Le cronache riferiscono di Uffici pronti a emettere le proroghe, di altri che l’hanno rifiutata, di molti che sono rimasti inerti nel timore di responsabilità personali.

Il Tar Puglia-Lecce, con la sentenza n. 1322 del 27 novembre 2020, è intervenuto su uno specifico aspetto, concernente la vexata quaestio delle concessioni demaniali.

La storia è più semplice di quello che si pensi e, poiché riguarda settemila chilometri della nostra costa e i benefici economici dell’allocazione efficiente delle risorse pubbliche attraverso procedure concorrenziali, merita di essere conosciuta.

L'articolo 34-duodecies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 ha prorogato di 5 anni la durata delle concessioni demaniali marittime in atto; in seguito, l’art. 1, comma 682, della L. 145/2018, ne ha esteso la portata sino al 31 dicembre 2033. Quest’ultima proroga è stata confermata dall’art. 182, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020, in virtù dell’emergenza del Covid-19.

Tuttavia, fin dal 2016, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la proroga automatica delle concessioni demaniali è in contrasto con l’art. 12, comma 2 della Direttiva n. 2006/123/CE (c.d. Direttiva “Bolkestein”), che appunto esclude la rinnovabilità automatica delle autorizzazioni amministrative, la quale contrasta altresì con l’art. 49 TFUE, in materia di restrizione alla libertà di stabilimento, in quanto lesiva dei principi di concorrenza.

Infatti, il Consiglio di Stato, con le sentenze 2890 e 7874 del 2019, ha sancito l’illegittimità dei provvedimenti di proroga delle concessioni demaniali, essendo “ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario”.

Peraltro, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29105 del 21 ottobre 2020, ha rimesso gli atti al giudice di merito, per un nuovo esame sulla configurazione del reato di cui agli artt. 54 e 1161  del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale), in assenza di un provvedimento mai formalmente rinnovatosi.

Il Tar Puglia-Lecce, invece, con la sentenza in esame, ha stabilito che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria, non anche alla pubblica amministrazione, il potere di disapplicare la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella dell’Unione, poiché la prima “garantisce uniformità di applicazione della norma sul territorio nazionale, laddove la disapplicazione vincolata ed automatica disposta dalle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata in ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune di riferimento”.

Dunque, i singoli interessati possono beneficiare di provvedimenti in contrasto con i principi comunitari, finché non ci sia qualcuno che li impugni?

Nel dubbio, una certezza: la Commissione UE ha avviato la procedura d’infrazione con l’invio della messa in mora. L'Europa ha ribadito che, trattandosi di attività su terreno demaniale, le autorizzazioni devono avere una durata “limitata” ed essere frutto di una “procedura di selezione aperta, pubblica, basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi”.

In bilico sembrerebbero, ora, gli stessi finanziamenti comunitari.

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