Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci di queste della sentenza della Corte d’appello sulla condanna del senatore Tonino D’Alì ’ex senatore ed ex sottosegretario agli interni di Forza Italia, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.


Cuffaro Salvatore – allora Presidente della Regione Siciliana – era stato incaricato dal suo amico Sodano Fulvio (non di “raccomandarlo” perché potesse rimanere a Trapani come ventilato nella memoria conclusiva presentata dalla Difesa dell’imputato – o almeno non risultano elementi significativi al riguardo, bensì) di verificare la fondatezza dei propri (sempre del Sodano) sospetti sul fatto che fosse stato proprio il D’Alì a provocare il suo trasferimento da Trapani ad Agrigento e dopo un po’ di tempo, lo stesso Cuffaro, dopo aver parlato come da lui stesso sostenuto, anche nel corso della sua escussione dibattimentale – con il Ministro dell’Interno (allora Pisanu Giuseppe), aveva detto al Sodano (secondo quanto da quest’ultimo riferito) che il Ministro Pisanu gli aveva riferito (al Cuffaro) che aveva dovuto trasferire il Sodano in quanto sfinito dalle pressioni al riguardo esercitate nei suoi (sempre del Pisanu) confronti dal D’Alì;

le smentite sul punto del Cuffaro (circa il fatto che avesse riferito di pressioni esercitate dal D’Alì, al riguardo) sono assolutamente vaghe e non credibili: il Cuffaro, infatti, non ha affermato che il Sodano era inattendibile o che avesse mentito nel riferire quanto sopra esposto bensì ha sostenuto che con le proprie parole e con i propri atteggiamenti lui stesso (sempre il Cuffaro) avrebbe indotto nel Sodano quella falsa convinzione, pur non essendo stato in grado anche solo di indicare che tipo di parole o di atteggiamenti avessero potuto ingenerare un equivoco così consistente nel Sodano (secondo il Cuffaro, il Ministro – nel parlare di quel trasferimento – gli aveva detto che il passaggio del Sodano da Trapani ad Agrigento costituiva una sorta di promozione, mentre il Sodano avrebbe attribuito alle parole del Cuffaro il senso che il reale artefice del trasferimento dello stesso Sodano era stato il D’Alì, che con le sue pressioni aveva infine preso per sfinimento il Ministro Pisanu).

Nella persistenza di dichiarazioni vaghe sul punto da parte dei Cuffaro, anche in sede di sua escussione dibattimentale, questa Corte ha deciso di escutere la vedova del Sodano Augello Maria, la quale ha dichiarato di aver personalmente presenziato al dialogo tra il Cuffaro ed il Sodano nel corso del quale il primo aveva riferito sul colloquio con il Ministro Pisanu e sulle ragioni del trasferimento del medesimo Prefetto Sodano; ebbene, secondo la Augello, nell’esporre quei colloquio con il Ministro, il Cuffaro era stato chiarissimo nel riferire che il trasferimento del Prefetto Sodano era esclusivamente addebitabile alle insistenze dell’allora Sottosegretario D’Alì (l’odierno imputato), che aveva “fatto una testa così” al Pisanu In sostanza, il D’Alì aveva pressato lungamente il Ministro Pisanu e solo dopo diverse pressioni era riuscito a convincerlo a che venisse attuato il trasferimento del Sodano;

ciò spiega – per di più, perché, nonostante il Pace avesse affermato – verso la metà del 2002 – che si stava spendendo per far trasferire il Sodano, soltanto nel luglio 2003 ciò si era verificato (perché il Ministro aveva in principio resistito, fermo restando che prima del dicembre 2002 il Sodano difficilmente poteva essere trasferito, in quanto il decreto di nomina del Prefetto ha durata biennale e lui era giunto a Trapani nel dicembre 2000).

