Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro–tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado che ha assolto l’ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. La sentenza di secondo grado, confermata in Cassazione, ha accertato invece che – fino alla primavera del 1980 – Andreotti aveva avuto rapporti con i boss Cosa Nostra


Anche nel corso del controesame da parte della difesa il Marino Mannoia confermava le

dichiarazioni rese sull’episodio (udienza del 5 novembre 1996 pag.127):

AVV. COPPI: veniamo al secondo... al secondo incontro. A questo secondo incontro lei ha dichiarato di essere presente, d'accordo?

MANNOIA F.: sì.

AVV. COPPI: ecco, quando fu avvertito da BONTADE che il Senatore

ANDREOTTI si sarebbe recato in SICILIA?

MANNOIA F.: la sera prima, STEFANO BONTADE mi disse di andarlo a trovare di mattina presto.

AVV. COPPI: lei fu appositamente convocato da BONTADE per ricevere questa notizia, o fu un incontro occasionale?

MANNOIA F.: no, mi trovavo io da MAGLIOCCO e STEFANO BONTADE mi disse a me e al FEDERICO: "domani mattina andarlo a trovare presto da MAGLIOCCO".

AVV. COPPI: domani mattina?

MANNOIA F.: l'indomani mattina andarlo a trovare presto da MAGLIOCCO.

AVV. COPPI: sì, ma dico le fece... le disse in quell'occasione che la ragione di questa sua presenza...

PRESIDENTE: la sera prima? Glielo disse che doveva venire l'Onorevole ANDREOTTI? La sera prima glielo disse?

MANNOIA F.: no, siccome vi erano altre persone, altri uomini d'onore, mi disse a me e a FEDERICO: "domani mattina venite presto qui a MAGLIOCCO".

PRESIDENTE: quindi non glielo disse?

AVV. COPPI: e quando ha appreso che BONTADE aspettava come ospite il Senatore ANDREOTTI?

MANNOIA F.: quando? La mattina, lo andai a trovare, ci mi... ci misero sulla macchina con lui e strada facendo ci disse che stavamo andando nella villetta di TOTO' INZERILLO dove doveva arrivare l'Onorevole ANDREOTTI.

AVV. COPPI: benissimo. Senta, lei in questa villetta c'era stato già altre volte?

MANNOIA F.: sì, alcune volte.

AVV. COPPI: alcune volte, per questo la ricorda così bene quindi?

MANNOIA F.: sì c'ero stato alcune volte.

AVV. COPPI: esatto. Oh, e quindi non c'è stato solo in occasione della visita del Senatore ANDREOTTI?

MANNOIA F.: no.

............

AVV. COPPI: senta, ci può descrivere l'interno di questa villetta?

MANNOIA F.: l'interno io non ci sono... non ci sono... non l'ho ispezionata tutta, c'era una scala a chiocciola, quasi a chiocciola che portava nel piano superiore.

AVV. COPPI: scusi, non le sto chiedendo se lei ha fatto un'ispezione come un ufficiale di polizia giudiziaria, mi rifaccio al fatto che lei ha detto di esserci stato diverse volte, è stato sempre fuori, sempre nel giardino?

MANNOIA F.: sì, ma noi stavamo quasi sempre fuori per stare... andavamo a trovare a TOTUCCIO INZERILLO e stavamo una mezz'oretta così e ce ne andavamo.

AVV. COPPI: fuori?

MANNOIA F.: ed ebbi modo di vedere la villetta che era quasi ultimata e che c'era una scaletta che portava sopra...

............

AVV. COPPI: sì, questo l'abbiamo sentito, perché lei addirittura ha parlato di vandali, quindi siamo d'accordo. Lei ha detto di aver visto arrivare il Senatore ANDREOTTI in macchina, mi conferma che ANDREOTTI era seduto dietro?

MANNOIA F.: sì.

AVV. COPPI: anche quando è ripartito il Senatore ANDREOTTI era seduto di dietro?

MANNOIA F.: sì.

AVV. COPPI: benissimo. Adesso è in grado di dirmi con maggior precisione, che... quale sarebbe stato... quale sarebbe stata la data dell'incontro di cui stiamo parlando, visto che questa volta lei era addirittura presente?

MANNOIA F.: sì, ero presente ma ciò non significa che io mi ricordo esattamente la data, è stata verso la primavera dell'80.

AVV. COPPI: perché dice primavera?

MANNOIA F.: perché è stato un paio di mesi, qualche mese dopo, diciamo l'uccisione di SANTI MATTARELLA.

AVV. COPPI: di PIERSANTI MATTARELLA.

MANNOIA F.: un paio di mesi dopo.

AVV. COPPI: quindi anche in questo caso lei non è in grado di darmi...

MANNOIA F.: io ci vado con riferimento ehm... approssimativo di quello che...

