- Il Tribunale di Napoli ha sospeso la delibera con cui nell’agosto 2021 era stato modificato lo statuto del M5S, poiché non adottata secondo le regole vigenti all’epoca, e di conseguenza quella con cui Giuseppe Conte era stato eletto alla presidenza.
- Il M5S, anziché far partecipare all’assemblea tutti gli iscritti, come disposto dalla regola per la modifica dello statuto, ha escluso gli iscritti da meno di sei mesi, in base alla regola per le “consultazioni”. Con il venire meno del nuovo statuto torna la “Piattaforma Rousseau”, prevista dallo statuto precedente.
- Secondo qualcuno i tribunali non dovrebbero ingerirsi nelle dinamiche interne ai partiti. Ma questi ultimi sono assoggettati alla disciplina del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute, che consente a qualunque associato l’impugnabilità delle relative delibere, con il ricorso ai tribunali.
«A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha sospeso, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021». Così Beppe Grillo, via social, ha sintetizzato la pronuncia con cui i giudici hanno disposto la sospensione della decisione con cui era stato modificato lo statuto del Movimento Cinque stelle e, di conseguenza, quella con cui Giuseppe Conte era stato eletto alla presidenza. L’ordinanza, che ha un indubbio impatto sul piano politico, necessita di chiarimenti su quello del diritto.
L’ordinanza del tribunale
Come si legge nella pronuncia, la delibera assembleare del 3 agosto 2021, che è intervenuta sullo statuto del M5s, «è stata adottata in assenza del quorum richiesto dalla disciplina applicabile» a tale data. Infatti, ai sensi dello statuto vigente all’epoca (art. 6), in prima convocazione l’assemblea indetta per la modifica poteva deliberare soltanto con la partecipazione della maggioranza assoluta degli iscritti, senza alcun limite temporale di iscrizione.
La medesima norma prevedeva la possibilità che la partecipazione fosse consentita soltanto agli iscritti da più di 6 mesi, ma ciò avrebbe richiesto un «regolamento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del comitato direttivo». Invece – afferma il tribunale di Napoli – il M5s ha ristretto la partecipazione senza queste cautele procedurali poiché, anziché applicare la regola per la modifica dello Statuto (art. 6), ha seguito quella per le “consultazioni” (art. 4), che semplicemente escludeva gli iscritti da meno di sei mesi e non comportava il rispetto di altri paletti.
Secondo il Tribunale, la differenza fra le disposizioni statutarie sulle “consultazioni” e quelle sulle assemblee degli associati per la modifica dello statuto – con l’iter dettato per le deroghe a queste ultime, cioè la «predisposizione di una preventiva cornice regolamentare» attraverso il coinvolgimento del comitato di garanzia e del comitato di direttivo - era giustificata in ragione della «diversa e più rilevante incidenza che le decisioni prese in quest’ultima sede possono avere rispetto alla vita dell’associazione».
Il fatto di non aver seguito la procedura prevista ha fatto sì che all’assemblea del 3 agosto 2021 partecipassero 113.894 iscritti da più di sei mesi, invece dei 195.387 associati iscritti alla data dell’assemblea. Ciò ha comportato l’illegittima esclusione di un numero rilevante di aventi diritto.
L’invalidità della delibera con cui l’associazione M5s è intervenuta sullo statuto comporta, di conseguenza, che sia invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente, Giuseppe Conte. Lo statuto in vigore prima della modifica giudicata illegittima «non prevedeva la figura del presidente quale organo dell’associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie».
La sospensione cautelare
I giudici hanno deciso che le delibere del Movimento «con cui è stato modificato il suo statuto e subito dopo nominata la neonata figura di presidente» vadano sospese in attesa dell’esito del giudizio di merito. La sospensione cautelare si fonda su “gravi motivi”.
Secondo il Tribunale «la persistente efficacia della delibera che ha illegittimamente modificato l'ordinamento dell’associazione così come la permanenza in carica di un organo invalidamente nominato risultano dei pregiudizi molto rilevanti per la stabilità della stessa organizzazione associativa». Rispetto a questi pregiudizi, non può ritenersi prevalente «un assunto interesse alla “attuale” stabilità dell’ente se ciò si fonda su comportamenti che risultano contrari alle regole che fondano l’esistenza dell’associazione».
La nota del M5s
In una nota, il M5s afferma che l’interpretazione del Tribunale circa la norma applicabile alla partecipazione all’assemblea «contrasta la prassi consolidata nelle votazioni seguita dal Movimento e un indirizzo che mirava a scongiurare che la comunità fosse infiltrata da cordate organizzate ad hoc al fine di alterare le singole votazioni».
Appare singolare che, dopo aver ingabbiato il proprio funzionamento in una serie di regole minuziose, il M5s richiami la prevalenza della prassi sulle regole stesse. La nota aggiunge che il Movimento aveva già in programma la convocazione di un'assemblea per sottoporre al voto alcune modifiche statutarie, e in quell’occasione proporrà «agli iscritti - anche con meno di sei mesi di anzianità - la ratifica delle delibere sospese in via provvisoria». In tale sede il M5s farà bene a rispettare i paletti procedurali aggirati nell’agosto 2021.
Il ruolo di Rousseau
Resta un problema: il venire meno delle delibere citate, quindi del nuovo statuto, fa tornare la “piattaforma Rousseau”. Come spiegato in un articolo del luglio scorso, infatti, lo statuto precedente del M5S prevedeva che la consultazione telematica degli iscritti dovesse avvenire mediante tale infrastruttura. Il tema è affrontato dal Tribunale in un breve passaggio: ai fini della decisione assunta, non ha rilievo la «potenziale insorgenza di problematiche di ordine tecnico connesse al funzionamento della pregressa “piattaforma”, trattandosi di eventuali aspetti di carattere meramente operativo suscettibili di svariate possibili soluzioni la cui individuazione resta concretamente riservata agli organi della associazione».
Spetta al M5s risolvere il nodo della struttura informatica da utilizzare, con la conseguente necessità del trasferimento dei dati degli iscritti, che nel frattempo erano stati spostati su una nuova piattaforma.
Il Tribunale e la Costituzione
Secondo qualcuno i tribunali non dovrebbero ingerirsi nelle dinamiche organizzative interne ai partiti. Ma partiti e movimenti politici sono associazioni non riconosciute, quindi soggetti alle relative, e scarne, norme civilistiche. Ed è la stessa disciplina del Codice civile (art. 23) a consentire che qualunque associato agisca per l’annullamento delle deliberazioni adottate in violazione dello statuto dell’associazione, con il ricorso ai tribunali.
Ciò è previsto non solo a tutela dell’interesse dell’associato, in relazione a un qualche pregiudizio che egli lamenti, ma anche a tutela dell’interesse dell’associazione al suo regolare funzionamento.
Del resto, non è mai stata data “attuazione” all’art. 49 della Costituzione – che configura i partiti come associazioni libere di cittadini, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale - mediante una disciplina della loro organizzazione.
Pertanto, come affermato da Giovanni Maria Flick, giudice emerito della Corte costituzionale, oggi la situazione dei partiti è paragonabile a quella di associazioni “bocciofile”. E chissà se all’attuale crisi dei partiti stessi non concorra anche questo elemento.
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