Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza d'appello su Marcello Dell’Utri, del presidente del tribunale Raimondo Loforti, giudici Daniela Troja e Mario Conte


Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato per l'unico delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, assorbita l'imputazione di cui al capo a) della rubrica in quella di cui al capo b) per un periodo di tempo compreso tra il 1974 ed il 1992. Ed invero a seguito della sentenza della Corte di Cassazione ( con riguardo al periodo 1974-1977) era stato definitivamente accertato che Dell'Utri, Berlusconi, Cinà, Bontate e Teresi avevano siglato un patto in base al quale l'imprenditore milanese avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a "cosa nostra" per ricevere in cambio protezione.

Tale accordo era stato raggiunto proprio in virtù dell'opera di mediazione svolta da Dell'Utri - che aveva fatto ricorso a Gaetano Cinà - tra l'associazione mafiosa e Berlusconi. In seguito all'incontro e su indicazione dello stesso imputato, si era verificato l'arrivo ad Arcore di Vittorio Mangano che non era stato assunto per la sua competenza in materia di cavalli, ma per proteggere Berlusconi ed i suoi familiari e come presidio mafioso all'interno della villa dell'imprenditore.

Esisteva poi la prova dei pagamenti che Berlusconi aveva fatto proprio in virtù di quell'accordo e dei quali avevano parlato Di Carlo, Galliano, Cucuzza e Scrima; Galliano in particolare aveva rammentato che Cinà gli aveva riferito che era stato lui a ritirare le somme e Di Carlo aveva dichiarato che dopo l'incontro del 1974 Cinà gli aveva riferito il suo imbarazzo perché gli era stato detto di chiedere, per la protezione, la somma di 100 milioni di lire.

Svolgendo detta attività di mediazione, Dell'Utri, che aveva contatti diretti non solo con l'amico Cinà, ma anche con i boss Teresi e Bontate ed anche con Vittorio Mangano ( che lui aveva segnalato per farlo assumere ad Arcore), aveva contribuito con assoluta consapevolezza e volontà al rafforzamento dell'associazione mafiosa; quest'ultima con la costante opera di mediazione di Dell'Utri aveva realizzato il proprio programma economico essendo entrata in contatto con l'imprenditore Berlusconi dal quale riceveva cospicue somme di denaro.

All’esito di questo giudizio di rinvio, questa Corte territoriale ritiene che deve affermarsi la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa anche con riferimento al periodo compreso tra il 1978 ed il 1992. Seguendo il percorso tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione e sottoponendo a nuova valutazione i fatti e le circostanze indicate in tale pronuncia è incontestabilmente emersa la permanenza del delitto di concorso esterno per tutto il periodo in esame ed anche nel periodo in cui Marcello Dell'Utri era andato a lavorare da Rapisarda lasciando l'area imprenditoriale di Berlusconi e anche per il tempo successivo fino al 1992.

Con riferimento al primo segmento temporale, non può non rammentarsi come Dell'Utri avesse cercato l'appoggio di Cinà anche con riferimento a tale rapporto lavorativo, facendosi accompagnare da quest'ultimo dall'imprenditore Rapisarda. Lui, l'imputato, che avrebbe potuto contare sui suoi titoli professionali, si era fatto accompagnare presso l'imprenditore che sarebbe stato il suo nuovo datore di lavoro da Gaetano Cinà, titolare di una lavanderia a Palermo e soggetto al quale lo stesso imputato già da anni consegnava i soldi di Berlusconi per farli pervenire a" cosa nostra".

Nello stesso periodo sono stati registrati contatti rilevanti con i soggetti con i quali Dell'Utri aveva stretto il patto nel 197 4 o che a tale patto erano in altro modo direttamente collegati ( Vittorio Mangano, assunto proprio a tutela dell'imprenditore e della sua famiglia) e ciò a riprova della sua volontà di mantenere la situazione antigiuridica che aveva egli stesso determinato.

