Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza d'appello su Marcello Dell’Utri, del presidente del tribunale Raimondo Loforti, giudici Daniela Troja e Mario Conte


Affrontando il tema oggetto del giudizio di rinvio, deve in primo luogo esaminarsi la condotta tenuta da Dell 'Utri in seguito al suo allontanamento da Silvio Berlusconi e la sua assunzione alle dipendenze dell'imprenditore Filippo Alberto Rapisarda, periodo in ordine al quale la Corte di Cassazione ha rinvenuto un "vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso (pag.112). Tanto premesso deve essere evidenziato, seguendo le considerazioni della Suprema Corte nella sentenza di annullamento (pag. 116) e in linea con altre pronunce dello stesso giudice di legittimità (v. anche Cass. 10 maggio 2007, n. 542) che il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso è un reato permanente, un reato cioè in cui " l'agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica ed anche di mantenerla volontariamente nonché di rimuoverla così dando luogo egli stesso (...) alla riespansione del bene giuridico compresso", pag. 117).

Detto bene giuridico - costituito dall'integrità dell'ordine pubblico - nel caso in esame è stato violato allorché Dell'Utri ha promosso e propiziato quel patto concluso nel 1974 tra Berlusconi, costretto a pagare somme di denaro rilevanti a "cosa nostra" e la stessa associazione che, con tali sicuri e lauti guadagni, ha esteso la propria forza economica ed il proprio potere sostituendosi a sistemi di tutela istituzionali. Deve qui precisarsi dunque che fintantoché il concorrente esterno ha protratto volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha voluto e di cui si era fatto garante presso i due poli ai quali si è fatto più volte cenno (Berlusconi da un parte e "cosa nostra" dall'altra) si è manifestata la permanenza del reato posto in essere.

Il dies a quo del reato di concorso esterno è stato individuato - in modo del tutto condivisibile - dalla Suprema Corte nella "realizzazione dell'accordo mafia- imprenditore" ed "era destinato a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti che l'imputato teneva in esecuzione dell'accordo (...), sempre owiamente restando impregiudicata l'analisi de/l'atteggiamento psicologico" (argomento sul quale si ci soffermerà in seguito).

La Corte di Cassazione, seppur evidenziando che la Corte d'Appello con la sentenza annullata, "in linea di principio" uniformandosi ali' orientamento testè richiamato, aveva ancorato la cessazione del concorso esterno di Dell 'Utri al 1992 e cioè alla data di effettuazione degli ultimi pagamenti da parte di Berlusconi alla mafia tramite Dell 'Utri in esecuzione del patto di protezione, ha poi precisato che il suddetto giudice non aveva tenuto conto o comunque non aveva motivato sulle ragioni in base alle quali una prima fase di cessazione della condotta in esame non poteva essere individuata nel periodo 1978- 1982 durante il quale Dell'Utri non era rimasto più alle dipendenze del Berlusconi, soggetto in favore del quale il patto con la mafia era stato stipulato.

Questo giudice del rinvio quindi - in relazione al periodo suindicato (1978-1982) dovrà colmare detta lacuna "ove ricorrano gli elementi, con specifiche indicazioni di quale sia stato il comportamento, nel periodo, da parte di Dell 'Utri, non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con Berlusconi, rapporti che non provano l'intromissione di Dell 'Utri in affari penetranti per la vita dell'imprenditore dal quale si era allontanato atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti materialmente dunque anche ad opera di terzi a partire dal 1978 "(pag. 118).

In relazione al protrarsi di detti pagamenti da Berlusconi a "cosa nostra" nel periodo successivo al ritorno di Dell'Utri nell'area imprenditoriale berlusconiana, la motivazione della Corte d'Appello - dal punto di vista oggettivo - essendo logica e congrua aveva superato il controllo di legittimità, "richiedendo invece una opportuna chiarificazione solo se si sia trattato di un prosecuzione senza soluzione di continuità dopo l'allontanamento di Dell'Utri ovvero di una ripresa dopo un 'interruzione".

