La X sezione del tribunale di Milano ha comunicato che interpreterà in modo estensivo il “giustificato motivo” previsto dal novellato articolo 101 c.p.c., «rendendo così più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione»
Nel corso degli incontri sulla interpretazione e sulla applicazione della riforma del processo civile, sono frequenti gli interventi nei quali si manifesta sconcerto e disappunto per le difficoltà poste dalla nuova normativa.
Questo atteggiamento è comprensibile. Ma la riforma è legge vigente dello Stato ed occorre applicarla.
Se alcune disposizioni suscitano dubbi di legittimità costituzionale, sarà possibile sollecitare l’intervento del Giudice delle leggi.
Gli interventi critici sono anche svolti dai dirigenti degli uffici. Alcuni espongono le iniziative assunte. Altri si fermano ad illustrare le criticità della nuova disciplina.
le critiche
Il nuovo modello del processo ordinario è oggetto di diffuse critiche. L’anticipazione dello scambio delle memorie integrative prima dell’udienza e dell’incontro delle parti e di queste con il giudice non appare risolutivo.
La previsione per la quale il giudice dovrebbe segnalare i vizi degli atti introduttivi nei quindici giorni successivi alla costituzione del convenuto è di difficile applicazione per i magistrati che hanno un ruolo elevato.
Le segnalazioni del giudice, inoltre, non interrompono il ping pong tra le parti, ma suggeriscono soltanto il possibile contenuto delle successive memorie. Non è escluso, poi, che arrivati finalmente all’udienza, il ping pong debba ricominciare anche al fine di estendere il contraddittorio ad altri soggetti.
In funzione degli obiettivi di «razionalizzazione», «semplificazione» e «speditezza», enunciati dalla legge delega, il suggerimento ripetuto nei diversi incontri, anche dagli autori del testo della riforma, è per la utilizzazione del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e di rimettere la disciplina del processo ordinario ai giochi accademici.
L’ostacolo alla adozione di questa soluzione, tuttavia, risiede nella previsione per la quale il giudice, alla prima udienza, nel contraddittorio con le parti, può concedere termini per il deposito di note integrative se sussiste un «giustificato motivo».
L’eventualità di una interpretazione restrittiva di questa espressione suscita il ragionevole timore di scegliere un percorso apparentemente più razionale e coerente ma che potrebbe chiudere la strada alla piena esplicazione del contraddittorio.
La decisione del tribunale di Milano
Il dottor Damiano Spera, presidente della X sezione del Tribunale di Milano, con provvedimento del 16 marzo 2023, «Sentiti i giudici della sezione X, ai fini di una sempre migliore collaborazione con il Foro», ha reso pubblica una parte del verbale della riunione della sua sezione.
In particolare, ha pubblicato la risposta all’interrogativo: «Il “giustificato motivo” per integrare le difese ex art. 281 duodecies c.p.c: è opportuno per la nostra sezione “incentivare” il procedimento semplificato di cognizione?».
«La Sezione all’unanimità osserva che l’effettiva tutela del contraddittorio, di cui al novellato art. 101 c.p.c., appare garantita dall’interpretazione estensiva del “giustificato motivo” di cui all’art. 281 duodecies, IV comma c.p.c., rendendo così più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione».
Plauso e profonda gratitudine per questo provvedimento che esprime piena consapevolezza del ruolo nell’esercizio delle proprie funzioni.
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