La pista della Loggia P2 e di Licio Gelli fu seguita in fase istruttoria dai magistrati bolognesi che indagavano sulla strage dell'Italicus e che chiesero notizie in proposito al SID: il Servizio, che altra risposta non fornì se non quella di nulla sapere riportandosi a quanto diffuso dalla stampa
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2 presieduta da Tina Anselmi
La statuizione — che non spetta alla Commissione valutare — appare ispirata al principio di personalità della responsabilità penale ed a quello di presunzione di innocenza: letta in controluce e con riferimento alla responsabilità storico-politica delle organizzazioni che stanno dietro agli esecutori essa suona ad indiscutibile condanna della Loggia P2.
Una condanna rafforzata dalle enunciazioni contenute nella prima parte della sentenza ove si esterna il convincimento del giudice sulla matrice ideologica ed organizzativa dell'attentato, una matrice ovviamente irrilevante in sede penale finché non si individuino mandanti, organizzatori od esecutori ma preziosa in questa sede.
Scrivono ancora, infatti, i giudici bolognesi: « (13-14) Premesso doversi ritenere manifesta la natura politica dell'orrendo crimine di che trattasi (anche in assenza di inequivoche rivendicazioni), data la natura dell'obiettivo colpito e la gravità delle prevedibili conseguenze della strage sul piano della pacifica convivenza civile (fortunatamente poi risultate assai modeste per la " tenuta " della collettività) e dato l'inserimento dell'attentato in un contesto di analoghi crimini politici verificatisi in Italia negli anni 1974-1975 (si pensi alla strage di Piazza della Loggia ed alle bombe di "Ordine Nero")»; ed ancora: «(15) è pacifica l'immediata ascrivibilità del fatto ad un'organizzazione terroristica che intendeva creare insicurezza generale, lacerazioni sociali, disordini violenti e comunque (nell'ottica della cosiddetta "strategia della tensione") predisporre il terreno adatto per interventi traumatici, interruttivi della normale, fisiologica e pacifica evoluzione della vita politica del Paese.
«Ebbene, non è dubbio che, nel variegato quadro delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia negli anni in cui fu eseguito il crimine al nostro esame, l'impiego delle bombe e la loro collocazione preferenziale su obiettivi "ferroviari" caratterizzasse, usualmente, gruppi di ispirazione neofascista e neonazista (si ricordino gli attentati sulla linea ferroviaria Roma-Reggio Calabria in occasione dei disordini di Reggio Calabria e dei successivi raduni, il mancato attentato in cui venne ferito Nico Azzi, l'attentato di Vaiano, rivendicato dalle Brigate Popolari Ordine Nuovo, gli attentati dicembre 1974- gennaio 1975, per cui furono condannati dalla corte di assise di Arezzo proprio Tuti e Franci) e che fra tali gruppi debba annoverarsi come già vivo e vitale, nell'agosto 1974, quello ricomprendente Tuti e Franci». Concludono peraltro malinconicamente i giudici bolognesi con la constatazione di un limite invalicabile alla loro indagine, costituito dal fatto che «l'imputazione riguarda solo esecutori materiali e non, ahimé, lontani mandanti».
Già tanto potrebbe bastare per legittimare le conclusioni sopra anticipate. A ciò si aggiunga che sospetti di protezione dell'ultradestra eversiva gravano su ben individuati uffici della magistratura aretina.
Persino la sentenza di Bologna (pag. 191) ne riferisce confermando il convincimento degli eversori neri di poter contare sull'importante protezione di un magistrato affiliato ad una potentissima loggia massonica, e risultano agli atti dichiarazioni assai gravi relative ad autorizzazioni di intercettazioni telefoniche non concesse ed ordini di cattura non emessi.
Il dato — al di là di responsabilità individuali su cui non è questa la sede per disquisire — è dimostrativo di una di quelle « opinioni » o « stati d'animo » significativi -— fondati o meno che siano — che legittimamente una commissione d'inchiesta accerta e da cui altrettanto legittimamente trae motivi di convincimento. Le affermazioni dei giudici competenti vanno adesso riportate alle conoscenze proprie della Commissione ed in particolare a due dati di conoscenza emersi con particolare significato in questa relazione.
Il primo è che la pista della Loggia P2 e di Licio Gelli fu seguita in fase istruttoria dai magistrati bolognesi che indagavano sulla strage dell'Italicus e che chiesero notizie in proposito al SID: il Servizio, che, come ben messo in risalto in altra parte della relazione, era assai più che documentato in proposito, altra risposta non fornì se non quella, già ricordata, di nulla sapere riportandosi a quanto diffuso dalla stampa. Secondo elemento di estremo interesse è quello riguardante i rapporti fra l'Ispettorato antiterrorismo ed i già ricordati ambienti della magistratura aretina.
