Il decreto legge deliberato il 5 gennaio dal governo si è materializzato sulla Gazzetta ufficiale nella notte tra i 7 e l’8 gennaio, “col favore delle tenebre”. Un atto normativo esiste quando è pubblicato in Gazzetta, e questo decreto sarebbe dovuto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Invece, è entrato in vigore il giorno stesso, cioè l’8, anche se formalmente la Gazzetta porta la data del 7.

Indizi di “contizzazione”

Oltre al “favore delle tenebre”, si rinvengono indizi di una progressiva adozione del metodo “contiano” anche sul piano regolatorio. Basterebbe citare la frenetica adozione di decreti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro (4 in 21 giorni), come avveniva con i Dpcm, e la confusione normativa conseguente. E non solo.

Ad esempio, il nuovo decreto legge consente solo ai possessori di green pass (base) di accedere – tra gli altri – a uffici postali o bancari, nonché ad attività commerciali, fatti salvi i servizi necessari ad assicurare il «soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», da individuare con Dpcm «entro quindici giorni» dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Questa data è il 1° febbraio 2022, ma se il Dpcm sarà emanato in data diversa, varrà la data di efficacia del Dpcm, che così prevarrà su quella del decreto legge, fonte di rango superiore.

Peraltro, si suppone che attività e servizi essenziali saranno individuati dal citato Dpcm mediante codici Ateco, come durante alcune fasi del lockdown dell’èra Conte. Inoltre, forse il governo non ha ben valutato la concreta “fattibilità” di verifiche di green pass in uffici pubblici ove l’accesso sia libero e il personale non sufficiente per svolgere anche compiti di controllo. La mancanza di analisi preventiva degli impatti delle norme continua a essere una costante di ogni esecutivo.

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Obbligo vaccinale

Com’è noto, il nuovo decreto istituisce un obbligo di vaccino per gli over 50, che riguarda le tre dosi previste. Il decreto fissa la relativa sanzione in 100 euro, disciplinando anche il complesso processo di accertamento. I controlli saranno effettuati incrociando i dati in possesso del ministero della Salute, attraverso il Sistema tessera sanitaria, con quelli dell’Agenzia delle entrate riscossione (AdeR).

L’Agenzia invierà un avviso di avvio del procedimento sanzionatorio a quelli che risultino non vaccinati, i quali avranno 10 giorni per produrre certificazioni di insussistenza dell’obbligo. Le aziende sanitarie (Asl), a propria volta, avranno 10 giorni di tempo per verificare le certificazioni.

In caso di mancato riscontro delle Asl entro tale termine, la procedura sanzionatoria andrà avanti, con avviso di addebito agli inadempienti. È una procedura macchinosa, caratterizzata da termini brevissimi, nonché perentori, sul cui rispetto si nutre qualche dubbio, e che potrà comportare ricorsi “burocratici” dall’esito indefinito.

Dal mese di luglio si è in attesa di un Dpcm che disciplini il trattamento in modalità digitale delle certificazioni di esenzione, anche per tutelare la privacy dei loro titolari. Se tale modalità fosse stata implementata, probabilmente si sarebbe potuto evitare di porre a carico dei cittadini l’onere di produrre tali certificazioni in formato cartaceo, con relativa perdita di energie e tempo.

Come accade spesso, il privato deve supplire alle carenze dello stato, con i costi che ciò comporta. Peraltro, con la descritta procedura di accertamento, l’AdeR saprà quali cittadini sono in una situazione di fragilità tale da essere esentati dal vaccino. Ciò – se pur legittimo – è inquietante, specie a fronte del progressivo allentamento dei paletti a tutela della riservatezza dei dati personali.

Non è chiaro se la sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo sia una tantum, cioè si applichi una sola volta, ovvero se, dato che gli elenchi dei soggetti tenuti all’obbligo saranno periodicamente aggiornati, anche per verificare i nuovi entrati nella fascia di età interessata, si potrà irrogare a ogni accertamento.

Per le vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica c’è una circolare del ministero della Salute del 2017, la quale specifica che la sanzione è applicata in un’unica soluzione, e non all’inizio di ogni anno scolastico, fino a quando la vaccinazione non sia effettuata.

Un chiarimento mediante circolare ministeriale sarebbe opportuno anche per la vaccinazione anti Covid, dato che alcuni esponenti del governo non sono stati in grado di fornire delucidazioni.

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L’incoerenza delle sanzioni

L’esame dei profili sanzionatori del nuovo decreto mostra profili di incoerenza. A fronte di un obbligo vaccinale di considerevole portata, è stata disposta una sanzione pecuniaria di importo irrisorio per molti – 100 euro è il “prezzo” del non vaccinarsi – quindi dal valore poco afflittivo e, di conseguenza, dalla scarsa efficacia deterrente. Invece, l’inadempienza all’obbligo di green pass rafforzato potrà privare il lavoratore over 50 dei mezzi di sussistenza derivanti dalla sua retribuzione. La sproporzione fra le due sanzioni è notevole.

La mancata vaccinazione potrà avere effetti pesanti pure per i non lavoratori, di qualunque età, sempre in funzione del super green pass: quest’ultimo, condizione per accedere a qualunque mezzo di trasporto, comporta la limitazione indiretta di diritti essenziali, qual è ad esempio quello all’istruzione o alla salute.

In altre parole, un non vaccinato, cui è vietato prendere un autobus, non potrà nemmeno andare a scuola o in ospedale. L’onere vaccinale appare sproporzionato rispetto allo scopo, perché può intaccare completamente – e non soltanto circoscrivere – diritti fondamentali.

Il problema è particolarmente importante per chi vive nelle piccole isole o in borghi sperduti. L’ordinanza del ministro della Salute che, il 9 gennaio scorso, ha previsto il green pass base per gli spostamenti dalle isole, determinati da motivi di istruzione o salute, fino al 10 febbraio, è una toppa transitoria, che comunque penalizza quelli che non possono sostenere il costo del tampone.

Insomma, chi può permettersi il lusso di mezzi privati continuerà a esercitare alcuni dei diritti tutelati costituzionalmente, a differenza di chi quel lusso non ce l’ha. Peraltro, il governo “tira dritto” sulle scuole, che vanno frequentate il più possibile in presenza – questa è la “ratio” delle nuove regole – e poi preclude agli studenti non vaccinati di poterci andare con i mezzi pubblici. Ennesimo profilo di incoerenza.

cecilia fabiano

Informativa

Infine, con l’obbligo vaccinale, andranno modificati i moduli del cosiddetto “consenso informato”. La legge, e non il consenso, è ora la base della vaccinazione per gli over 50. Va predisposta un’apposita informativa, perché il diritto di conoscere ogni dato sul trattamento somministrato resta comunque.

Detto ciò, la firma del modulo di consenso informato, anche in presenza di un obbligo vaccinale, non rappresenta uno scarico di responsabilità verso lo stato: opera in ogni caso la legge sull’indennizzo per i danni permanenti da vaccinazioni obbligatorie.

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