- Il giornalista gode di un regime derogatorio rispetto a quello ordinario circa la tutela dei dati delle persone oggetto di cronaca. Tuttavia, la diffusione di dettagli sulle loro condizioni di salute incontra una serie di paletti.
- Nel trattare dati “particolari”, tra i quali rientrano quelli sulla salute, il giornalista deve garantire il rispetto della «essenzialità dell’informazione». I dettagli forniti devono cioè essere “indispensabili” alla notizia nell’ambito della quale sono stati raccolti.
- Il diritto di cronaca trova un limite ulteriore: il giornalista, «specie nei casi di malattie gravi o terminali, si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico». Dev’essere rispettata la dignità della persona, che si tratti di un individuo incensurato o di un efferato omicida, come Messina Denaro.
C’è un profilo dell’arresto di Matteo Messina Denaro forse non indagato a sufficienza: la divulgazione di dettagli sulla sua salute, con la pubblicazione addirittura della sua cartella clinica. Si tratta di dati “particolari”, secondo la definizione del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Gdpr), cioè sensibili, quindi oggetto di specifica tutela.
È lecito diffondere i dati sanitari di un soggetto noto, quando si dà una notizia che lo riguarda? O in questo caso la garanzia prevista dalla disciplina privacy è attenuata? Può essere utile fornire qualche spiegazione, per riuscire a orientarsi tra le disposizioni che regolano la materia.
Libertà di stampa e Codice Privacy
La libertà di informazione (art. 21 della Costituzione), intesa come diritto del giornalista di informare e diritto del cittadino di essere informato, è uno dei cardini degli ordinamenti democratici.
Considerata l’importanza di tale libertà, il Gdpr dispone che il «diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali (…) con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici» (art. 85). Con il Codice Privacy (d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018), il legislatore italiano ha previsto che il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche goda di un regime derogatorio alla disciplina ordinaria.
Tuttavia, tale regime di favore incontra un limite: «Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche – che – costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali» (art. 2-quater, c. 4). Si tratta delle regole relative al «trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica», indicate nell’allegato numero uno al Codice stesso, la cui conformità al Gdpr è stata attestata dal Garante Privacy nel novembre 2018.
Tali regole prevedono «misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati», in particolare per quanto riguarda i dati «relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale». Dunque, la violazione delle regole deontologiche da parte del giornalista determina l’illiceità del trattamento di dati personali . Il Garante ha il potere di vietare tale trattamento, disponendo la non utilizzabilità dei dati che ne sono oggetto, e può altresì fornire prescrizioni a garanzia degli interessati, che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti è tenuto a recepire.
Le regole deontologiche: informazione essenziale e dignità del malato
Le regole deontologiche, nel richiamare l’art. 21 Cost., in forza del quale la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure, specificano che le attività del giornalista «si differenziano nettamente» rispetto a quelle di altri soggetti (art. 1). Quindi, il diritto di cronaca giustifica un regime diverso da quello ordinario nella tutela dei dati. Ma ci sono delle condizioni da rispettare.
Quando tratta dati “particolari” (art. 9 Gdpr), tra i quali rientrano quelli atti a rivelare lo stato di salute di una persona, «il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione» (art. 5). Il concetto di “essenzialità” - richiamato anche dal Codice Privacy (art. 137, c. 3) – segna il discrimine tra divulgazione lecita o illecita di dati sensibili nello svolgimento di attività giornalistica. Dunque, il diritto di cronaca non è assoluto ma, nel bilanciamento con il diritto alla tutela dei dati personali, va temperato dal criterio dell’essenzialità.
Le regole deontologiche precisano che è “essenziale” «l’informazione, anche dettagliata», quando essa «sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti» (art. 6, c. 1).
Dunque, l’informazione può esporre anche dettagli, purché essi siano “indispensabili” nel senso indicato dalla norma. Il limite vale pure per le «persone note o che esercitano funzioni pubbliche»: la loro «sfera privata» dev’essere rispettata «se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica» (art. 6, c. 2). Cioè la notorietà della persona non legittima il giornalista a divulgare suoi dati “particolari”, se non strettamente attinenti alla finalità della notizia nell’ambito della quale sono raccolti.
Il diritto di cronaca è soggetto a una condizione ulteriore. Il giornalista, «specie nei casi di malattie gravi o terminali, si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (art. 10). La pubblicazione è ammessa solo nel «perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona».
Il caso di Messina Denaro
Nel caso di Messina Denaro entrano in gioco, da una parte, gli obblighi della struttura sanitaria ove il boss era in cura; dall’altra i limiti dell’attività giornalistica. Quanto al primo versante, chi all’interno della clinica ha divulgato la cartella clinica di Messina Denaro ha commesso un illecito: i dati sanitari possono essere trattati ai soli fini per cui sono stati raccolti, salvo motivi eccezionali. Quanto al secondo versante, come visto, le norme prevedono deroghe alla disciplina ordinaria del trattamento dei dati personali quando si esercita il diritto di cronaca, ma con limiti imprescindibili, in primis l’essenzialità della notizia. La pubblicazione di dettagli sanitari su Messina Denaro non era funzionale alla notizia della sua cattura, quindi andava evitata. Basti pensare che, nella conferenza stampa relativa all’arresto, forze dell’ordine e magistrati non hanno fatto alcun riferimento a specifiche informazioni sulla patologia medica.
Il Garante Privacy, lo scorso 9 gennaio, aveva diffidato «gli organi di stampa, i siti di informazione e i social media» dal diffondere le immagini relative all’incontro in carcere tra Eva Kaili, ex vicepresidente dell’Europarlamento, e la figlia minorenne. Il video - aveva precisato il Garante - oltre a ledere gravemente i diritti della minore, è «privo di un qualsiasi interesse pubblico rispetto alla vicenda dell’eurodeputata», quindi, la sua divulgazione non risponde al principio di essenzialità. L’Autorità si era riservata «interventi di sua competenza nei confronti delle testate che hanno violato le regole deontologiche».
Il Garante è intervenuto pure sul caso Messina Denaro, il 18 gennaio scorso: «anche in casi di vicende di assoluto interesse pubblico, riguardanti persone che si sono macchiate di crimini orribili, la pubblicazione integrale di referti, o la diffusione di dettagli particolareggiati presenti nelle cartelle cliniche relativi a patologie, non appare giustificata». L’Autorità ha richiamato l’attenzione «al rigoroso rispetto del principio di essenzialità fissato dalle Regole deontologiche», annunciando anche in questo caso l’avvio di iniziative di competenza.
Insomma, i limiti posti al diritto di cronaca, che si tratti di un efferato omicida o di un individuo incensurato, vanno rispettati. Piaccia o meno, è lo stato di diritto.
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