Emerge l'impossibilità concreta di stabilire con certezza la consistenza della comunione massonica di Palazzo Giustiniani, nonché di avere dati certi sulle affiliazioni massoniche di molti iscritti alla Loggia P2, perché non è stata trovata in possesso di tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa, sulla tipologia del registro dei soci nelle società commerciali
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2 presieduta da Tina Anselmi
Il discorso sinora svolto conduce all'univoca conclusione che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare: a) autentiche: in quanto documento rappresentativo della organizzazione massonica denominata Loggia P2 considerata nel suo aspetto soggettivo; b) attendibili: in quanto, sotto il profilo dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti riscontri relativi ai dati contenuti nel reperto.
Conclusivamente la risposta all'iniziale quesito circa la veridicità complessiva del pie di lista, di cui la Commissione doveva farsi carico, non può che essere ampiamente affermativa, in conformità alle molteplici e persuasive ragioni fin qui illustrate, con la conseguenza che «la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2» — cui si riferisce la legge istitutiva — si identifica quanto meno con il dato numerico e qualitativo del complesso degli iscritti.
Si deve naturalmente ribadire, a tal punto, riprendendo il discorso già accennato in apertura di capitolo, come esuli dai compiti della Commissione ogni e qualsiasi analisi di responsabilità a livello individuale, restando confinate le funzioni di una Commissione di inchiesta parlamentare all'accertamento di situazioni e responsabilità, trascendenti i singoli accertamenti di innocenza o di colpevolezza.
Avuto riguardo infine alle competenze proprie della Commissione che la legge istitutiva finalizza all'accertamento della consistenza della Loggia P2 ed alla valutazione del suo rilievo politico, rimane irrilevante la eventuale abusiva menzione di qualcuno che con Gelli abbia simpatizzato e non sia stato ritualmente affiliato alla loggia.
Il complesso contesto di documenti, nell'ambito del quale le liste abbiamo visto si inseriscono con puntuale riscontro, consente di affermare come il margine di dubbio è da circoscrivere a coloro che risultano menzionati nella lista e per i quali non si rinvengono ulteriori riscontri dell'appartenenza alla loggia né di attività in qualche modo riconducibili alla stessa.
Rilievo questo che, a prescindere dalla estrema esiguità dei casi, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare sicuramente insufficiente a smentire l'attendibilità generale dell'intero compendio documentale sequestrato al Gelli, dal quale ha preso le mosse l'inchiesta parlamentare.
Dovere di questa Commissione era esprimere, in termini di ragionevole convincimento basato su prove, su concordanti elementi indiziari e sulle argomentazioni logiche che da tale quadro si possono trarre un giudizio complessivo di attendibilità, al quale la Commissione ritiene doveroso aggiungere che l'ipotesi che singoli casi possano sfuggire in via di eccezione alla affermazione di principio non può certo essere esclusa, poiché la sfortunata coincidenza di un accumularsi di indizi fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile anche se statisticamente improbabile.
Il problema della veridicità degli elenchi va tenuto distinto dal problema dell'appartenenza alla massoneria degli iscritti alla Loggia P2, e proprio equivocando sui termini di tale discorso la generalizzata linea difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari e giudiziari da parte degli affiliati è stata quello o di negare in toto ogni forma di iscrizione o di affermare che essi ritenevano di affiliarsi alla massoneria e non ad una sua loggia retta da regime particolare, in essa ricompresa.
Bisogna premettere in proposito il rilievo proposto dal Commissario Gabbuggiani relativo alla provenienza degli affiliati alla Loggia P2, che la documentazione in nostro possesso ci mostra reclutati anche presso comunioni massoniche diverse da quella di Palazzo Giustiniani.
L'esistenza comprovata di logge coperte presso le famiglie di minor rilievo e la contemporanea iscrizione di alcuni soggetti presso più organizzazioni ci mostra un aspetto peculiare della Loggia P2, che veniva in un certo senso a porsi come la struttura più qualificata di questo variegato mondo sommerso. L'individuazione di questa complessa realtà complica peraltro l'analisi delle posizioni singole. Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione ha effettuato due operazioni di sequestro di documenti, acquisendo le schede di tutti gli iscritti alle comunioni di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù.
La conoscenza dei dati sia globali sia analitici che ne è seguita non consente peraltro di risolvere in via definitiva il complesso problema, i cui termini vanno chiariti adeguatamente sulla scorta della ricostruzione effettuata nel capitolo precedente. Si è dovuto infatti constatare che in entrambe le organizzazioni non esiste una forma di tenuta dei registri degli iscritti tale da consentire di affermare con certezza se una persona data sia o meno appartenente a quelle comunioni.
Centrando il discorso sulla famiglia di Palazzo Giustiniani (ma in termini del tutto analoghi esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù) si è riscontrato che gli iscritti venivano nominativamente classificati in appositi schedari con schede mobili non numerate in ordine progressivo, né secondo altro criterio che garantisse la non alterabilità del metodo adottato.
Ad un successivo livello di analisi e sulla scorta di informazioni pervenute in possesso della Commissione si è appurato che agli affiliati viene attribuito al momento dell'iscrizione un numero progressivo che distingue il brevetto massonico consegnato singolarmente ad ogni iscritto. È questo l'unico documento, al di là anche della tessera di appartenenza, che attribuisce la qualifica di massone e che come tale viene internazionalmente riconosciuto.
La Commissione avendo avuto notizia dell'esistenza di registri contenenti le varie progressioni dei numeri di brevetto, la cui esistenza è anche logicamente deducibile, ha provveduto ad una seconda ispezione che ha dato risultati non apprezzabili perché, non solo dei registri in parola è stata negata l'esistenza, ma in loro sostituzione sono stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni anni recenti, in serie non completa perché alcuni risultavano mancanti ed in loro vece era inserita la notazione: «consegnati alla Loggia P2».
Dalla narrativa di questi fatti emerge l'impossibilità concreta di stabilire con certezza, ai fini della nostra indagine, la consistenza della comunione massonica di Palazzo Giustiniani, nonché di avere dati certi sulle affiliazioni massoniche di molti iscritti alla Loggia P2, perché non è stata trovata in possesso di tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa, sulla tipologia del registro dei soci nelle società commerciali.
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