguto e ad orientarne le determinazioni, offrendo al magistrato le utilità privatistiche descritte nel capo di imputazione in disamina e di cui si tratterà a breve.
E nel pensiero della Saguto, anche quando parla con terzi, è comunque Provenzano il suo referente nell'amministrazione delle procedure di prevenzione, quasi come se Santangelo non esistesse e potesse pure essere confinato nell'oblio, salvo poi rammentare che comunque questi, per i terzi, riveste una carica formale nelle amministrazioni giudiziarie.
[…] Ed ancora, non deve sottacersi come lo "schermo" di Santangelo ha consentito a Carmelo Provenzano anche una ulteriore utilità di cui non avrebbe goduto se fosse stato nominato direttamente amministratore giudiziario: ovvero quella di favorire la nomina dei familiari e amici del Provenzano attribuendo loro incarichi nelle amministrazioni giudiziarie che altrimenti sarebbe stata una condotta vietata dall'art. 35 dell'allora vigente codice antimafia.
Peraltro, non corrisponde al vero l'assunto, più volte propugnato dal Provenzano, secondo il quale lo stesso, ritenendosi maggiormente portato per lo studio e l'insegnamento, disdegnasse di ricoprire incarichi all'interno delle amministrazioni giudiziari, e lo facesse, attesa la sua insostituibile professionalità, solo per spirito di sacrificio e senso di abnegazione nella lotta alla criminalità organizzata. […].
Il patto corruttivo
E' dunque innegabile che il Provenzano, sulla scia dell'operato del precedente biennio, intendesse continuare ad operare nel mondo della misure di prevenzione, in cui aveva già avuto un ruolo di primissimo rilievo grazie al rapporto corruttivo che lo legava a Silvana Saguto e che sembra riduttivo, a parere di questo Collegio, ricondurre sotto la nominalistica egida della figura di coadiutore, fosse anche valorizzato dal! 'appellativo "strategico- direzionale".
E' evidente, in conclusione, come la accertata e comprovata - per tutte le ragioni anzidette – consapevole nomina da parte di Silvana Saguto ad amministratore giudiziario del Santungelo solo in funzione dei rapporti che questi aveva con Provenzano ed al quale vengono comunque attribuite funzioni di "consulenza strategica e direzionale", rappresenta un atto contrario ai doveri di ufficio atto ad integrare, [...], il reato di corruzione propria contestato.
E' indubbio, intatti, che lo stratagemma utilizzato dalla Saguto su richiesta di Provenzano e di Santangelo costituisce un esercizio del suo potere di Presidente della sezione misure di prevenzione e di magistrato condizionato dalla presa in carico dell'interesse dei due privati corruttori.
Nessuna ragione, infatti, avrebbe di certo avuto la Saguto per nominare Santangelo in condivisione di poteri con Provenzano attraverso il duplice schema amministratore giudiziario/coadiutore strategico direzionale, se non per soddisfare una esigenza del tutto estranea a quella preposta dalla legge alla nomina dell'amministratore giudiziario, giungendo sinanco, proprio al fine di soddisfare l'esigenza personale dei corruttori, ad avallare la creazione della innovativa, atipica e sostanzialmente inutile, figura del coadiutore strategico e direzionale, considerato pure che l'esigenza di attribuire i poteri propri dell'amministratore giudiziario, anziché ad una sola persona, ad una pluralità di persone, al fine di dotare l'organo gestorio del crisma della collegialità, è eventualità percorribile nelle misure di prevenzione ed anzi dovuta, ove tale scelta sia giustificata e richiesta dalla complessità di gestione dei beni in sequestro.
Ne consegue che, attraverso la descritta condotta, Silvana Saguto, non solo ha negletto e mortificato gli interessi pubblici che presiedono alla scelta della figura dell'amministratore giudiziario, ma con questa sostanziale duplicazione di funzioni ha altresì violato la normativa dettata in materia di scelta e nomina dell'amministratore giudiziario codificata nella legislazione antimafia, peraltro generando una duplicazione di compensi inutile ed ingiustificata.
A tal proposito, non è privo di rilievo evidenziare sin da adesso che, dal mese di agosto 2013 al mese di agosto 20 I 5, Roberto Nicola Santangelo e la moglie Angela Nastasi avevano ricevuto compensi lordi per 696.000,64 euro; mentre Carmelo Provenzano, la moglie Maria lngrao e la cognata Calogera Manta avevano ricevuto compensi lordi per 671,465.44 euro, in forza di decreti di liquidazione del Tribunale di Palermo, sottoscritti dalla Presidente Saguto.
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