Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza della Corte d'Assise di Milano che ha condannato all'ergastolo Michele Sindona per l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli


L'avvocato Rodolfo Guzzi diede un contributo importante alla verificazione dell'evento del reato di violenza privata ai danni di Enrico Cuccia, anche a lui contestato al capo 5) della rubrica. Tale evento infatti è consistito nell'essersi Cuccia, per effetto di costrizione, prestato ad incontrarsi ripetutamente con emissari di Sindona, e una volta con lo stesso Sindona, al fine di esaminare, valutare e perfezionare i progetti di sistemazione della Banca privata italiana, e Guzzi fu la persona che più di ogni altra cooperò al verificarsi di detto evento, partecipando per conto di Sindona a quasi tutti questi incontri con Cuccia, tanto da divenirne l'interlocutore principale.

Guzzi, sia in istruttoria che al dibattimento, ha risolutamente respinto l'accusa di concorso in tale reato di violenza privata, affermando di essersi limitato a trattare con Cuccia, in attuazione del mandato professionale conferitogli e in un clima di correttezza e di reciproco rispetto, dei progetti di sistemazione che venivano via via elaborati, e ha sostenuto di avere sempre energicamente disapprovato e deprecato, non solo di fronte a Cuccia ma anche di fronte a Sindona, le azioni intimidatorie che venivano attuate in danno del presidente di Mediobanca specie in concomitanza con i suoi incontri con lui, azioni delle quali quest'ultimo puntualmente lo informava e che entrambi, nei loro colloqui, concordemente giudicavano di provenienza sindoniana. Poiché l'attività svolta da Guzzi nei confronti di Cuccia non era quella minatoria e coercitiva tipica del reato di violenza privata bensì un'attività in se stessa lecita e rientrante nel suo mandato professionale, e poiché, d'altro canto, l'attività minatoria e coercitiva parallelamente posta in essere da altri aveva un'evidente funzione strumentale rispetto al buon esito della trattativa condotta dallo stesso Guzzi, si presenta particolarmente delicata, e decisiva, l'indagine sulla sussistenza in quest'ultimo dell'elemento soggettivo proprio del concorso di persona nel reato.

È certo, come risulta dalle sue stesse ammissioni, che Guzzi sapeva delle attività minatorie di cui Cuccia era ripetutamente vittima e delle quali lo stesso puntualmente lo informava, ed è altresì certo che egli era consapevole della loro provenienza da Sindona. Del resto, egli era presente a Zurigo il 18 ottobre 1978, quando Magnoni aveva letto a Cuccia la nota di Sindona, piena di minacce mafiose e contenente una chiara richiesta estorsiva. Inoltre, benché nel colloquio del 22 novembre 1978 egli si fosse lasciato sfuggire che Sindona voleva incontrarsi con Cuccia anche per studiare il modo di contrastare eventuali iniziative criminose ai suoi danni, nello stesso periodo non fece mistero con lo stesso Cuccia di non prestare alcun credito alla favola dell'iniziativa autonoma della comunità italo-americana.

È pacifico, poi, che nonostante tutto questo, Guzzi continuò per anni ad incontrarsi ed a trattare con Cuccia per conto di Sindona, finché soltanto nel giugno del 1980 – dopo l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, dopo la vicenda del finto rapimento di Sindona nella quale il legale era stato coinvolto suo malgrado, e dopo che Sindona era stato incarcerato negli Stati Uniti per il fallimento della Franklin Bank – egli si risolse a rinunciare al mandato, saltando finalmente dalla barca di Sindona solo quando essa ormai stava irrimediabilmente affondando.

Su tali elementi e considerazioni si fonda la tesi di accusa, secondo cui fra Sindona e gli autori delle azioni intimidatorie da un lato, e l'avvocato Guzzi dall’altro, era in atto una specie di gioco delle parti, di concertata suddivisione di ruoli, in base alla quale quest'ultimo nei confronti di Cuccia svolgeva il compito di interlocutore tecnico apparentemente corretto, al fine di conseguire attraverso tale trattativa quei risultati che costituivano il fine e la ragion d'essere dell'attività minatoria, alla quale, pertanto, anche il legale era del tutto consenziente.