AVV. COPPI: però non mi sa...

MANNOIA F.: non faceva freddo, di questo ricordo.

AVV. COPPI: se c'è una ragione per la quale mi vorrei trasferire a PALERMO è proprio questa, perché è un periodo molto ampio dell'anno, quello in cui non fa freddo a PALERMO, eh? Ed è un po' difficile contrastare una sua affermazione, come un'affermazione che riguarda...

PRESIDENTE: Avvocato...

AVV. COPPI: ...dieci mesi dell'anno.

PRESIDENTE: ...le domande, andiamo alle domande, Avvocato.

AVV. COPPI: quante volte nella sua vita ha avuto occasione di incontrare il Senatore ANDREOTTI?

MANNOIA F.: una sola volta.

............

AVV. COPPI: ........ Lei assistette al colloquio che vi sarebbe stato tra il Senatore ANDREOTTI, BONTADE ed altri?

MANNOIA F.: come ho detto ieri...

AVV. COPPI: no.

MANNOIA F.: ...siamo rimasti fuori, io SALVATORE FEDERICO e ANGELO LA BARBERA.

AVV. COPPI: lei ha fatto cenno, anche al fatto di aver sentito delle grida, delle urla etc., è riuscito a decifrare qualche parola e a stabilire da chi provenissero queste parole, se le ha sentite? E se è in grado di riferirle oggi?

MANNOIA F.: la voce... la voce era del BONTADE.

AVV. COPPI: sì.

MANNOIA F.: ma io non ho sentito le parole.

AVV. COPPI: ma BONTADE era un uomo che si arrabbiava facilmente?

MANNOIA F.: no.

AVV. COPPI: no. E quindi per quel che risulta quando si sarebbe arrabbiato BONTADE in vita sua? Per quel che lei sa, quante volte lo ha visto arrabbiato, e in quali occasioni il BONTADE? Lei ha parlato già ieri di un... di una lite, di un litigio, di un alterco al vicino al POLITEAMA, questa sarebbe un'altra occasione in cui BONTADE era alterato, ne ricorda altre?

MANNOIA F.: pochissime occasioni, BONTADE si...

AVV. COPPI: pochissime occasioni. Benissimo. Anche con riferimento questo secondo presunto viaggio del Senatore ANDREOTTI, BONTADE le disse se il Senatore ANDREOTTI era venuto di sua iniziativa o se era stato invitato, od obbligato da "COSA NOSTRA" a recarsi in SICILIA?

MANNOIA F.: no, BONTADE mi disse solo, la mattina che doveva venire ANDREOTTI e dovevamo andare in questa villa di TOTO' INZERILLO e mi disse che stava arrivando da CATANIA (e’ un evidente lapsus avendo sempre il Marino Mannoia parlato di Trapani: n.d.e.) con un aereo privato, messo a disposizione dai SALVO, non so se in affitto o di pertinenza, ma io non so se era stato per... diciamo invitato o quanto meno richiesto questa situazione.

AVV. COPPI: quindi dove sarebbe sceso questa volta il Senatore ANDREOTTI?

MANNOIA F.: di quello che mi fu detto a me, a TRAPANI.

PRESIDENTE: a?

MANNOIA F.: TRAPANI?

AVV. COPPI: a TRAPANI.

PRESIDENTE: no, poco fa ha detto CATANIA, lei, ora ha detto CATANIA...

MANNOIA F.: CATANIA.

PRESIDENTE: CATANIA, sì. E' stato...

MANNOIA F.: per l'amor di Dio forse si è confuso con la situazione, io ho sempre dichiarato TRAPANI. Sarà stato un lapsus.

AVV. COPPI: senta, ma TRAPANI o CATANIA che sia è lontano o vicino dal luogo in cui si trova questa villetta?

MANNOIA F.: ma TRAPANI, sarà un centinaio di chilometri, non lo so.

AVV. COPPI: e questa villetta è più vicina a PALERMO o più vicina a TRAPANI?

MANNOIA F.: più vicina a PALERMO.

AVV. COPPI: quindi anche questa volta il Senatore ANDREOTTI ha scelto la strada più lunga per arrivare al punto dell'appuntamento, no?

MANNOIA F.: sono fatti suoi questi.

AVV. COPPI: fatti suoi, certo. LIMA rimase a parlare con gli altri dopo che il Senatore ANDREOTTI si allontanò, o andò via con il Senatore ANDREOTTI?

MANNOIA F.: no, LIMA rimase un poco con GIROLAMO TERESI, e con PINO ALBANESE. E poi andò insieme a loro.

La dichiarazione di Marino Mannoia deve essere valutata alla stregua dei parametri di cui all’art.192 comma 3 c.p.p. e tale verifica deve essere quanto mai rigorosa anche in ragione del fatto che essa e’ assolutamente isolata non essendo stata confermata da altre dichiarazioni di collaboranti.

