La riforma dell’ergastolo ostativo è ancora nelle mani del parlamento, almeno fino all’8  novembre.

Il termine entro il quale le modifiche indicate dalla Corte costituzionale dovevano essere recepite scadeva oggi, ma è stata concessa una ulteriore proroga di qualche mese, con il rinvio della trattazione della questione di legittimità della legge in materia di ergastolo ostativo. 

La decisione è stata così motivata dal presidente della Corte, Giuliano Amato, secondo cui «Permangono inalterate le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l'intervento del legislatore», ma un ulteriore rinvio «in tempi contenuti appare necessario per consentire al Parlamento di completare i suoi lavori», visto che la legge è già in «iter avanzato» di approvazione.

Con una ordinanza, quindi, la Consulta ha accolto l’istanza di rinvio dell’avvocatura dello stato, che ha chiesto «breve differimento» dell'esame sulle norme in materia di ergastolo ostativo. alla luce del fatto che, dopo il via libera approvato dalla Camera, «sono in corso al Senato lavori per l'approvazione di una nuova normativa che, sulla base dei principi enunciati dalla Corte e dalla Cedu, sta procedendo a una rivisitazione complessiva della materia».

Alla richiesta si era opposta l’avvocata Giovanna Beatrice Araniti, che difende il recluso dal cui procedimento è scaturita la prima decisione della Consulta. La legale ha sostenuto che non è possibile ipotizzare che il tempo di approvazione della nuova legge sia breve e che «una pronuncia della Corte sull'incostituzionalità della norma potrebbe essere uno stimolo per il Parlamento».

L’incostituzionalità

Esattamente un anno fa, infatti, la Consulta con ordinanza aveva definito l’ergastolo ostativo, secondo le previsioni attualmente in vigore, «incompatibile» con i principi costituzionali dell’uguaglianza e della funzione rieducativa della pena, poichè la disciplina prevede la preclusione assoluta, per chi è condannato all’ergastolo per delitti di mafia e terrorismo, di accedere a misure alternative se «non abbia utilmente collaborato con la giustizia».

Nella stessa ordinanza, la Consulta assegnava un anno di tempo al legislatore per riformare l’istituto in senso conforme a Costituzione. 

Il dibattito in Senato

La decisione è stata accolta con sollievo dal Senato, dove la riforma è in discussione. «Ringrazio la Consulta per lo spirito di collaborazione istituzionale che ha dimostrato accogliendo la richiesta, votata all'unanimità dai componenti della commissione Giustizia del Senato a sostegno dell'istanza formulata dall'avvocatura di Stato volta a rinviare la propria pronuncia sull'ergastolo ostativo. In questo modo il Senato della Repubblica potrà lavorare sul testo, con la dovuta attenzione e senza perdite di tempo», ha scritto il senatore della Lega Andrea Ostellari, che presiede la commissione Giustizia del Senato e che proprio oggi ha visto procedere i lavori.

La riforma

Attualmente, l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi (in particolare mafia e terrorismo), di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, prevede l’automatismo per cui il beneficio carcerario si ottiene solo se si collabora con la giustizia.

Il testo approvato alla Camera e ora in discussione al Senato prevede che  i benefici carcerari, che oggi sono il lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, possano essere concessi ai detenuti e agli internati – anche in assenza di collaborazione – qualora abbiano dimostrato «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento», «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e l’esclusione «dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

In sostanza, il detenuto deve dimostrare che, anche senza aver collaborato con la giustizia, ha imboccato un percorso riabilitativo e le condizioni concrete in cui il percorso si sta svolgendo. Saranno tenute in considerazione la condotta carceraria, il percorso del detenuto al percorso rieducativo ma anche tutti gli aspetti che portino a escludere attuali collegamenti con la criminalità.

A decidere sarà il Tribunale di sorveglianza in funzione collegiale che dovrà valutare la recisione definitiva dei collegamenti con la criminalità, con il parere del pubblico ministero e del procuratore antimafia e l’acquisizione di informazioni presso il carcere.

Per accedere alla liberazione condizionale, invece, vengono aumentati i limiti minimi di pena da scontare: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani.

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