Questa tesi di accusa, a giudizio della Corte, costituisce la spiegazione più plausibile e più probabile dell'accaduto e della parte che vi ebbe Rodolfo Guzzi. Se infatti costui davvero dissentiva dalle iniziative criminose con le quali Sindona intendeva appoggiare la trattativa che egli stava conducendo con Cuccia, il legale aveva a disposizione il mezzo più logico e naturale per esplicitare e rendere operante questo suo dissenso su una questione tanto importante: avrebbe potuto rinunciare al mandato, o quantomeno rifiutarsi di proseguire questa trattativa fino a quando il suo cliente non avesse desistito da tali iniziative criminose. Questo avrebbe fatto, in quella situazione, ogni avvocato di media sensibilità morale.

Il non avere Guzzi adottato questa soluzione costituisce grave indizio di una sua sostanziale concordanza con il cliente sia nei fini perseguiti che nei metodi adottati per raggiungerli, e di un suo atteggiamento di doppiezza nei rapporti con Cuccia, simile a quello di Magnoni. Tale tesi di accusa trova ulteriore conforto nel fatto che circa un anno prima Guzzi, nell'interesse di Sindona, si era prestato ad un analogo gioco delle parti nei confronti di Roberto Calvi, consentendo al suo cliente di portare a compimento un'operazione estorsiva ai danni di quest'ultimo.

Questa interpretazione delle ragioni per le quali Guzzi avesse per molto tempo proseguito la trattativa con Cuccia mentre lo stesso era oggetto di pesanti intimidazioni ad opera di Sindona, non è tuttavia la sola che si può ipotizzare in ordine al suo comportamento e all'atteggiamento psicologico che lo sorreggeva. Appare infatti possibile che Guzzi, realmente dissentendo dalle attività minatorie poste in essere da Sindona nei confronti di Cuccia, e pur cercando di dissuadere il suo cliente dal proseguirle – e ciò non per considerazioni morali e di correttezza, ma perché riteneva inopportune e controproducenti iniziative del genere verso una persona come Cuccia – avesse continuato a svolgere il suo mandato per una ragione più prosaica e banale ma non meno plausibile, ossia per l'interesse a non perdere un cliente importante come Sindona ed i cospicui proventi che gli derivavano dallo svolgimento di quel mandato. Vari elementi, nel processo, confortano questa ipotesi.

Cuccia, anzitutto, ha riferito che dopo ogni azione intimidatoria posta in essere contro di lui, egli si rivolgeva a Guzzi per fargli le sue rimostranze che dovevano essere trasmesse dal legale al suo cliente, e per dirgli che se le minacce non fossero subito cessate egli avrebbe interrotto ogni ulteriore contatto con l'ambiente di Sindona e ogni ulteriore interessamento ai progetti di sistemazione. Ora, in seguito a quanto spiegato da Cuccia nelle sue deposizioni, si è appreso che la verità era ben diversa da quella che egli allora prospettava a Guzzi, e che in realtà il presidente di Mediobanca continuava ad accettare quei contatti solo perché minacciato: è probabile tuttavia che Guzzi gli credesse e quindi pensasse che le minacce di Sindona fossero inopportune e controproducenti, in quanto rischiavano di irrigidire Cuccia e di vanificare tutto il lavoro che nei confronti dello stesso egli stava svolgendo.

Guzzi ha dichiarato che in precise e specifiche occasioni aveva energicamente protestato con Sindona per le azioni intimidatorie contro Cuccia, e di questa sua visione del problema dei metodi da seguire nei rapporti con il presidente di Mediobanca vi è una conferma scritta nella sua agenda di studio, dove alla data del 18 ottobre 1977 si legge l'annotazione: «Federici: linea dura nei confronti di Ermanno da me non condivisa».

