La pluralità di condotte contestate si rivolge nei confronti di uno stesso soggetto beneficiato, “Cosa nostra”; si consuma il giorno della scoperta della inesistenza del servizio di osservazione su via Bernini, ovvero il 30.1.93 quando il col. Mario Mori, nel corso di una riunione, comunicò questa situazione di fatto ai magistrati della Procura di Palermo ed agli ufficiali dell’Arma.
Su Domani posegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado, la numero 514/06 dei magistrati della terza sezione penale del tribunale di Palermo, presidente Raimondo Loforti e giudice estensore Claudia Rosini
Ciò premesso, secondo l’impostazione accusatoria gli imputati avrebbero posto in essere una condotta agevolatrice dell’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra” attraverso quattro condotte, consistite:
- nell’avere dato il 15.1.93 false assicurazioni ai magistrati della Procura di Palermo che la casa di Salvatore Riina sarebbe rimasta sotto stretta osservazione, così ottenendo la dilazione della perquisizione che stava per essere effettuata lo stesso giorno;
- nell’aver disposto, invece, la cessazione del servizio di osservazione sul complesso immobiliare di via Bernini n. 54 a far data da quello stesso pomeriggio;
- nell’averne omessa la comunicazione all’autorità giudiziaria;
- nell’aver, quindi, posto in essere un comportamento reiterato volto a rafforzare la convinzione che il servizio fosse ancora in corso, così inducendo intenzionalmente in errore i predetti magistrati ed i colleghi dei reparti territoriali dell’Arma dei carabinieri e, pertanto, agevolando gli uomini di “cosa nostra”, che svuotarono il covo di ogni cosa di eventuale interesse investigativo, il tutto al fine specifico di agevolare proprio l’organizzazione criminale.
La pluralità di condotte contestate ha un unico reato presupposto, l’associazione per delinquere di tipo mafioso, e si rivolge nei confronti di uno stesso soggetto beneficiato, “Cosa nostra”, onde non vale ad integrare una molteplicità di reati di favoreggiamento aggravato, ma un’unica fattispecie delittuosa a carattere permanente perfezionatasi il giorno della cattura del Riina e consumatasi il giorno della scoperta della inesistenza del servizio di osservazione su via Bernini, ovvero il 30.1.93 quando il col. Mario Mori, nel corso di una riunione, comunicò questa situazione di fatto ai magistrati della Procura di Palermo ed agli ufficiali dell’Arma.
Non v’è dubbio, infatti, come già precisato in punto di diritto, che l’eventuale reiterazione dello stesso comportamento criminoso integrante sia sotto il profilo oggettivo che con riguardo a quello soggettivo il delitto di favoreggiamento personale, in presenza dello stesso reato presupposto e del medesimo soggetto aiutato, non vale ad integrare una molteplicità di reati riconducibili ad un unico disegno criminoso, come contestato nella fattispecie, bensì un solo delitto, con le caratteristiche del reato permanente (Cass. Martinelli, cit.).
La peculiarità della fattispecie si coglie già al livello dogmatico di inquadramento nella previsione di cui alla norma incriminatrice, difatti, da un lato, solo quel segmento della complessiva condotta che ha avuto luogo il 15.1.93 consiste in un comportamento commissivo, mentre per i restanti quattordici giorni il reato si sarebbe realizzato mediante un atteggiamento puramente omissivo degli imputati, consistito nel non avere riattivato il giorno 16 gennaio, e per tutti i giorni a seguire, il servizio in atto il giorno dell’arresto del Riina e nel non avere comunicato tale decisione all’Autorità Giudiziaria; dall’altro, nel fatto che il soggetto beneficiato sia venuto ad essere non una persona fisica ma la stessa “mafia”, nella sua dimensione collettiva e strutturale, venendo così a coincidere con quello oggetto dell’ulteriore finalismo previsto dall’aggravante a dolo specifico ex art. 7 L. n. 203/91.
Tralasciando quest’ultimo profilo, che verrà ripreso in punto di esame del dolo degli imputati, deve preliminarmente rilevarsi che, come anticipato nelle precedenti argomentazioni svolte in punto di diritto, la natura omissiva della condotta contestata non osta alla configurabilità del favoreggiamento, sia perché l’ampia locuzione di “aiuto” di cui all’art. 378 C.P. è idonea a ricomprendere qualsivoglia comportamento positivo o negativo, sia perché è rinvenibile, nella fattispecie, un preciso obbligo di garanzia in capo agli imputati, quali organi di polizia giudiziaria, di impedire l’evento pericoloso ex art. 40 cpv. C.P..
Quanto alle caratteristiche dell’elemento oggettivo del reato, la norma – come già detto - richiede solo il pericolo di lesione del bene protetto, e cioè prescinde dalla verificazione di un effettivo sviamento od intralcio alle indagini, occorrendo solo che la condotta, sulla base di una valutazione ex ante da condursi tenendo conto di tutti gli elementi che erano a conoscenza del soggetto agente, o comunque conoscibili secondo criteri di ordinaria diligenza, si presentasse idonea a produrre un tale risultato.
Anche da questo punto di vista, la vicenda in oggetto presenta indubbie particolarità, in quanto il potenziale vantaggio procurato al sodalizio mafioso dall’abbandono del sito di via Bernini può ipotizzarsi sotto diverse forme.
Come dispersione di prezioso materiale investigativo, può avere impedito l’individuazione di altre persone, intranee o fiancheggiatrici dell’organizzazione, che ivi erano citate o alle quali sarebbe stato possibile risalire; può avere consentito all’associazione la regolare prosecuzione dei suoi affari illeciti, estorsioni, appalti, traffico di stupefacenti, che invece avrebbero potuto essere individuati e colpiti dalle forze dell’ordine; può avere impedito l’acquisizione di informazioni rilevanti ai fini delle indagini in corso, quali quelle sulle stragi di via Capaci e di via D’Amelio commesse nell’estate precedente.
Come omessa osservazione visiva del cd. “covo”, infine, potrebbe avere direttamente agevolato qualche latitante che vi si fosse recato indisturbato, come ad esempio Leoluca Bagarella nell’intento di prelevare la sorella, moglie del Riina.
Il rilievo che l’istruzione dibattimentale non abbia consentito di provare l’esistenza di documenti in casa del Riina, od abbia addirittura escluso che si sia recato in via Bernini il suddetto Bagarella, non vale per negare che gli esiti sopra prospettati fossero pienamente possibili, secondo massime di esperienza, e perfettamente prevedibili dagli imputati.
La posizione apicale del Riina, ai vertici dell’organizzazione criminale, ben poteva far ritenere che lo stesso conservasse nella propria abitazione un archivio rilevante per successive indagini su “cosa nostra” e, tenuto conto che la di lui famiglia era rimasta in via Bernini, poteva di certo ipotizzarsi che altri sodali, aventi l’interesse a mettersi in contatto con la stessa, vi si recassero.
Al di là di queste argomentazioni di carattere logico, il fatto che il Riina fosse stato trovato, al momento del suo arresto, in possesso di diversi “pizzini”, ovvero di biglietti cartacei contenenti informazioni sugli affari portati avanti dall’organizzazione, con riferimento ad appalti, alle imprese ed alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore preciso elemento, in questo caso di fatto, che vale a rendere la condotta contestata agli imputati oggettivamente idonea ad integrare il reato.
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