Si tratta della sentenza relativa all'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che mesi addietro aveva disposto che ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria individuassero entro 30 giorni dalla stessa ordinanza le fonti inquinanti del siderurgico in maniera tale da rimuoverle
Il Tar di Lecce, prima sezione, si è pronunciato sull'ordinanza di mesi alcuni mesi fa del comune di Taranto sulle emissioni inquinanti dell’ex Ilva, ora ArcelorMittal, e ha dato 60 giorni di tempo dalla pubblicazione della sentenza del 13 febbraio, affinché gli impianti siderurgici siano spenti. Con la stessa sentenza, il Tar ha inoltre respinto i ricorsi sia di ArcelorMittal, sia di Ilva al rimborso delle spese verso il comune di Taranto, Arpa Puglia e Codacons. Inoltre sono stati estromessi dal giudizio anche il ministero dell'Interno e la prefettura di Taranto per difetto di legittimazione passiva.
Si tratta della sentenza relativa all'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che mesi addietro aveva disposto che ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria individuassero entro 30 giorni dalla stessa ordinanza le fonti inquinanti del siderurgico in maniera tale da rimuoverle. Inoltre, l’ordinanza stabiliva che, in difetto di adempimento, gestore e proprietario avrebbero dovuto spegnere gli impianti.
Cosa ha detto il Tar
Secondo la sentenza, «deve ritenersi pienamente sussistente la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, connessa dal probabile rischio di ripetizione di fenomeni emissivi in qualche modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione».
Proprio per questo «con riferimento al rapporto tra attività produttiva e tutela della salute, si è già evidenziato che i limiti di compatibilità che devono regolare il bilanciamento degli interessi antagonisti, così come delineati dal Giudice delle leggi nella Sent. C. Cost.85/2013, risulta macroscopicamente violato in danno della salute dei cittadini, atteso che la compressione della tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute in favore di un rilevante interesse economico come quello connesso allo stabilimento siderurgico di Taranto deve essere tuttavia contenuto entro limiti ragionevoli e invalicabili ai fini di una compatibilità con i principi costituzionali».
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