Su Domani posegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado, la numero 514/06 dei magistrati della terza sezione penale del tribunale di Palermo, presidente Raimondo Loforti e giudice estensore Claudia Rosini


L’omissione della comunicazione all’Autorità giudiziaria della decisione, adottata dal cap. De Caprio nel tardo pomeriggio del 15 gennaio stesso, di non riattivare il servizio il giorno seguente, e poi tutti i giorni che seguirono, è stata spiegata dal col. Mario Mori, nella nota del 18.2.93, con lo “spazio di autonomia decisionale consentito” nell’ambito del quale il De Caprio credeva di potersi muovere, a fronte delle successive “varianti sui tempi di realizzazione e sulle modalità pratiche di sviluppo” delle investigazioni che si intendeva avviare in merito ai Sansone, una volta che i luoghi si fossero “raffreddati”.

Ciò però non era e non poteva essere, alla luce della disciplina ex art. 55 e 348 c.p.p. delle attività di polizia giudiziaria.

Ed infatti, fino a quando il Pubblico Ministero non abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria può compiere, in piena discrezionalità, tutte le attività investigative ritenute necessarie che non siano precluse dalla legge ai suoi poteri; dopo essa ha il dovere di compiere gli atti specificatamente designati e tutte le attività che, anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste dagli elementi successivamente emersi. L’art. 348 co. 3 c.p.p., per costante giurisprudenza (Cass. 7.12.98 n. 6712; Cass. 4.5.94 n. 6252; Cass. 21.12.92 n. 4603), pone, una volta intervenuta l’Autorità Giudiziaria, un unico limite alle scelte discrezionali della polizia giudiziaria, quello della impossibilità di compiere atti in contrasto con le direttive emesse.

Nella fattispecie appare indubitabile che la decisione assunta dal cap. De Caprio era incompatibile con la direttiva di proseguire il controllo - prescindendo se fosse da intendersi come video sorveglianza o come osservazione diretta od anche come semplice pattugliamento a mezzo di auto civetta della zona - impartita dall’Autorità giudiziaria e, seppure motivata con gli elementi successivamente emersi, relativi alla presenza in loco di operatori della stampa, alla fuga di notizie che aveva avuto ad oggetto via Bernini e dunque agli aggravati problemi di sicurezza della zona, andava immediatamente comunicata.

Con riferimento a tale aspetto della vicenda, certamente riconducibile al cap. De Caprio, va aggiunto che le acquisizioni processuali non consentono di individuare con esattezza il momento in cui il col. Mori fu messo a conoscenza delle iniziative assunte dal predetto capitano.

In proposito, le argomentazioni del De Caprio secondo il quale ebbe ad informare il proprio superiore verso la fine di gennaio appaiono inverosimili, atteso che il col. Mori, quale responsabile del Ros, era stato voluto dal dott. Caselli per dirigere le indagini che sarebbero scaturite dalle dichiarazioni del Di Maggio. Ed è quindi rispondente a criteri di comune logica ritenere che ogni decisione del cap. De Caprio dovesse essergli comunicata preventivamente o immediatamente dopo la sua assunzione.

Il sito, come già detto, fu abbandonato e nessuna comunicazione ne venne data agli inquirenti.

Questo elemento, tuttavia, se certamente idoneo all’insorgere di una responsabilità disciplinare, perché riferibile ad una erronea valutazione dei propri spazi di intervento, appare equivoco ai fini dell’affermazione di una penale responsabilità degli imputati per il reato contestato.

Il servizio di osservazione, come già innanzi precisato, non poteva avere una valenza sostitutiva rispetto alla mancata perquisizione del complesso e del cd. “covo”, in quanto non poteva impedire la distruzione od il trafugamento di materiale cartaceo, rilevante per la prosecuzione delle indagini, a mano della stessa Bagarella o dei Sansone che vi abitavano o anche di terzi che vi avessero acceduto, prestandosi solo ad individuare chi si sarebbe recato al residence e dunque i contatti che la famiglia e i Sansone avrebbero avuto, tanto più considerando che, anche nelle valutazioni dell’Autorità giudiziaria, si trattava di un’attività di durata nel tempo.

Il Ros, sulla scorta di questa considerazione, diede importanza precipua all’indagine sui Sansone, in seno alla quale il servizio di osservazione, a suo avviso, aveva senso se ed in quanto fosse stato possibile, in termini di sicurezza, ed utile in termini di risultati, per avere i Sansone ripreso, con la recuperata “tranquillità” dell’area, i loro contatti illeciti.

Contatti che in realtà, al contrario, erano attivissimi, nel senso di consentire lo svuotamento completo del “covo”.

L’omessa comunicazione della cessazione del servizio si innestò, quindi, in una serie concatenata di omissioni, già enucleate, anch’esse significative della eccezionalità del contesto nel quale maturarono quegli accadimenti, quali: il giorno dell’arresto, la omessa specificazione, neppure sollecitata dalla procura, di quali attività avrebbero dovuto essere condotte e con quali modalità; la omissione, da quel giorno in poi, di ogni flusso comunicativo ed informativo tra la procura della Repubblica ed i reparti territoriali con il Ros; la omissione di riunioni che vedessero la partecipazione di tutti e tre gli organismi; l’omesso coinvolgimento del Ros nella perquisizione al fondo Gelsomino; la omissione di qualsiasi richiesta di informazioni e di chiarimenti al Ros, sin dal 17 gennaio, quando fu comunicata la notizia del rientro della Bagarella a Corleone, e per tutti i giorni a seguire, anche dopo la manifestazione di perplessità, da parte degli ufficiali della territoriale e di alcuni magistrati che avevano visionato i filmati su via Bernini, sulla sussistenza in atto dell’osservazione, ed anche dopo la frase accennata dal col. Mori sulla sospensione del servizio.

Tutto ciò nonostante fosse stato arrestato non un criminale qualsiasi ma proprio uno dei latitanti più pericolosi e più ricercati, coinvolto nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio e già condannato all’ergastolo per gravissimi delitti.

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