In definitiva, posto che la Augello ha chiaramente riferito che il Cuffaro aveva espressamente indicato nel D’Alì l’artefice del trasferimento del Sodano, laddove lo stesso D’Alì aveva reiteratamente pressato il Ministro al riguardo fino a convincerlo prendendolo per sfinimento, non può che concludersi che il Cuffaro ha mentito nel sostenere che lui stesso intendeva riferire al Sodano che il Ministro Pisanu avesse inteso promuovere il Sodano trasferendolo da Trapani ad Agrigento mentre le sue parole erano state equivocate;

in realtà, le parole ed i gesti allora utilizzati dal Cuffaro e riferiti dalla Augello appaiono chiarissime ed inequivocabili e di certo additano il D’Alì quale responsabile di quel trasferimento mentre è impossibile che le stesse parole e gli stessi gesti del Cuffaro riferiti dalla Augello potessero essere utilizzati da un uomo di una certa cultura (laureato in medicina e Presidente della Regione Siciliana) per esprimere l’idea che il Ministro avesse inteso, con quello stesso trasferimento, promuovere il Sodano.

Mentre quindi, il Cuffaro è inattendibile sul punto (cioè nella parte in cui ha negato di aver riferito al Sodano di aver appreso dal Ministro Pisanu che il trasferimento del medesimo Sodano era stato voluto dal D’Alì), certamente attendibili appaiono il Sodano e la Augello, i quali hanno tenuto -- ciascuno nel proprio campo e nel proprio ruolo un atteggiamento composto e caratterizzato da continenza, laddove proprio nulla lascia propendere per un loro intento calunniatorio;

le dichiarazioni del Pisanu e del Mosca sulle ragioni del trasferimento del Sodano sono contraddittorie tra loro e smentite da altri elementi: il Pisanu ha sostenuto che l’iniziativa del trasferimento del Sodano fosse partita dall’apparato burocratico del Ministero (sostenendo che, in tali attività, si basava su "istruttorie riservate che venivano elaborate dalla struttura che era diretta dal Capo di Gabinetto Prefetto Mosca; cfr. pag. 309 della sentenza di primo grado), il Mosca in un primo tempo ha invece sostenuto che si trattava di una decisione del Ministro (il quale non gli aveva comunicato “ragioni diverse da quelle ordinarie che avrebbero potuto spingerlo a decidere il trasferimento del Prefetto Sodano da Trapani ad Agrigento”) ma, poi, in sede di appello, lo stesso Mosca ha riferito che era stato l’ufficio del personale a proporre il trasferimento del Sodano, per ragioni di salute, in quanto quest’ultimo non era più in grado di garantire efficienza a Trapani;

a ben vedere, tale ultima spiegazione del trasferimento del Sodano connesso a problemi di salute – oltre ad essere “nuova” (perché solo nel 2019, per la prima volta, il Mosca ha fatto riferimento a problemi di salute come spiegazione del trasferimento del Prefetto Sodano, mentre in precedenza mai lo stesso Mosca, sebbene escusso nel corso delle indagini, aveva fatto riferimento a problemi di salute per spiegare il trasferimento medesimo) ed oltre ad essere smentita sia dal Cuffaro che dalla Augello, i quali hanno sostenuto che, al momento del trasferimento da Trapani ad Agrigento, il Sodano era ancora del tutto efficiente e capace di svolgere le sue funzioni appare assai poco convincente in quanto:

1) il Cuffaro e la Augello hanno affermato che, quando era Prefetto a Trapani, il Sodano era ancora efficiente, per cui certamente le sue condizioni di salute non potevano incidere sul suo trasferimento;

2) perché, se un Prefetto ha problemi di salute, certamente non lo si trasferisce in una “piazza” assai delicata, quanto o forse più di Trapani, come quella di Agrigento, interessata pure dal fenomeno dell’immigrazione clandestina, oltre che da una forte criminalità organizzata;

3) perché il Pisanu ha sostenuto che il trasferimento del Sodano costituiva sostanzialmente “un riconoscimento delle sue qualità professionali” poiché vi era “la necessità ... di gestire il difficile problema dell’immigrazione, particolarmente sentito all’epoca”; quindi il Ministro non aveva motivato il trasferimento medesimo facendo riferimento a ragioni di salute, anzi riconoscendo il merito del Prefetto e declinando il trasferimento in termini di promozione e di necessità di convogliare le energie del Sodano verso una grave problematica, che lo stesso Sodano appariva capace di affrontare (v. pure pag. 13 del verbale dell’udienza del 27 novembre 2019):

4) perché il Pisanu, pur sostenendo che la sua "font principale di informazioni ai fini delle mie decisioni era il Capo di Gabinetto", non ha riconnesso il trasferimento del Sodano a problemi di salute (cfr. pag. 8 verbale dell’udienza del 27 novembre 2019) e deve sicuramente ritenersi incongruo che il Mosca non abbia riferito al Ministro la ragione fondante di quel trasferimento; pertanto è del tutto inverosimile che il trasferimento medesimo fosse determinato da problemi di salute.

