Tutti costoro sono stati già rinviati a giudizio, per rispondere di associazione per delinquere e altri reati; in esame l'attività delittuosa degli imputati sino al 24 maggio 1963, data dell'attentato alla vita di Angelo La Barbera, commesso a Milano. La prova della loro responsabilità viene maggiormente rafforzata da tutte le circostanze acclarate in merito al vincolo associativo con molti imputati del procedimento in esame...
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Da oggi – per circa un mese – pubblichiamo sul Blog mafie l’ordinanza di rinvio a giudizio “Torretta+120”, che ricostruisce dinamiche e omicidi della mafia di Palermo
La Barbera Angelo, Gnoffo Salvatore, Giaconia Stefano, Mancino Rosario, Crivello Salvatore, Butera Antonino, Forcelli Antonino, Picciurro Salvatore, Accardi Gaetano, Ferrara Guido, Di Mauro Giuseppe, Marchese Ernesto, Greco Salvatore inteso “l’Ingegnere”,
Greco Nicola, Greco Paolo, Panno Giuseppe, Badalamenti Gaetano, Picone Giusto, Sciarrazza Giacomo, Spina Raffaele, Anselmo Rosario, Citarda Matteo, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Coppola Domenico, Salomone Antonino, Passalacqua Calogero, Siracusa Alfredo, Rimi Vincenzo e Rimi Filippo.
Tutti costoro sono stati già rinviati a giudizio, per rispondere di associazione per delinquere e altri reati, con sentenza del 25 giugno 1964, che prese in esame l'attività delittuosa degli imputati sino al 24 maggio 1963, data dell'attentato alla vita di Angelo La Barbera, commesso a Milano nel viale Regina Giovanna.
La prova della loro responsabilità, già messa in evidenza, viene maggiormente rafforzata da tutte le circostanze acclarate in merito al vincolo associativo con molti imputati del procedimento in esame come si è visto nei singoli casi esaminati.
Mentre i sanguinosi fatti verificati si sino alle stragi del 30 giugno 1963 costituiscono lo sviluppo di quelli per i quali si procedette contro La Barbera e compagni, l'attività delittuosa di Pietro Torretta a degli altri coimputati si svolge non soltanto nel periodo 24 maggio-30 giugno 1963 ma anche in quello precedente in concomitanza con l'attività degli altri mafiosi. Tali considerazioni giustificano la contestazione del 23 anzichè del 25 giugno 1964 — costituente l'oggetto del documento 236, è ne agli imputati di entrambi i processi dell'unico reato di associazione per delinquere aggravata.
Tale contestazione è imposta dalla necessità di procedere ad un'analisi generale del fenomeno associativo, nei suoi molteplici aspetti, nella sua vastità, nelle sue ramificazioni ed infiltrazioni, in modo da avere un quadro di insieme unitario indispensabile per potere stabilire ed affermare le singole responsabilità e pervenire eventualmente, anche in separata sede, ad un ulteriore approfondimento delle indagini.
Nell'ambito dell'unica associazione rientrano le opposte fazioni e le diverse cosche a volte rivali a volte alleate che in tempi diversi sono state tra loro legate dalla identità del programma delittuoso o dalla comunione di interessi in particolari settori o dal vincolo esistente tra i capi o alcuni degli affiliati
Sussiste nei confronti di Torretta Pietro. Buscetta Tommaso, Bontate Francesco Paolo, Davi Pietro, Greco Salvatore fu Giuseppe, Leggio Luciano, Angelo La Barbera, Mancino Rosario, Butera Antonino, Greco Salvatore fu Pietro, Panzeca Giuseppe, la contestata aggravante di cui al primo e terzo comma dell'art. 416 C.P. per avere capeggiato l'associazione, o più esattamente, il reato autonomo di cui ai citati comma primo e terzo.
Infatti è da rilevare che l'avere capeggiato o costituito o organizzato o promosso un'associazione per delinquere è una ipotesi di reato autonoma, ben distinta dall'ipotesi della semplice partecipazione all'associazione.
Si tratta di due diversi titoli di reato della medesima specie, sanzionati con una pena diversa in rapporto alla diversa responsabilità penale più grave per i promotori o capi e meno grave per i semplici associati.
Sul piano pratico la differenza non ha importanza sostanziale, data la contestazione delle aggravanti di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 416 che prevedono genericamente una era più grave senza distinguere tra capi e gregari, cosicchè, solo ai fini di chiarire le precise responsabilità di ciascuno, interessa stabilire quali degli imputati abbiano, nell'ambito dell'associazione, rivestito il ruolo di capi o promotori o organizzatori.
Per ritenere che taluno sia capo dell'associazione, non occorre accertare che abbia effettivamente compiuto atti di comando o di autorità sugli altri, ricevendone obbedienza, ma è sufficiente accertare la di lui posizione preminente in seno all'associazione, tale da consentirgli di dirigere e coordinare l'attività di altri associati.
