La sentenza con cui i giudici di Milano hanno assolto l’Eni e il suo amministratore delegato Claudio Descalzi ha subito spaccato l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Divisi ancora tra gli ipergarantisti che denunciano presunte persecuzioni giudiziarie contro le nostre multinazionali strategiche e coloro che – nonostante la sconfitta delle tesi dei pm meneghini – credono che la corruzione di esponenti del governo nigeriano da parte dell’Eni sia avvenuta eccome. I fatti sono chiari: per ottenere la concessione del giacimento petrolifero OPL245, Eni e Shell hanno versato un miliardo e 92 milioni a politici e ministri del paese africano, ma quasi nulla della gigantesca somma è rimasto nelle casse pubbliche della Nigeria. Nel contempo per il tribunale il reato corruttivo ipotizzato «non sussiste». Ne consegue che la mega transazione c’è stata ma non può definirsi, tecnicamente, una tangente.

Superando la contrapposizione fideistica di chi considera i magistrati che indagano sul potere politico ed economico una iattura per il paese e i “manettari” che li ergono a unici baluardi della democrazia, la nuova Waterloo della procura di Milano permette all’analisi una terza via.

Perché se è vero che l’Eni è risultata estranea alle accuse, e (non è questo il caso) l’azione penale di alcuni magistrati è partita talvolta da presupposti risibili creando danni gravi alle aziende, è anche assodato che appalti vinti con poca trasparenza, mediatori che intascano commissioni da sogno e transazioni con motivazioni economiche inspiegabili sono frequenti nelle operazioni dei nostri colossi. È evidente infine che il reato di corruzione internazionale, così com’è formulato, sembra inadeguato a contrastare business opachi e distorsivi.

Così fan tutti?

Nel 2013, davanti alle prime inchieste su Finmeccanica, Silvio Berlusconi fece una celebre apologia della mazzetta, definendolo fenomeno «necessario» in caso di trattative «nei paesi del terzo mondo». Incitando pure a non indulgere in «moralismi assurdi», dubbi etici criticati anche da chi è convinto che in Africa e in Asia “così fan tutti”, e che rinunciare a ungere i decisori locali porterebbe l’Italia a perdere rilevanti quote di mercato un favore di competitor americani, francesi e inglesi.

La strategia delle procure, anche se spesso soccombenti, si basa però su regole penali condivise da tutti gli stati Ocse che dal 1997 hanno firmato una convenzione per punire chi corrompe un pubblico ufficiale straniero. La magistratura si è dunque solo adeguata alle pressioni della comunità internazionale, firmando però un patto leonino: se altri paesi – dove il potere giudiziario è vincolato da quello esecutivo – decidono quando e come aprire inchieste in base ai loro interessi nazionali, nel nostro ordinamento vige l’obbligatorietà dell’azione penale, che “costringe” i pm a indagare ogni denuncia (che in via teorica potrebbe essere veicolata anche da aziende concorrenti) che plana sulle loro scrivanie. Non è un caso che, mentre Milano indagava sulla maxicommessa Eni, Londra non muoveva un dito sui partner anglo-olandesi di Shell.

Le accuse di tafazzismo dovrebbero essere rivolte, dunque, in primis alla politica. Da Busto Arsizio a Roma, da Milano a Napoli, da dieci anni i magistrati hanno provato a fare luce sul “sistema all’italiana”, teorizzando tre assiomi che ricorrono quasi in ogni accusa: una tangente per funzionari pubblici stranieri, una cresta sulla mazzetta e l’uso massiccio – da parte delle multinazionali – di procacciatori d’affari. Le prime ipotesi quasi mai sono state confermate in sentenze definitive, mentre è un fatto che Valter Lavitola abbia collaborato per Finmeccanica a Panama, Luigi Bisignani con Eni in Nigeria, lo svizzero Guido Haske per AgustaWestland per l’affare degli elicotteri in India. Tra i mediatori si ricordano anche modelle come Debbi Castaneda o ex naziskin come Lorenzo Cola. Tutti assolti, prescritti o nemmeno indagati.

Non conosciamo ancora le motivazioni della sentenza sul caso OPL245, né si riesce a comprendere come mai la maggior parte dei nostri media considerino un martire Descalzi, un manager che (sia reato o meno interessa poco) ha avallato commesse per 300 milioni di euro a favore di società congolesi che facevano capo a sua moglie.

Armi spuntate

È irrefutabile però che la battaglia contro la corruzione viene combattuta dai pm con armi inadeguate. Anche in presenza di dazioni evidenti, anche davanti a commissioni da centinaia di milioni come nel caso di Saipem in Algeria, fioccano assoluzioni. A causa di impianti accusatori deboli, si dirà. Ma anche perché il codice penale e la giurisprudenza consolidata puniscono l’azienda o il singolo solo se si riesce a provare oltre ogni ragionevole dubbio non solo il passaggio di denaro, ma pure “l’accordo” corruttivo tra corrotto e corruttore che precede la dazione. In caso contrario quest’ultima viene letta – anche in casi più che sospetti – come semplice transazione.

Sono però patti segreti difficili da provare già in condizioni “domestiche”: la missione diventa quasi impossibile se gli eventi avvengono in paesi lontani con ordinamenti giuridici diversi dal nostro, o davanti a regimi che si rifiutano di rispondere a rogatorie internazionali. Gli standard probatori a cui deve attenersi il pm sono ormai altissimi, e anche testimonianze o intercettazioni che sembrano inchiodare gli imputati a responsabilità evidenti diventano carta straccia se i giudici non hanno la “fotografia” della mazzetta e dell’accordo criminale.

Senza una riforma profonda della materia, avremo sentenze che fanno forse felici i garantisti duri e puri. Ma che rischiano di lasciare impuniti comportamenti che distorcono il mercato e colpiscono coloro che non vogliono seguire scorciatoie.

 

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