Cuccia poi, nelle deposizioni rese in istruttoria, non solo non accusò mai l’avvocato Guzzi di complicità nelle azioni intimidatorie, ma pose in evidenza il carattere sostanzialmente corretto dei suoi rapporti con il legale ed il suo interesse mantenere questi rapporti nei quali vedeva un opportuno canale di comunicazione e di conoscenza, a suo parere affidabile, verso l'ambiente di Sindona dal quale gli provenivano le minacce. Al dibattimento egli, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva del ruolo svolto da Guzzi nei suoi confronti, ha altresì descritto le reazioni di indignazione con le quali il legale apprendeva da lui le azioni minatorie che di volta in volta. aveva subito, e ha confermato che al riguardo lo stesso esprimeva la certezza che tali azioni provenissero dal suo cliente.

E con questo Guzzi, di fronte a Cuccia, smentiva la tesi dell'iniziativa autonoma di ambienti mafiosi vicini a Sindona, tesi che quest'ultimo invece voleva fosse accreditata nei riguardi del presidente di Mediobanca. Del resto, che anche Sindona si fosse reso conto della non disponibilità di Guzzi a collaborare ad attività criminose ai danni di Cuccia sembra potersi desumere pure dal documento segreto di istruzioni trasmesso a Magnoni nel settembre 1979, dove a proposito dell'operazione estorsiva in atto nei confronti del presidente di Mediobanca Sindona raccomandava: "il prezzo o qualsiasi intervento deve trattarlo riservatamente con voi e non con l'avvocato".

Anche l’ordinanza istruttoria di rinvio a giudizio, d'altra parte, pur accogliendo la tesi di accusa secondo cui Guzzi avrebbe concorso nelle minacce a Cuccia svolgendo il ruolo descritto secondo un concertato gioco delle parti, implicitamente riconobbe la peculiarità della posizione del regale ed il grado minore del suo coinvolgimento nelle attività criminali di Sindona ai danni di Cuccia, tanto è vero che lo rinviò a giudizio solo per rispondere del reato di violenza privata e non di quello di tentata estorsione.

Ciò quantunque i messaggi intimidatori di Sindona a Cuccia, e quelli apertamente estorsivi, fossero il più delle volte contestuali e comunque difficilmente separabili gli uni dagli altri. Ora, se veramente Guzzi dissentiva dalle attività minatorie con le quali Sindona accompagnava la trattativa con Cuccia, se veramente aveva cercato di dissuadere il suo cliente dal proseguirle, e se pertanto il suo persistere nella trattativa con Cuccia era dovuto non ad una sua adesione alle iniziative criminose di Sindona, ma soltanto al proposito di non rinunciare ad una cospicua fonte di onorari accompagnato dalla convinzione di potere in quel contesto circoscrivere il proprio ruolo professionale entro limiti penalmente leciti, il suo comportamento non potrebbe qualificarsi come concorsuale rispetto al delitto di violenza privata, facendo difetto l'elemento soggettivo di un tale concorso.

Si ritiene infatti che l'elemento soggettivo necessario per qualificare come concorrente nel reato il comportamento di persona che abbia svolto un’attività diversa da quella tipica del modello legale, richieda, oltre alla conoscenza dei ruoli criminosi svolti dagli altri compartecipi in vista del risultato comune, anche la sussistenza di una componente volitiva intesa come l'adesione della volontà dell'agente all'intera azione concorsuale e specificamente a quella tipica della fattispecie criminosa.

E poiché l’ambiguità degli elementi indiziari emersi a carico di Guzzi, e la conseguente incertezza del significato da attribuire alla sua condotta nell'ambito dell'indagine sul suo atteggiamento psicologico, non consentono di concludere che egli, oltre a conoscere le attività intimidatorie poste in essere da altri nei confronti di Cuccia, le avesse anche accettate sul piano della volontà come comportamenti convergenti verso un comune risultato criminoso, deve pronunciarsi nei riguardi dello stesso piena assoluzione dal reato di violenza privata contestato al capo 5) della rubrica

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