Questo passaggio della sentenza induce a fare una considerazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che era stato correttamente individuato dai giudici di merito il fatto oggettivo che Berlusconi, dopo il ritorno di Dell'Utri all'interno della propria area imprenditoriale, abbia versato a "cosa nostra" ingenti somme di denaro e ciò fino al 1992 data in cui è stato accertato l'ultimo pagamento; oggetto di esame demandato a questo giudice di rinvio è solo l'esame dell'elemento soggettivo dell'imputato.

Questo Collegio dovrà verificare se s1 sia trattato di una prosecuzione di pagamenti, senza soluzione di continuità, ovvero se vi sia stata un'interruzione durante il periodo di attività lavorativa svolta presso Rapisarda e poi una successiva ripresa al momento del ritorno di Dell'Utri dall'amico Berlusconi. Sarà necessario, in altri termini verificare - propno per la riconosciuta natura permanente del reato di concorso esterno - se Dell 'Utri, nel periodo in cui è stato alle dipendenze di Rapisarda, abbia palesato condotte che abbiano manifestato una sua precisa volontà di allontanarsi non solo dall'attività imprenditoriale berlusconiana, ma anche e soprattutto da quel contesto mafioso criminale con il quale era sceso a patti, favorendo un accordo che, se da un lato aveva garantito all'imprenditore amico protezione, dall'altro aveva rafforzato e conservato il sodalizio mafioso. E' stato già rilevato che la condotta che ha espresso il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo dell'imputato è stato quello di mediare tra gli interessi di esponenti di spicco di cosa nostra e Berlusconi, favorendo la conclusione dell'accordo milanese del 1974.

I rapporti con tali esponenti di "cosa nostra" (Stefano Bontate, Mimmo Teresi, Gaetano Cinà e Vittorio Mangano), protagonisti dell'accordo milanese che ha sancito l'inizio della condotta di concorso esterno per l'imputato, non rientrano tra le "relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee tuttavia ali 'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa" ( SS.UU Cass. 12 luglio 2005, 33748, Mannino). Tali rapporti con i soggetti appena citati sono stati ritenuti penalmente rilevanti e significativi. Sono stati invero i rapporti con costoro che hanno consentito di attribuire a Dell 'Utri la veste di concorrente esterno ed è proprio all'associazione mafiosa di cui i soggetti appena citati facevano parte, con ruoli diversi, che Dell'Utri ha fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che ha avuto l'effettiva rilevanza causale ai fin della conservazione e del rafforzamento delle capacita operative di "cosa nostra".

Orbene, deve rilevarsi che la disamina delle condotte tenute da Dell'Utri ha dimostrato, a parere del Collegio (che poi si soffermerà anche sulla effettività della prosecuzione dei pagamenti in favore di "cosa nostra" anche durante detto periodo) che, malgrado Dell 'Utri avesse deciso di lasciare Berlusconi e fosse andato a lavorare con Rapisarda in contesto imprenditoriale del tutto differente, non ha mai interrotto i suoi rapporti con i soggetti mafiosi, intranei a "cosa nostra", con cui aveva agito in precedenza. Dell'Utri, in altre parole, non ha mai cessato la sinergia con quei partecipi interni a "cosa nostra" che lui - seppur a fronte di accertati rapporti - ha sempre negato di conoscere (Teresi e Bontate) o con cui aveva rinnegato di avere avuto legami di amicizia ( Mangano) o con i quali ha affermato di avere condiviso nient'altro altro se non una comune passione per il calcio ed un'amicizia dai profili affatto illeciti (Cinà).

Quella sinergia è proseguita anche dopo il suo allontanamento da Rapisarda e si è interrotta (attenendosi al limite segnato dal decisum della Suprema Corte) nel 1992 e ad essa - per i motivi che saranno spiegato in seguito- sono stati sempre coniugati i pagamenti di Berlusconi di somme di denaro alla stessa consorteria mafiosa. Appare necessario - al fine di spiegare l'irrilevanza che per Dell’Utri ha avuto il periodo di lavoro con Rapisarda nei suoi comportamenti nei confronti dei soggetti che con lui avevano concluso il patto del 1974 – prendere le mosse dalla genesi del suo rapporto di lavoro con Filippo Alberto Rapisarda.

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