Occorre allora verificare quali siano i riscontri acquisiti a conferma dell’attendibilita’ del dichiarante, sottolineandosi che, tanto piu’ generica risulta la dichiarazione del collaborante, tanto piu’ solidi ed inequivoci dovranno essere i riscontri acquisiti a conferma dell’attendibilita’ del suo racconto.

Proprio in tale ottica valutativa l’accusa ha ritenuto di valorizzare principalmente la puntuale e riscontrata descrizione della villa in cui sarebbe avvenuto l’incontro in esame. Detta villa e’ stata individuata nel corso delle indagini, grazie alle dettagliate indicazioni fornite dal collaborante che l’ha poi riconosciuta senza esitazioni, in quella sita in localita’ Altarello di Baida ed alla quale si accede dalla via Micciulla, una traversa di via Pitre’. La villa, della quale e’ stata acquisita documentazione fotografica, pur se intestata a Filippo Piraino, indiziato mafioso imparentato con Salvatore Inzerillo (in quanto sposato con Inzerillo Maria Concetta, nipote di Inzerillo Pietro, zio di Inzerillo Salvatore) e’ risultata effettivamente nella disponibilita’ di quest’ultimo.

Si consideri che il preliminare di vendita dell’immobile e’ stato sottoscritto proprio dal fratello di Inzerillo Salvatore (Rosario) e l’acconto fu pagato con un assegno di 50 milioni di lire a firma del noto Rosario Spatola mentre il resto del prezzo fu corrisposto con assegni tratti da Alessandro Mannino, risultato un mero prestanome di Salvatore Inzerillo. Il contratto di fornitura dell’energia elettrica e’ stato poi stipulato a nome di Spatola Filippa, moglie del predetto Inzerillo Risulta riscontrata dunque la riconducibilita’ dell’immobile di che trattasi al capomafia Salvatore Inzerillo, inteso Totuccio, ucciso l’11 maggio 1981.

Ma deve a tal riguardo evidenziarsi come la descrizione della villa, risultata esatta, e le ulteriori indicazioni costituiscano esclusivamente il riscontro alla esistenza della villa stessa e non possono certamente rappresentare parametro utile di verifica dell’attendibilita’ del racconto, e dunque della presenza in quel luogo del Sen.Andreotti, per la semplice ragione che lo stesso

Marino Mannoia ha ammesso di essersi recato in quella villa piu’ volte sia prima che dopo il presunto riferito incontro con l’imputato (“io ero stato molto spe... in precedenza, spesse volte in questa villetta, in questa proprietà”).

Anche nel descrivere le fotografie raffiguranti la villa egli ha invero precisato di esservisi recato anche poco prima del suo arresto nel dicembre del 1980 […]. Ha correttamente osservato la Suprema Corte che “gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata in correita' e da essa stessa mutuati non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiche' nulla aggiungono alla chiamata ne' la rafforzano oggettivamente e dall'esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato” (Cfr. Cass. Sez. IV sent. n.433 del 28 marzo 1998 in tema di applicabilita' di misure cautelari personali: nella fattispecie si trattava del riconoscimento fotografico e dell'indicazione dell'abitazione).

Ne’ puo’ ritenersi utile riscontro il fatto che i Salvo disponessero effettivamente di una vettura del tipo indicato dal collaborante atteso che il Marino Mannoia ha precisato che la vettura a bordo della quale era giunto il Sen. Andreotti era proprio la stessa vettura che egli aveva visto in piu’ occasioni precedentemente presso il fondo Magliocco di Stefano Bontate (“Questa vettura era dei SALVO, o comunque nella loro disponibilità, poiché più volte io avevo visto l'uno o l'altro dei due cugini adoperarla”; “...o un'ALFETTA o un'ALFA 6. Comunque la stessa macchina, la stessa macchina che io in precedenza avevo visto diverse volte da MAGLIOCCO, da STEFANO, con i vetri scuri”: cfr. udienza del 4 novembre 1996 pag.76).

Del resto che i Salvo disponessero di vetture blindate era ben noto al Marino Mannoia avendo questi riferito che proprio Nino Salvo, quando gia’ erano sorti i primi contrasti con i corleonesi, dopo l’allontanamento dalla Commissione di Gaetano Badalamenti, ed era ormai imminente l’inizio della guerra di mafia, ebbe a prestare alla fine del 1978 a Stefano Bontate per alcuni mesi la propria autovettura blindata (pag.17):

MANNOIA F.: ... e facendo l'espulsione di GAETANO BADALAMENTI. In quella stessa occasione chiesero al BONTADE di dimettersi, siamo nel... alla fine del '78, il BONTADE gli disse: "io non mi dimetto, perché non ho responsabilità... - quella responsabilità che loro hanno attribuito a BADALAMENTI - e possiamo anche fare la guerra". E ricordo che proprio in quel periodo, per circa qualche mese, un paio di mesi, NINO SALVO favorì una macchina bli... un'ALFETTA blindata a STEFANO BONTADE, perché era un periodo molto critico per "COSA NOSTRA".