Il commissario De Francesco che, per incarico di Santillo, seguiva la pista piduistica di Arezzo, in stretta collaborazione con i magistrati bolognesi, ebbe uno scontro violentissimo con un magistrato aretino che lo accusò — convocandolo in questura nel cuore della notte — di violare il segreto istruttorio.
L'incidente, che comprometteva in loco i rapporti tra magistratura e polizia, condusse al richiamo a Roma del commissario De Francesco da parte di Santillo per ordine superiore (cfr. deposizione del De Francesco al dott. Persico 9-6-1981), con conseguente accantonamento di una « pista » pur così sagacemente fiutata dal capo dell'antiterrorismo. Non è difficile vedere sulla base degli elementi sinora riportati come le considerazioni svolte dai giudici bolognesi si pongano in piena armonia con le conclusioni alle quali il presente lavoro è pervenuto in altra sezione.
Non è chi non veda infatti che, ricondotte ad un singolo episodio concreto quale quello in esame, le affermazioni prima argomentate trovano puntuale conferma. Emerge infatti che in primo luogo venne dai Servizi negata ai giudici bolognesi la conoscenza delle notizie su Licio Gelli che essi detenevano e che nei loro confronti venne attivato quel cordone sanitario informativo, le cui ragioni abbiamo prima individuato, e che adesso vediamo operante nei confronti del giudice inquirente che indagava sul caso dell'Italicus.
Appare in secondo luogo che il filone investigativo Gelli-Loggia P2 venne anche in questo caso specifico individuato dall'unico apparato investigativo — l'ispettore Santillo — che autonomamente arrivò ad intuire il valore di questa organizzazione e del suo capo perseguendola con costanza nel tempo.
Quanto sopra esposto ci mostra che, alla certezza raggiunta dai giudici bolognesi sul coinvolgimento piduista nella strage dell'Italicus attraverso prove storiche, si aggiungono i risultati ai quali la Commissione è pervenuta attraverso prove critiche tutte gravi, precise, concordanti e che quella certezza già acquisita, quindi, corroborano ed arricchiscono di particolari. Nel periodo compreso tra la fine del 1973 ed il marzo del 1974 viene ad evidenziarsi un'altra iniziativa nella quale si trovano coinvolti uomini risultati iscritti alla P2 o indicati, nella più volte ricordata relazione Santillo del 1976, come aderenti alla stessa quali Edgardo Sogno, Remo Orlandini, Salvatore Drago e Ugo Ricci.
Dai documenti in nostro possesso si può avanzare l'ipotesi che il gruppo facente capo a Sogno, pur non ignorando le iniziative più tipicamente eversive, abbia sviluppato sin dalla fine degli anni sessanta, per proseguire nella prima metà degli anni settanta, una linea più legalitaria, che però muove sempre dalle premesse di un grave pericolo delle istituzioni provocato dagli opposti estremismi e dalla incapacità delle forze politiche di farvi fronte.
Tale linea quindi si pone gli obiettivi di realizzare riforme anche costituzionali e mutamenti degli equilibri politici al fine di dare vita ad un governo forte e capace di resistere alle minacce incombenti sul paese. Possono citarsi in questo contesto la costituzione dei Comitati di resistenza democratica sorti nel 1971 per iniziativa di Edgardo Sogno e le proposte avanzate nei periodici Resistenza democratica e Progetto 80.
Quello che più interessa ai fini della nostra indagine è che la complessa tematica legata al gruppo Sogno, le proposte di riforme costituzionali avanzate, come pure, in parte, la strategia adottata, rivelano punti di contatto con il Piano di rinascita democratica e la strategia di Gelli dopo il 1974.
Ricordiamo infine che nella busta «Riservata personale» che Gelli custodiva a Castiglion Fibocchi era custodita copia di un anonimo, per il quale ci fu richiesta di informativa su Gelli inviata alla questura di Arezzo nel marzo del 1975 dal giudice Violante che indagava sulla eversione di destra.
Nell'anonimo leggiamo tra l'altro: «Il Gelli sembra inoltre collegato al gruppo Sogno e ad altri ambienti che fanno capo all'ex procuratore Spagnuolo oltre che ad ambienti finanziari internazionali ». Un'ultima notazione sul delitto del giudice Occorsio, il quale avrebbe iniziato ad investigare sui possibili collegamenti tra l'Anonima sequestri ed ambienti massonici ed ambienti dell'eversione. Tale almeno fu la confidenza che Occorsio fece ad un giornalista il giorno prima di essere ucciso. Per quanto a nostra conoscenza il questore Cioppa, iscritto alla Loggia P2, ha dichiarato alla Commissione di aver incontrato Licio Gelli nell'anticamera del giudice Occorsio, due giorni prima dell'omicidio del magistrato. L'esito dell'istruttoria relativa esclude collegamenti tra la Loggia P2 ed il delitto; rimane peraltro da spiegare per quale motivo il giudice avesse convocato il Gelli, secondo il dato in nostro possesso.
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