Ancora, il Mosca ha sostenuto che il Sodano non aveva mosso rimostranze a quel trasferimento, mentre il Sodano ha affermato di avere mosso rimostranze e di aver chiesto di restare a Trapani almeno per altri 6 mesi - cfr. pag. 288 della sentenza di primo grado -; anche la Augello ha confermato le rimostranze del marito, raccontando con estrema vividezza e realismo l’amarezza con la quale lo stesso Sodano aveva appreso dal Mosca la notizia del trasferimento (“Lui – il Sodano – è venuto fuori – nell’anticamera in cui la Augello – teneva il telefono del Sodano, al quale aveva chiamato il Ministero dell’Interno per dare la notizia del trasferimento ad Agrigento -, quindi ha parlato e io ero lì, quindi ho ascoltato in questi termini, si è sbiancato in faccia: “Ma perché, cosa ho fatto? Dimmi, dimmi cosa ho fatto?”.

Dall’altro lato del telefono c’era il dottore Mosca, allora capo di gabinetto del Ministro dell’Interno Pisanu. Da quello che poi è venuto fuori, dal suo racconto del Prefetto Sodano è che lui - il Mosca - era molto imbarazzato alla domanda: “Che ho fatto? Ma come mai? Ma come, solo quindici giorni fa sono stato confermato, che è successo? Dimmi qualcosa”. Ma dall’altro lato solo imbarazzo e basta”).

Inoltre, il Sodano ha sostenuto che poche settimane prima del suo trasferimento, in occasione di altra tornata di avvicendamenti di Prefetti che secondo il Mosca era avvenuta a maggio 2003, il medesimo Mosca gli aveva detto che sarebbe rimasto a Trapani ancora per un po’ di tempo -cfr. pagg. 288/292/294 della sentenza di primo grado; ma l’episodio appare confermato anche dalle parole della Augello appena sopra riportate- in quanto il Ministro era contento del suo operato; invece il Mosca non ha confermato tale evento -cfr. pag. 21 del verbale dell’udienza del 16 ottobre 2019.

Orbene, poiché il Sodano e la Augello devono ritenersi attendibili e poiché le dichiarazioni del Mosca sono apparse incoerenti illogiche, smentite da diversi elementi e sostanzialmente reticenti deve concludersi che nessuna attendibilità può essere attribuita allo stesso Mosca. Anche inattendibile appare il Pisanu, il quale ha negato di aver subito pressioni ad opera del

D’Alì ed ha pure negato di aver parlato col Cuffaro, il quale ha invece riferito al Sodano – ma pure a Questa Corte di Appello – di avere avuto un’interlocuzione con lo stesso Pisanu con riguardo al tema del trasferimento dello stesso Sodano e non si vede proprio per quale ragione il Cuffaro avrebbe dovuto mentire sul punto, pure ad un amico che aveva chiesto il suo aiuto per ottenere determinate informazioni.

Correttamente, al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che non è possibile sminuire l’informazione fornita da Cuffaro Salvatore al Sodano e rievocata da quest’ultimo e dalla Augello (sulla cui attendibilità – di entrambi non possono manifestarsi riserve) circa la riconducibilità al D’Alì “dell’amotio”, valorizzando piuttosto la smentita del Cuffaro, condannato per favoreggiamento aggravato ex art: 7 L. 203/91 ed autore di una deposizione «evasiva e poco convincente», né può ritenersi attendibile il Pisanu che, oltre ad essere stato contraddetto dal Mosca – invero anche lui assai poco attendibile laddove ha cercato di occultare le responsabilità del D’Alì nella vicenda, individuando delle motivazioni alla base del trasferimento del tutto incongrue, illogiche e smentite aliunde – e dal Cuffaro (il Pisanu ha negato di aver parlato col Cuffaro del Sodano mentre il Cuffaro ha riferito di aver parlato con il Pisanu del Sodano), era in una posizione tale per cui, riferendo circa le ingerenze de facto del suo Sottosegretario D’Alì sui proprio operato, avrebbe ammesso di essersi prestato ad un trasferimento strumentale agli interessi di un politico (per di più del suo stesso partito) accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

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