Diverso ovviamente sarebbe stato il valore del riscontro se il collaborante avesse escluso di essere mai stato (prima e dopo quell’unica occasione) in quella villa e di avere mai visto (prima e dopo quell’incontro) vetture blindate in uso ai cugini Salvo, laddove le indagini svolte avessero poi confermato sia l’esistenza della villa che il possesso di quel tipo di vettura da parte degli esattori di Salemi.

Il Marino Mannoia quindi descrive situazioni e cose che gli erano gia’ note sulla base di altre e pregresse occasioni di conoscenza.

Proseguendo nella valutazione delle dichiarazioni del Marino Mannoia non puo’ non sottolinearsi come il racconto difetti di un elemento di primario rilievo quale e’ quello della esatta collocazione temporale dell’episodio.

Nonostante quella riferita dal collaborante sia la prima ed unica occasione nella quale egli assume di avere personalmente visto l’importante e noto uomo politico, Marino Mannoia non e’ stato in grado di riferire alcunche’ di preciso sull’epoca di quell’incontro, neppure con un comprensibile margine di approssimazione.

La sua indicazione di natura temporale e’ sempre stata caratterizzata dalla massima genericita’ avendo egli sempre collocato quell’episodio riferendosi all’omicidio di Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980) e dunque affermando soltanto che l’incontro con Andreotti era avvenuto alcuni mesi dopo.

Nel corso della commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti egli ha infatti soltanto riferito che l’incontro avvenne “alcuni mesi dopo” l’omicidio del Mattarella, che era un “periodo caldo” e che Andreotti non indossava né cappotto né impermeabile. Al dibattimento egli non ha fornito indicazioni più utili essendosi limitato a precisare che era passato “qualche mese” o “un paio di mesi” dall’omicidio di Piersanti Mattarella, che si era in “primavera”, che “non c’era freddo” e “c’era quasi caldo”, confermando di non avere notato addosso all’imputato “né cappotto, né soprabito”.

E’ dunque del tutto impossibile, sulla base di tali generiche e vaghe indicazioni anche di natura climatico-stagionale, individuare, pur con un comprensibile margine di approssimazione, il periodo di riferimento che puo’ quindi oscillare da marzo fino alla fine di giugno del 1980. E proprio sotto tale profilo risulta pertanto fondata l’osservazione difensiva della impossibilità di una adeguata difesa a fronte di indicazioni temporali di così ampia portata che impediscono di apprestare una concreta replica per chiunque, ma soprattutto per un uomo politico come l’imputato, all’epoca Presidente della Commissione Esteri, che avrebbe potuto opporre all’accusa, ove fondata su dati temporali più precisi, propri impegni politici o parlamentari ovvero altre discolpe.

Diventa allora necessario ricercare il riscontro più significativo alla riferita presenza del Sen.Andreotti nell’occasione descritta da Marino Mannoia, ovvero un elemento apprezzabile di prova che dimostri un effettivo viaggio dell’imputato in Sicilia nel periodo pur generico indicato dall’accusa.

Giova ricordare che Marino Mannoia ha riferito di avere saputo da Stefano Bontate che quel giorno Andreotti era giunto a Trapani con un aereo affittato o messo a disposizione dai Salvo, o comunque nella loro disponibilità.

Il P.M. ha ritenuto di avere dimostrato la fondatezza dell’accusa assumendo che, pur non essendo stata acquisita la prova di viaggi di Andreotti in Sicilia nel periodo indicato, sarebbe stata comunque acquisita prova sufficiente del fatto che l’imputato era nelle condizioni di effettuare un viaggio segreto del quale non restava alcuna traccia documentale.

Ma la semplice impostazione del ragionamento posto a fondamento della ipotesi accusatoria rivela subito tutti i suoi limiti ove si consideri che non è stata dedotta la prova di un viaggio dell’imputato che riscontrasse l’accusa del Marino Mannoia, bensì la prova del fatto che non tutti i viaggi di Andreotti hanno lasciato tracce documentate.

Se dunque la presenza di Andreotti a Palermo era una ipotesi da verificare e riscontrare, all’esito delle approfondite indagini compiute si è comunque rimasti, in esito a tutti gli accertamenti effettuati, alla conferma della mera ipotesi originaria: Andreotti puo’ essersi recato a Palermo nell’ampio arco di tempo indicato dal Marino Mannoia in quanto puo’ avere effettuato un viaggio privo di tracce documentali.

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