- Secondo le regole internazionali e interne, chi arriverà nel nostro paese ha le caratteristiche per farsi riconoscere lo status di rifugiato. Ma tra la teoria e la pratica possono sorgere problemi.
- La convenzione di Ginevra del 1950 riconosce lo status di rifugiato a tutti coloro che abbiano fondato timore di persecuzioni nel proprio paese. «Lo status di rifugiato è qualcosa di obiettivo: non è lo stato a doverlo accertare, ma si acquista nel momento in cui chi fugge ha un fondato timore di persecuzione», spiega Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale alla Sapienza.
- Ma per poter presentare domanda di protezione i richiedenti devono essere entrati in Europa. Oltre alla difficoltà di raggiungere l’Italia esiste il rischio di un intasamento del sistema di accoglienza.
Gli afghani in fuga dal neonato Emirato islamico arriveranno presto anche in Italia. Una parte lo farà attraverso i corridoi umanitari, mentre chi fugge da solo lo farà probabilmente attraverso la rotta balcanica. «Non prevediamo flussi consistenti dall’oggi al domani, ma serviranno mesi prima che si possa vedere qualche conseguenza sul territorio italiano», spiega l’avvocato, Eugenia Barone Adesi, che collabora con la onlus Avvocato di strada e si occupa di garantire tutela legale ai senza fissa dimora e ai richiedenti asilo. «Chi fugge dall’Afghanistan attraverso la rotta balcanica dovrà passare per la Turchia e poi per la Bosnia, Croazia e Slovenia. Il timore è che si verifichi lo stesso disastro avvenuto coi siriani, con la violazione sistematica dei diritti umani», aggiunge.
Per quanti di loro riusciranno a raggiungere l’Italia inizierà poi la procedura per fare domanda di protezione internazionale. E l’interrogativo concreto, ora, è individuare i diritti di cui possono godere in Italia e il tipo di protezione giuridica alla luce della situazione da cui fuggono in Afghanistan, ancora in evoluzione.
La questione è complicata e può essere vista da tre prospettive: quella del diritto internazionale, quella del diritto europeo e quella del diritto costituzionale interno. «Tutte e tre convergono sul fatto che le persone che fuggono dall’Afghanistan siano “eligible”, ovvero abbiano i requisiti per ottenere l’asilo», spiega il professor Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale alla Sapienza di Roma. Secondo il diritto internazionale, in particolare secondo la convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato si acquista da parte di tutti coloro che abbiano fondato timore di subire persecuzioni nel proprio paese a causa della loro appartenenza ad un gruppo diverso da quello dominante.
In altre parole. «lo status di rifugiato è uno status obiettivo. Ciò vuol dire che non si acquista in seguito ad una procedura particolare, ma si incardina automaticamente in capo a coloro che abbiano fondato timore di subire persecuzioni. Questo è importante, anche perché impedisce agli Stati di respingere dal proprio territorio un richiedente asilo senza aver prima verificato che non possieda i requisiti posti dalla Convenzione di Ginevra. In questo senso si sono espressi i giudici italiani e la Corte di giustizia dell’Unione europea», spiega Cannizzaro.
Dal punto di vista del nostro diritto interno, le garanzie per i rifugiati sarebbero in teoria ancora più forti. La Costituzione, infatti, garantisce l’asilo costituzionale a tutti coloro che nel loro paese non godono delle libertà e diritti costituzionali garantiti in Italia: nel caso afghano, «questo significa che qualsiasi donna afghana ha diritto all’asilo in Italia».
Il riconoscimento dello status di rifugiato non dipende dall’eventuale riconoscimento del governo dell’’Emirato guidato dai talebani. «un eventuale riconoscimento avrebbe carattere puramente politico e non inciderebbe in alcun modo sui requisiti previsti per l’acquisto dello status di rifugiato», dice Cannizzaro.
La procedura
La domanda per ottenere lo status, tuttavia, richiede un certo tempo. Si tratta, infatti, di un cosiddetto “status individuale”, che va accertato volta per volta per ogni individuo e per cui servono ragioni concrete e non generalizzate. Le forme di protezione previste attualmente in Italia sono tre: il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, che vengono riconosciute nel caso in cui il richiedente dimostri il rischio specifico che corre nel caso di ritorno in patria; e la protezione speciale, che è prevista anche in caso di rischio generalizzato e non individuale. Dunque è lecito ritenere che le donne afghane e chi abbia collaborato con il precedente governo abbia le caratteristiche per ricevere protezione.
Tuttavia, va considerato lo iato tra la teoria giuridica e la pratica. Per poter presentare domanda di protezione, infatti, i richiedenti devono essere entrati in Europa. Oltre alla difficoltà di raggiungere l’Italia attraverso vie legali come i corridoi umanitari, «esiste il rischio di un intasamento del sistema perchè ogni singola domanda va analizzata con un colloquio individuale, tranne quelle manifestamente fondate che vengono accolte senza nemmeno incontrare i richiedente», dice l’avvocato Barone Adesi.
La procedura, infatti, prevede che appena si arriva in Italia si manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale. Per formalizzare la domanda si deve prendere appuntamento in questura e compilare il cosiddetto “modello C3”, in cui si inseriscono le prime informazioni e si certificano particolari esigenze di accoglienza. Il primo passaggio, poi, è quello dalla commissione territoriale (ce ne sono una trentina su tutto il territorio nazionale e dipendono dal ministero dell’Interno), che convoca il richiedente e svolge un colloquio riservato. Poi si riunisce e valuta se garantire protezione e quale tipo, oppure se negarla. Se la protezione viene negata oppure se ne certifica una inferiore a quella di rifugiato, è possibile fare ricorso alla sezione specializzata del tribunale civile, istituita durante il governo Gentiloni insieme a una riforma della procedura per il diritto al riconoscimento.
Strade più rapide, viste le proporzioni di quanto sta avvenendo in Afghanistan, esistono. Una in particolare sarebbe la cosiddetta “protezione temporanea”, che prevede il rilascio di un visto temporaneo senza passare per l’esame specifico individuale e si tratta di una procedura istituita a inizio anni Duemila per gestire il massiccio afflusso di sfollati avvenuto durante la guerra in Kosovo. Ma per metterle in pratica serve volontà politica.
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