- Riportiamo un estratto delle motivazioni della sentenza di condanna a 13 anni e due mesi per l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano: viene raccontato anche il progetto di accoglienza dei migranti a Riace.
- Nei suoi confronti non si ritengono, secondo i giudici, applicabili né le circostanze attenuanti generiche non essendovi alcuna traccia dei motivi di particolare valore morale o sociale per i quali egli avrebbe agito.
- Scrivono i magistrati: «Esempi emblematici di questa sua assoluta indifferenza per le sorti dei migranti in relazione alle azioni sottrattive che gli sono state contestate».
Riportiamo un estratto delle motivazioni della sentenza di condanna a 13 anni e due mesi per il sindaco di Riace Domenico Lucano.
I reati
LUCANO Domenico è stato considerato responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi capi 1), 2) - previa riqualificazione del reato di abuso di ufficio nella fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p.-, 5A), 5B.1)-limitatamente all’importo di C 20.674-, 5B.2), 5Bd)- limitatamente all’importo di Cl.830-, 5B.4), 5B.5), 5B.6)- limitatamente all’importo di C 5.764, 5B.9)- limitatamente all’importo di C 1.280,79-, 5B.10)- con riqualificazione della condotta nella forma tentata-, 6), 9.1) limitatamente all’importo di 252.842,78 -, 9.2), 9.3) e 9.4) della rubrica- per l’importo complessivo di C 531.752,27-, i quali sono stati considerati avvinti dal vincolo della continuazione, con conseguente condanna alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione.
Il medesimo imputato è stato, altresì, considerato responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 11), 15), 16), 19) — limitatamente al rilascio della carta di identità a favore di ADEKANYE Success- e 20) della rubrica, i quali sono stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, con conseguente condanna alla pena alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.
Con condanna complessiva dello stesso alla pena di anni 13 e mesi 2 di reclusione, oltre a quella per il pagamento delle spese processuali.
Gli esempi
Sono state già rese note, nella parte generale afferente al trattamento sanzionatorio, le motivazioni per le quali si è proceduto al computo differenziato dei due segmenti di pena sopra indicati, che si impongono per il collegamento probatorio che sussiste tra i due gruppi di reati, che è stato sottolineato nella parte generale di questo lavoro, allorché sono stati illustrati gli effetti dell’applicazione sul processo della sentenza a Sezioni Unite Cavallo.
Nei suoi confronti non si ritengono, poi, applicabili né le circostanze attenuanti generiche, per le motivazioni già esposte, né quelle di cui all’art. 62 n. 1) c.p.- invocate dai suoi legali in sede di discussione- non essendovi alcuna traccia dei motivi di particolare valore morale o sociale per i quali egli avrebbe agito, essendo invece emerso dal contenuto delle intercettazioni che sono state sopra illustrate che la finalità per cui egli operò per oltre un triennio non ebbe nulla a che vedere con la salvaguardia degli interessi dei migranti, della cui presenza egli tuttavia ebbe a servirsi astutamente, a mò di copertura delle sue azioni predatorie, solo allorquando furono resi noti i contenuti di questa indagine, perché fu in quel momento che ebbe la necessità di mascherare le ragioni di puro profitto per le quali ebbe realmente ad operare ( per interesse proprio e degli altri correi), per come si rileva in forma inequivoca dal contenuto delle sue stesse parole emerse dalla complessiva attività tecnica di cui si è prima detto.
Esempi emblematici di questa sua assoluta indifferenza per le sorti dei migranti in relazione alle azioni sottrattive che gli sono state contestate- e che non furono certo commesse per rendere loro una vita migliore- sono costituite dalle frasi che emergono dalla seguenti conversazioni:
-sia da quella del 10.07.2017429 , intercorsa tra lo stesso e CAPONE Fernando Antonio, nel corso della quale egli suggeriva al suo interlocutore che, ove gli avessero chiesto giustificazioni in merito all’acquisto del frantoio ( compiuto mediante sottrazione di considerevoli risorse pubbliche), avrebbe dovuto dire- seppur contrariamente al vero- che l’avevano acquistato per i rifugiati (LUCANO: “Non è un problema, perché se qualcuno parla “invece di sprecare soldi...”, (gli diciamo, ndr): facciamo una cosa che serve per l’integrazione e serve per tutti. È per i rifugiati, gli devi dire”).
-sia quella di cui al progr. 774 del 01.08.20l7,” 0 intercorsa tra lui e Cosimina IERINO’.
A tal proposito, si ricorderà che i due si trovavano nella fase concitata dei preparativi per l’allestimento delle case acquistate con i fondi dell’accoglienza e destinate a fini turistici. In quel contesto, poiché era imminente l’inizio del Riace film festival, si affrettavano a munire tutte le abitazioni di tovaglie, coprimaterassi e lenzuola, da acquistare celermente per gli ospiti in arrivo (nessuno dei quali era un migrante).
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