- Le leggi ci sono, ma ancora oggi continuano a esistere tante situazioni di disagio e difficoltà negli spostamenti e nell'accessibilità ai luoghi e agli spazi aperti al pubblico.
- Uno è il ponte pedonale che collega la stazione di Ostia Antica al famoso Parco Archeologico risulta totalmente inaccessibile a chi si sposta con l'ausilio della sedia a ruote.
- L’associazione Luca Coscioni ha ottenuto la condanna del Comune di Roma e la conferma dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta del privato o del soggetto pubblico che non rimuove le barriere architettoniche è riconducibile alla nozione di discriminazione indiretta.
Sebbene nel corso degli anni siano state approvate numerose leggi al fine di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, ancora oggi continuano a permanere per costoro tante situazioni di disagio e difficoltà negli spostamenti e nell'accessibilità ai luoghi e agli spazi aperti al pubblico.
Le barriere architettoniche negli spazi urbani e negli edifici pubblici costituiscono un problema di rilevanza sociale che comporta, per tutte le persone con ridotta o impedita capacità motoria, ricadute negative in termini di inclusione sociale, economica e lavorativa.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la condotta del privato o del soggetto pubblico che omette di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche è riconducibile nell’alveo della nozione di discriminazione indiretta di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni").
La discriminazione indiretta
A caratterizzare la discriminazione indiretta è la condotta apparentemente neutra, il non palesare cioè una discriminazione negli intenti attuandola però in concreto, pertanto tutte le volte in cui l’azione positiva - nel caso di specie: rimozione della barriera architettonica - trova il suo fondamento nella legge, il giudice può essere chiamato a dettare le regole al privato o all’Ente comunale inadempiente; ciò all’evidente scopo di rimuovere gli effetti della discriminazione attuata nei confronti della persona con disabilità motoria. Sulla scia di questo orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Roma, con ordinanza dello scorso 14 dicembre 2020, ha condannato il Comune di Roma per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità.
Nella circostanza il giudizio è stato promosso dall'Associazione Luca Coscioni sulla base dell'art. 4, comma 3, Legge n. 67/2006, in quanto il ponte pedonale che collega la stazione di Ostia Antica al famoso Parco Archeologico risulta totalmente inaccessibile a chi si sposta con l'ausilio della sedia a ruote.
Le persone con disabilità motoria, infatti, non possono attraversare il cavalcavia a causa di una lunga e ripida scalinata presente alle due estremità del ponte, il che, secondo l'Associazione ricorrente, rappresenta una autentica discriminazione collettiva in danno delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, dal momento che queste ultime vengono poste, a causa delle loro condizioni fisiche, in una posizione di concreto svantaggio rispetto a tutti gli altri cittadini.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, ha ordinato - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 67/2006 - la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall'amministrazione comunale mediante la predisposizione, da parte di quest'ultima, di un Piano volto alla rimozione di tutte le barriere architettoniche presenti presso la Stazione di Ostia Antica.
Il Piano dovrà essere elaborato entro sei mesi sentita l'Associazione Luca Coscioni e dovrà garantire la piena accessibilità del ponte pedonale - e la sua fruibilità in condizioni di sicurezza - anche alle persone con disabilità motoria. Il Tribunale ha inoltre condannato il Comune di Roma a risarcire il danno non patrimoniale cagionato all'Associazione Luca Coscioni quantificandolo, in via equitativa, in una somma pari ad Euro 10.000,00.
Si tratta della quarta condanna per condotta discriminatoria inflitta in sede giudiziaria al Comune di Roma sulla base di altrettante iniziative legali promosse nel corso degli ultimi anni dall'Associazione Luca Coscioni. Tutte queste pronunce della giurisprudenza di merito dimostrano il rilievo e l'importanza assunti nel nostro ordinamento dalla Legge n. 67/2006, le cui disposizioni oggi rendono finalmente possibile dare concreta attuazione ai principi di libertà, uguaglianza e pari opportunità in favore di chi viene quotidianamente discriminato a causa della sua disabilità fisica o sensoriale.
L’iniziativa dell’Associazione, attiva a livello internazionale a tutela del diritto alla Scienza e alla Salute, a partire da quella delle persone con disabilità, in Italia e non solo. Sul quest’ultimo fronte, in particolare, l’associazione si batte per ottenere la piena affermazione e attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e delle leggi che nel nostro ordinamento, a partire dalla Carta costituzionale, prevedono azioni che rimuovano tutti gli ostacoli per la piena inclusione sociale di tutti i cittadini, a partire da quelli più fragili.
I ricorsi negli anni
In questi anni, l’Associazione ha presentato ricorsi per condotta discriminatoria in sede giudiziaria contro gli enti pubblici, e gli esercenti di servizi aperti al pubblico, che hanno violato i diritti previsti dalle leggi in vigore, ottenendo la rimozione delle singole barriere fisiche, percettive e sensoriali che ancora oggi impediscono alle persone con disabilità di esercitare i loro diritti fondamentali.
L'associazione ha affiancato a queste iniziative di denuncia anche azioni di aiuto per le amministrazioni locali lanciando una App, “No Barriere”, scaricabile nei maggiori store di applicazioni per cellulari, dove gli utenti possono direttamente segnalare e rendere pubbliche le barriere architettoniche e sensoriali ancora non rimosse dalla pubblica amministrazione.
Le amministrazioni, infatti, a partire dai comuni, sono obbligate dal 1986 a dotarsi di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e sensoriali (PEBA), tuttavia non solo la legge non viene attuata, ma - peggio - sono solo poche centinaia i comuni di cui si stima almeno una qualche programmazione del piano previsto dalla legge. L’associazione si è attivata presentando proposte alle singole amministrazioni a partire da registri regionali e, quando inerti, diffide e denunce nei confronti dei Comuni e degli enti pubblici che non abbiano provveduto a rendere i luoghi pubblici accessibili.
L’Associazione Luca Coscioni conduce inoltre iniziative sul piano dell’accessibilità digitale: da una parte per conquistare il “diritto di firma”, per chi è impossibilitato ad apporla manualmente, in particolare consentendo la firma digitale nel campo della partecipazione democratica per referendum, iniziative popolari e sottoscrizione di liste elettorali e su questo ultimo punto ha ottenuto un importante successo con la legge di bilancio appena approvata che ha stanziato fondi per l’istituzione di una piattaforma che consentirà a tutti i cittadini di potere finalmente sottoscrivere le proposte in modo digitale; dall’altra per imporre la piena accessibilità dei servizi pubblici digitali per le persone con disabilità sensoriali visive e anche su questo dopo diverse denunce sull’inaccessibilità dell’app Io - destinata ai servizi digitali della pubblica amministrazione per il cittadino - siamo riusciti, grazie all’ascolto della società pubblica incaricata alla realizzazione dell’app, a rendere il servizio accessibile.
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