Tale ruolo, secondo le risultanze processuali, stato certamente ricoperte dagli imputa ti sopra indicati, precisando che Torretta Pietro era il capomafia indiscusso della borgate Uditore, Bortate Francesco Paolo era il capomafia della borgata Villagrazia, Buscetta Tommaso, Davi Pietro, Greco Salvatore fu Giuseppe, Greco Salvatore fu Pietro e Mancino Rosario erano alla testa di agguerriti gruppi di contrabbandieri che agivano anche in campo internazionale, i cugini omonimi Greco Salvatore erano inoltre i capi riconosciuti della mafia di Palermo Orientale in antagonismo con le cosche dei La Barbera, di Buscetta e di Torretta, Angelo La Barbera ed il fratello Salvatore avevano capeggiato il gruppo mafioso cosiddetto di Palermo Centro, Luciano Leggio aveva imposto il peso della sua aggressiva personalità in territorio di Gorleone e dei paesi vicini ed infine Panzeca Giuseppe era il capomafia di Caccamo che per l'autorità ed il prestigio di cui godeva, faceva sentire la propria influenza anche nel capoluogo.
Sussistono altresì le contestate aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art.416 C.P. per la scorreria in armi e nelle pubbliche vie e per il numero delle persone superiore a dieci.
Quanto alla prima aggravante va precisato che l´ipotesi delittuosa prevista è ben diversa dall'ipotesi della banda armata di cui all'art.306 C.F., per l'esistenza della quale occorre che si abbia una organizzazione di tipo militare, con ripartizione di incarichi, compiti e funzioni, con predisposizione dei mezzi necessari per la vita della banda e con l'approntamento di armi e munizioni in misura adeguata.
L'ipotesi delittuosa in esame ricorre invece quando alcuni degli associati siano armati e percorrano in armi le campagne o le pubbliche vie, insieme o separatamente, in esecuzione dei piani delittuosi compresi nel programma dell'associazione mafiosa.
La ragione dell'aggravante sta evidentemente nella maggiore gravità del pericolo rappresentato da un'organizzazione criminale i cui componenti siano armati o facciano uso delle armi e nella necessità di reprimere con pene più severe una manifestazione idonea a suscitare un allarme sociale di particolare entità.
Non è necessaria l'abitualità della scorreria in armi, essendo sufficiente la ripetizione della scorreria da parte di alcuni associati.
Tali principi sono stati reiteratamente e costantemente affermati dalla Suprema Corte sin dall'entrata in vigore del Codice Penale vigente. Anche sotto il Codice abrogato l'indirizzo giurisprudenziale era analogo (art.248 C.P.abr.).
Infine è da mettere in rilievo che trattasi di circostanza aggravante avente carattere oggettivo, perchè concerne "le modalità dell'azione e la gravità del danno e del pericolo" art.70 n.1 C. P.; essa pertanto si comunica, a norma dell'art.118 primo comma C.P., a tutti gli associati, essendo irrilevante che gli stessi siano a conoscenza oppure no delle scorrerie in armi,
L'aggravante ricorre e a carico di tutti gli associati, anche quando uno solo vada armato e gli altri siano all'oscuro di tale circostanza. Nella specie a dimostrare la esistenza della aggravante in esame, basta considerare che i delitti attribuiti alle opposte fazioni di mafiosi furono commessi con largo uso di esplosivi ad alto potenziale e di armi di ogni genere, dal mitra al fucile alla pistola e che molti associati, quali Pietro Torretta, Francesco Di Martino, Michele Cavataio, Luciano Leggio, Giuseppe Sirchia, Antonino Taormina, Francesco Gambino, Giacomo Riina, Giuseppe Leggio, Stefano Giaconia, Salvatore Crivello, Angelo La Barbera circolavano abitualmente armati, come è provato dalle armi e dalle munizioni trovate in loro possesso o abbandonate prima dell'arresto o nel sottrarsi alle ricerche della Polizia.
Sussiste altresì l'ultima aggravante, che, come quella delle scorreria in armi, ha pure carattere oggettivo e si comunica perciò a tutti gli imputati, concernente il numero delle persone.
E' pacifico infatti che dell'associazione facevano parte almeno un centinaio di elementi, quanti sono gli odierni imputati, oltre un imprecisato, ma certamente cospicuo, numero di mafiosi non identificati.
L'aggravante sussiste anche se si voglia scindere l'associazione e ritenere che gli imputati facevano parte di due opposte fazioni di mafiosi, perchè anche in tal caso il numero di dieci resta largamente superato. A questo punto è bene osservare che per effetto della sola imputazione di cui all'art.416 C.P., con le aggravanti di cui al quarto e quinto comma, la pena edittale è nel massimo di venti anni di reclusione e in conseguenza la durata della custodia preventiva, a norma della prima ipotesi del n.2 dell'art.272 C,P.P. è di due anni.
Concludendo tutti gli imputati ad eccezione di Magliozzo Tommaso, Prestifilippo Salvatore, Di Maggio Rosario, Barbaccia Michele, Parrino Giuseppe, Chiaracane Rosolino, Di Pisa Francesco, Bova Francesco e Zangara Francesco, i quali vanno prosciolti per insufficienza di prove e di Torres Agostino, Sorace Marco, Balasco Concetta, Garofalo Rosario e Vinciguerra Armando, la cui posizione verrà esaminata più avanti in relazione ai reati loro attribuiti, devono essere rinviati a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere aggravata ai sensi dell'art.416 quarto e quinto comma C.P., loro ascritto [...]. In questa imputazione devono essere dichiarate
assorbite quelle di associazione per delinquere separatamente ascritte […] nonchè quelle di favoreggiamento personale ascritte a Galeazzo Alfredo e Mancuso Salvatore […] giacchè l'attività dai predetti svolta sotto il profilo del favoreggiamento non ha rilevanza autonoma ma rientra nella ipotesi più grave ed ampia del reato di cui all'art.416 C.P.
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