Il ruolo di agevolazione dell'esecuzione della parte patrimoniale dell'accordo (in ordine al quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la sentenza annullata avesse omesso di fornire un'adeguata motivazione) è emerso altresì dalle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia, Galliano, Ganci ed Anzelmo che hanno dichiarato che dopo la morte di Bontate, i rapporti che facevano capo a quest'ultimo erano stati ereditati dai fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullarà, con ciò confermando una prosecuzione del rapporto sinallagmatico che era stato concluso nel 1974 e la continuità dei pagamenti non essendo peraltro emersi fatti o circostanze che ne hanno lasciato intravedere un'interruzione.

Le dichiarazioni rese da Brusca, che aveva parlato di una ripresa di tali pagamenti nel 1986 a seguito di una loro interruzione dopo la morte di Bontate, sono risultate in assoluto contrasto con le concordi dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia che avevano riferito che i rapporti che facevano capo a Bontate erano stati ereditati dai Pullarà ( con ciò palesando una continuità dei pagamenti) e per la loro incertezza e contraddittorietà, inidonee a superare quanto era stato probatoriamente accertato sulla base delle suddette dichiarazioni.

In relazione poi al periodo successivo al 1982 è stato dimostrato che il patto concluso nel 1974 aveva subito solo un cambiamento della componente soggettiva mafiosa: dopo la morte di Bontate, avvenuta nell'aprile del 1981 era subentrato Totò Riina che con i corleonesi era stato vincitore della efferata guerra di mafia.

Gli accadimenti, sui quali la Corte di Cassazione aveva chiesto un nuovo giudizio da parte di questo giudice di rinvio, non hanno palesato alcun mutamento o torsione nei rapporti tra Dell'Utri-Berlusconi e" cosa nostra", essendo emerso l'interesse delle parti a salvaguardare un equilibrio prezioso per entrambe. Deve rilevarsi che le uniche doglianze che, nell'arco di un ventennio sono state registrate da parte di Dell'Utri, hanno riguardato solo il comportamento dei fratelli Pullarà che, secondo l'imputato, avevano esagerato con le vessazioni e dai quali si era sentito "tartassato".

La lamentela sull'atteggiamento vessatorio dei Pullarà era stata esposta da Dell'Utri, ancora una volta all'amico Cinà, e - pervenuta a Riina- aveva avuto come conseguenza l'estromissione dei Pullarà dal rapporto con l'imputato e la sostituzione con Cinà, senza che vi fosse stata mai una condotta di Dell'Utri di recessione dal patto.

E' stato altresì messo in luce come l'imputato non abbia mai cessato di mediare tra gli interessi di Berlusconi e "cosa nostra" garantendo l'esecuzione del patto anche rivolgendosi - a seguito dell'attentato subito dall'amico imprenditore nel 1986- immediatamente a Cinà per sapere quale fosse la matrice dello stesso e rassicurando Berlusconi sull'estraneità di Vittorio Mangano alla vicenda.

Né è possibile affermare che Dell'Utri sia stato una vittima, associata in tale destino all'amico Berlusconi: i rapporti cordiali e di amicizia che Dell'Utri (ed anche la famiglia di quest'ultimo) ha intrattenuto con Gaetano Cinà, cioè con colui che aveva personalmente raccolto i soldi che provenivano dall'imprenditore Berlusconi; i rapporti intrattenuti con Vittorio Mangano, rapporti di assoluta confidenza e mai condizionati dal timore evocato dall'imputato, l'atteggiamento di mediazione sperimentato, sempre attraverso Cinà, con Totò Riina nel periodo successivo alla morte di Bontate e fino al 1992, sono del tutto incompatibili con il rapporto che lega l' estortore e la vittima. Già la Corte di Cassazione, per il periodo compreso tra il 197 4 ed il 1977 aveva ritenuto di " natura assolutamente opposta a quella che connota il rapporto tra estorto ed estortore" i rapporti intrattenuti da Dell'Utri con i soggetti mafiosi già evocati.

