- La legge entrata in vigore in Texas è nota anche come “Heartbeat Act” e vieta di fatto l’accesso all’aborto una volta che si sia rilevata un’attività cardiaca nell’embrione, anche nei casi in cui la donna è stata vittima di violenza o incesto.
- Generalmente, il battito cardiaco è visualizzabile a partire dalla sesta settimana di gravidanza, quando la gran parte delle donne non sa ancora nemmeno di essere incinta.
- Oggi, a oltre 40 anni dall’approvazione della legge 194, in un clima di ripresa degli attacchi ai diritti, il limite del novantesimo giorno costituisce una limitazione non più accettabile all’accesso all’aborto.
Mercoledì 1 settembre, dopo la mancata bocciatura da parte della Corte suprema americana, è entrata in vigore in Texas la cosiddetta legge Abbott, dal nome del governatore che l’ha fortemente voluta.
Nota anche come “Heartbeat Act”, la legge vieta di fatto l’accesso all’aborto una volta che si sia rilevata un’attività cardiaca nell’embrione, anche nei casi in cui la donna è stata vittima di violenza o incesto.
Generalmente, il battito cardiaco è visualizzabile a partire dalla sesta settimana di gravidanza, quando la gran parte delle donne non sa ancora nemmeno di essere incinta: in Texas, infatti, più dell’85 per cento delle richieste di aborto è stata fatta oltre questa epoca gestazionale.
La legge del Texas sta già facendo da apripista per gli altri stati antiabortisti, non solo USA: per eludere il rischio di una dichiarazione di incostituzionalità, si muove solo nell’ambito del diritto civile, prevedendo la possibilità per chiunque di citare tutti coloro che abbiano fornito assistenza per l’aborto, ossia, oltre ai medici e al personale sanitario, anche consulenti, avvocati, e perfino coloro, compresi i tassisti, che forniscono servizi di trasporto per le cliniche per gli aborti.
La comparsa del battito cardiaco
La pandemia SARS CoV-2 ha comportato un’esacerbazione delle difficoltà di accesso all’aborto volontario cosiddetto “on demand”, ossia basato nei fatti esclusivamente sulla decisione della donna; per superarle, molti stati, primi fra tutti Francia e il Regno Unito, hanno aperto alla telemedicina e hanno esteso i limiti di età gestazionale.
Oggi, in piena pandemia, la cattiva legge texana si muove in direzione opposta e riapre la discussione proprio su questi limiti. Il richiamo emozionale al cuore che batte è violento e brutale, tutto interno alla logica della necessità di risvegliare nelle donne il cosiddetto “istinto materno”: il cuore che pulsa dovrebbe richiamarle alla tenerezza di un ruolo connaturato all’essere donna e al destino ineluttabile di dare figli alla nazione.
Nessun’altra legge sull’aborto volontario fa riferimento, per stabilirne i limiti temporali, alla comparsa dell’attività cardiaca, troppo precoce e certamente poco significativa in termini di sviluppo embrionale.
Ma è evidente come non sia la scienza a guidare le menti dei legislatori texani, troppo presi dalla preoccupazione perversa di negare alle donne qualunque possibilità di scelta.
Il limite temporale
Nelle legislazioni che regolano l’accesso all’aborto nei vari paesi del mondo, il limite per l’aborto volontario varia enormemente, anche se più della metà dei paesi europei lo fissa alle 12 settimane, cioè alla fine del terzo mese di gravidanza.
Il limite del novantesimo giorno (12 settimane e 6 giorni), previsto nel nostro paese dalla legge 194 è un limite arbitrario che non ha correlati con un preciso stadio di sviluppo embrio-fetale, esattamente come lo sono le 10 settimane del Portogallo, o le 14 della Francia e della Spagna, o le 18 della Svezia.
Nel continuum dello sviluppo intrauterino, invece, vi sono due eventi fondamentali, rispetto ai quali possiamo distinguere un “prima” e un “dopo”: uno è ovviamente rappresentato dalla nascita, che rompe drammaticamente questa continuità e, prima di essa, c’è il raggiungimento della cosiddetta “viability”, ossia di un grado di sviluppo tale da permettere la sopravvivenza al di fuori dell’utero.
Ciò avviene attorno alla ventiduesima settimana, con la formazione delle indispensabili connessioni tra il talamo e la corteccia cerebrale. “Prima” di questa epoca, dunque, pur con gradi di sviluppo differenti, non vi è alcuna possibilità di vita fuori dell’utero della donna, e non vi è alcuna ragione per porre limiti arbitrari all’accesso all’aborto volontario. È, peraltro, quanto stabilì, già nel 1967, l’Abortion Act inglese.
La legge 194
Oggi, a oltre 40 anni dall’approvazione della legge 194, in un clima di ripresa degli attacchi ai diritti, il limite del novantesimo giorno costituisce una limitazione non più accettabile all’accesso all’aborto, soprattutto in alcune tristi situazioni, che riguardano in particolare le fasce più deboli della popolazione femminile.
È solo uno degli aspetti critici di una legge, certamente importante e ancora inapplicata in molte sue parti, ma che è anche ormai tempo di cambiare, per garantire e promuovere, oltre al diritto alla salute, la libertà e la dignità delle donne.
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