La riforma penale induce in errore la Commissione Europea con l’artificio di promettere tempi rapidissimi in appello e in Cassazione, così ottenendo il profitto dei fondi strutturali assicurati, in danno della Ue
Come nelle migliori tradizioni del Bel Paese, all’insediamento di un nuovo esecutivo corrisponde una annunciata riforma “epocale” della giustizia.
Non ha fatto eccezione il governo dalle larghe intese guidato da Mario Draghi, che vede come ministra della Giustizia la professoressa Marta Cartabia.
Il piano nazionale di ripresa e resilienza, che costituisce il cosiddetto Recovery plan, necessario per ottenere i cospicui fondi europei (oltre 220 miliardi di euro), ha addirittura messo le ali agli annunciati, consueti, proclami e ha reso tangibile e concreta l’attuazione di quella che qualcuno ha ribattezzato, in modo non particolarmente benevolo, la “schiforma”.
Il Minotauro
In materia penale, infatti, per accelerare i tempi si è assistito all’innesto del disegno di legge elaborato dal governo in quello presentato dal predecessore, Alfonso Bonafede, dando vita ad un sostanziale ibrido, che ha preso, purtroppo, le sembianze di un Minotauro (giusto per evocare esseri appartenenti alla mitologia greca, tanto cara alla ministra).
Molti temono, però, che questa entità possa avere la forza di distruggere le speranze di quei cittadini che nella giurisdizione ripongono l’ultimo barlume di speranza.
Specialmente alla luce della fiducia con la quale il governo ha deciso di far approvare in parlamento i disegni di legge in materia di riforma della giustizia civile e penale, in meno di 48 ore, impedendo alla commissione Giustizia di discutere e votare gli emendamenti delle minoranze.
Se alcuni interventi sul processo penale possono sembrare convincenti, come quello sull’udienza preliminare, altri dimostrano tutta la loro fallacia. E, purtroppo, sono quelli determinanti per la antiquata e farraginosa macchina della giustizia.
L’Unione Europea ha chiesto all’Italia di rendere competitiva la giustizia penale – diminuendo la durata dei processi, soprattutto nelle fasi dell’impugnazione - e di rafforzare il contrasto alla corruzione.
Rispetto a questi due obiettivi la riforma della giustizia penale appare una vera e propria “truffa”, in senso politico.
La riforma è una truffa
Essa induce in errore la Commissione Europea con l’artificio di promettere tempi rapidissimi in appello e in Cassazione, così ottenendo il profitto dei fondi strutturali assicurati, in danno della UE.
Gli strumenti adottati, infatti, non solo si rivelano del tutto abnormi e inefficaci, ma appaiono palesemente in contrasto con la Costituzione.
L’introduzione della nuova categoria della improcedibilità nelle fasi di Appello e Cassazione (con termine di due anni per il secondo grado e di uno per quello di legittimità), invero, non mira a diminuire la durata dei processi, ma stabilisce soltanto la loro “morte” a data certa, così rendendo vano lo sforzo della celebrazione dei giudizi in primo grado, potendo mandare impuniti gli autori di reati gravissimi, trasformando le sentenze assolutorie in “non condanne”, frustrando le speranze di una statuizione risarcitoria e restitutoria delle vittime.
Con l’effetto perverso di moltiplicare ineluttabilmente il numero di impugnazioni inutili o chiaramente inammissibili, soltanto al fine di lucrare, allo scoccare dell’ora X, una sentenza di non luogo a procedere.
E con l’ulteriore aggravante di fare ricadere sui magistrati, in assenza di interventi strutturali (aumento dell’organico e del personale amministrativo, digitalizzazione e informatizzazione degli uffici) la responsabilità delle pronunzie “ammazzaprocessi”.
Per di più i crimini dei colletti bianchi (tra i quali abuso d’ufficio, traffico di influenze, corruzione, peculato e concussione, tanto per dire i più gravi) sono clamorosamente rimasti fuori dall’elenco di quelli per i quali si prevede un automatico aumento della durata del termine di fase.
L’autonomia e indipendenza violate
Altro elemento esiziale per la Dike della riforma Cartabia è dato dalla previsione che i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale siano indicati dal Parlamento.
Ciò conculca il dettato normativo dell’articolo 112 della Costituzione (obbligatorietà dell’azione penale) ma, soprattutto, rende il pubblico ministero soggetto non alla legge ma ai volubili desiderata dei rappresentanti parlamentari di maggioranza. Si violano contemporaneamente i fondamentali principi della separazione dei poteri e dell’apoliticità della giurisdizione, entrambi cardine del nostro ordinamento giuridico.
La detestata politicizzazione della funzione inquirente (di fatto troppe volte manifestatasi già nell’attuale assetto costituzionale, come emerso dalle testimonianze di ex rappresentanti dell’autogoverno e dell’Anm, oltre che dal collateralismo politico delle correnti), diventerebbe ordinaria e conclamata, annichilendo l’esercizio imparziale e egualitario della azione penale.
L’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario si vedranno definitivamente sconfitte dal Minotauro creato dal governo della agognata ripresa e resilienza.
Il mostro divorerà nel Labirinto di Cnosso (così diventeranno le aule dei Tribunali penali italiani) soltanto le vittime sacrificali offertegli in pasto dal Parlamento tramite la longa manus delle Procure della Repubblica.
Altro che fare un servizio alla Giustizia e ai suoi fruitori: le distorsioni denunciate contribuiranno, al contrario, a rendere sempre più dipendente la stessa da altri Poteri dello Stato e si neutralizzerà, inoltre, l’efficacia sostanziale del processo, ponendo una tagliola procedimentale capace di surrogare la prescrizione (anche prima del tempo previsto per l’estinzione del reato) e di lasciare senza colpevoli -e senza vittime- crimini che destabilizzano l’intera società, oppure frustrando le esigenze di verità degli imputati innocenti.
Nel sostanziale silenzio, forse persino complice, della magistratura associata e del mainstream mediatico, fortunatamente con qualche lodevole eccezione.
In assenza, all’orizzonte, di una Arianna e di un Teseo capaci rispettivamente di tessere il filo e di affondare la spada nel corpo dell’orrenda Bestia.
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