La permanenza della condotta delittuosa ed il riproporsi senza rilevanti mutamenti, se non quelli collegati alla successione nel tempo di Riina a Bontate e Teresi, consentono di affermare con decisa convinzione che anche per il periodo successivo, oggetto del presente giudizio di rinvio, non si sono neppur intravisti indizi che potessero far insorgere il dubbio che Dell'Utri avesse assunto il nuovo ruolo di vittima e non più di intermediario tra gli interessi di Berlusconi e di "cosa nostra".

Il procuratore Generale aveva avanzato una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale chiedendo di sentire, nella qualità di testimone, Silvio Berlusconi perché, genericamente, riferisse su fatti attinenti al presente processo. La Corte aveva ritenuto non indispensabile e non decisiva detta deposizione e pertanto aveva rigettato, per le motivazioni esposte nell'ordinanza del 25 luglio 2012, alla quale si rinvia, detta richiesta. Deve rilevarsi solo rammentarsi che nel corso del giudizio di primo grado, Berlusconi si era avvalso della facoltà di non rispondere e che la Corte d'Appello della sentenza annullata aveva rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale rilevando proprio che Berlusconi si era avvalso di tale facoltà.

La Corte di Cassazione aveva ritenuto "affidata ad ipotesi e congetture della difesa la denuncia di manifesta illogicità della motivazione della Corte" che invece aveva reso una congruente motivazione del rigetto. Peraltro in questo processo non era stato allegato alcun elemento che poteva far ritenere che la deposizione testimoniale di Berlusconi fosse idonea a superare la completezza della istruzione dibattimentale: questo Collegio ha ritenuto pertanto che non sussistessero valide ragioni per ammettere la richiesta del P.G. Dell'Utri ha sempre svolto un proprio ruolo di mediatore mantenendo il canale di collegamento tra "cosa nostra" e Berlusconi ed accogliendo le richieste di pagamento ed anche il raddoppio di detto pagamento disposto da Riina.

La consuetudine della condotta e dell'atteggiamento assunto dall'imputato nei confronti di soggetti appartenenti al sodalizio mafioso ed ai quali ha fatto ricorso per tutelare gli interessi delle attività imprenditoriali di Berlusconi, hanno mostrato che Dell'Utri, per venti anni, ha contribuito al rafforzamento ed alla conservazione del sodalizio mafioso incidendo effettivamente sulle concrete capacità operative dello stesso, che difatti, non ha mai voluto rischiare di mettere in crisi il rapporto con l'imputato.

I vantaggi che sono derivati dall'opera di mediazione svolta da Dell'Utri sono stati di enorme rilievo anche per il tempo in cui si sono protratti e per l'importanza del soggetto che era costretto a pagare per ricevere un'ampia protezione. La peculiarità del comportamento di Dell'Utri è consistita nel suo modo speciale e duraturo di rapportarsi con gli esponenti di "cosa nostra" non provando mai in un ventennio, nessun imbarazzo o indignazione nell'intrattenere rapporti conviviali con loro, sedendosi con loro allo stesso tavolo.

Qui non si tratta di "ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale , ma di per sé estranee ali 'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione", si tratta di valutare la condotta di un soggetto che, per un ventennio, pur non essendo intraneo all'associazione mafiosa, ha voluto consapevolmente interagire sinergicamente con soggetti acclaratamente mafiosi, rendendosi conto di apportare con la sua opera di mediazione un'attività di sostegno all'associazione senza dubbio preziosa per il suo rafforzamento

Né può sostenersi che Dell'Utri, dopo avere intrattenuto così a lungo rapporti personali con boss mafiosi del calibro di Bontate, non sia stato consapevole delle finalità perseguite dall'associazione mafiosa: l'imputato aveva perfettamente chiari sia il vantaggio perseguito da "cosa nostra" , che l'efficacia causale della sua attività per il mantenimento ed il rafforzamento della stessa associazione criminale. Dell'Utri, pertanto, va ritenuto penalemente responsabile "al di là di ogni ragionevole dubbio" della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa dal 1974 al 1992.

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