- Tra le sentenze su cui la procura di Padova fonda l’impugnazione di atti di nascita relativi a figli di due donne, nati con fecondazione eterologa praticata all’estero, c’è quella del dicembre 2022 con cui la Cassazione ha vietato che sull’atto sia indicato il genitore non biologico. Ma tale sentenza riguarda la gestazione per altri, non l’eterologa.
- L’impugnazione non si basa nemmeno sulla circolare del Viminale che ha recepito il principio di tale sentenza. La procura mostra solerzia maggiore rispetto a Piantedosi. Il ministro è intervenuto sulle trascrizioni da fare in futuro. La procura impugna trascrizioni fatte dal 2017, cioè nel passato.
- A chi dice che la procura ha applicato la legge, serve replicare che non c’è una legge, ma un vuoto legislativo che genera caos. E non c’è legge che oggi protegga i minori vissuti per anni sapendo di avere due genitori, i quali ora si trovano sprovvisti non solo di uno dei due, ma pure dei diritti che quel genitore poteva garantire.
Ha provocato forti reazioni l’impugnazione, da parte della procura della Repubblica di Padova, dell’atto di nascita relativo alla figlia di due donne, nata tramite fecondazione eterologa praticata all’estero. La procuratrice, Valeria Sanzari, ha chiesto al tribunale la rettifica dell’atto, registrato nel 2017: in particolare, la cancellazione del nome della madre non biologica e del suo cognome da quello attribuito alla minore. Altri 32 bambini, nella stessa situazione, hanno subito uguale trattamento.
Sulla vicenda serve mettere alcuni punti fermi, partendo da una circostanza: la richiesta della procura non è effetto della circolare del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del gennaio scorso, che concerne la trascrizione di atti di nascita a seguito di gestazione per altri (Gpa). Nel caso di Padova, la bambina è nata da fecondazione eterologa, tecnica del tutto diversa.
La fecondazione eterologa
La legge italiana consente l’accesso alla eterologa a coppie formate da soggetti di sesso diverso, con patologie di sterilità o di infertilità che non possono essere risolte. Per aggirare l’ostacolo, coppie dello stesso sesso ricorrono a questa pratica andando in stati dove essa non è vietata.
Per diversi anni, gli ufficiali di stato civile in Italia hanno trascritto atti di nascita con l’indicazione di entrambi i componenti della coppia omoaffettiva. Sulla stessa linea si è posta la giurisprudenza. Ad esempio nel 2016 la Cassazione ha ammesso la trascrizione di un atto straniero relativo alla nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto.
Successivamente, la Cassazione è sembrata mutare orientamento, negando il riconoscimento del minore, nato da eterologa, da parte del genitore d’intenzione, vale a dire la persona legata al genitore biologico. Tuttavia in questi casi, a differenza di quello del 2016, il bambino era nato in Italia, e non all’estero, per cui andava applicata la legge italiana, che considera madre soltanto colei che ha partorito.
La circolare di Piantedosi
Nel dicembre 2022, la corte di Cassazione ha negato al padre non biologico il riconoscimento della genitorialità derivante da Gpa effettuata all’estero, motivandola con la «legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata», in quanto contraria all'ordine pubblico.
Riconoscere automaticamente come genitore chi sia privo di legame biologico con il bambino ratificherebbe «in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante». Per la Cassazione, il diritto del bambino all’attestazione, anche giuridica, del legame affettivo con il genitore d’intenzione può essere soddisfatto mediante l’adozione «in casi particolari».
A seguito di questa sentenza, il ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti una circolare con cui, riportando le conclusioni della Cassazione, li ha invitati a «fare analoga comunicazione ai sindaci, al fine di assicurare una puntuale e uniforme osservanza» di quanto disposto dai giudici.
Quindi, il divieto di trascrizione di cui alla circolare del ministro dell’Interno, così come la sentenza della Cassazione che ne è alla base, non riguarda i bambini nati da eterologa, quindi i figli di due madri, ma solo i nati da Gpa. Anzi, l’eterologa viene citata dai giudici per rimarcare le differenze tra tale tecnica, nella quale la madre è la donna che porta a termine la gravidanza, e la maternità surrogata, che lederebbe la dignità della donna, in quando una estranea alla coppia «presta il proprio corpo per partorire un bambino non per sé ma per un'altra persona».
La procura di Padova
La richiesta della procura solleva diversi dubbi. Tra le sentenze su cui la procuratrice basa l’impugnazione c’è quella – sopra citata – della Cassazione del dicembre 2022. Ma tale sentenza attiene alla Gpa e non all’eterologa, cui è ricorsa la coppia nel caso di Padova. In secondo luogo, la procuratrice sembra non considerare che la legge sancisce, pure in caso di eterologa effettuata in violazione del divieto previsto, che «il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento». In altre parole, il minore va sempre tutelato, riconoscendogli due genitori, anche quando la fecondazione sia praticata illegalmente.
Inoltre, la considerazione secondo cui «la giovane età della bambina esclude che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla sua vita sociale» appare immotivata, prescindendo da una valutazione in concreto della situazione della minore, effettuata da specialisti, come sarebbe necessario.
Infine, siccome l’impugnazione non è conseguenza della circolare del Viminale, come spiegato, è singolare il tempismo con cui la procuratrice è intervenuta, e con una solerzia maggiore rispetto a Piantedosi. La circolare di quest’ultimo riguarda le trascrizioni, in caso di Gpa, da fare in futuro. Mentre la procuratrice interviene su trascrizioni, in caso di eterologa, fatte dal 2017, cioè nel passato.
Cosa succede ora
Se il tribunale dovesse accogliere la richiesta della procuratrice, la madre non biologica potrebbe iniziare il percorso dell’adozione in casi particolari. Ed è la via indicata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che il 22 giugno scorso ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia, relativi all’impossibilità di trascrivere atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati usando la maternità surrogata. Né la Cassazione né la Corte europea paiono considerare la sentenza con cui la Corte costituzionale, nel 2021, ha affermato che questo tipo di adozione, pur costituendo «una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa», non è «del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali».
Ad esempio, essa richiede «il necessario assenso del genitore biologico (...), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia». Inoltre, se il genitore non biologico, che si è assunto l’impegno di provvedere al bambino, cambiasse idea, il minore non potrebbe tutelarsi. Nel periodo necessario a ottenere l’adozione “speciale”, il bambino non è giuridicamente tutelato rispetto al secondo genitore quanto a cognome, mantenimento, cura, successione. La Corte ha esortato il legislatore a provvedere alla «indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore». Ma il legislatore resta inerte.
Dunque, a chi dice che la procura di Padova ha agito in base alla legge, bisogna replicare che, al contrario, c’è un vuoto legislativo che genera caos. Negli anni scorsi diversi tribunali di merito avevano avallato la scelta dei sindaci di consentire l’indicazione sull’atto di nascita di genitori dello stesso sesso. Ora si va in senso opposto, come dimostra il caso di Padova, e non solo.
Il 23 giugno, il tribunale di Milano ha eliminato l’indicazione del padre non biologico dall'atto di nascita del figlio di una coppia di uomini, nato con maternità surrogata. Mentre, per eliminazione del nome della madre non biologica dagli atti relativi ai figli di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita, i giudici hanno affermato che serve un altro procedimento per la «rimozione dello stato di figlio».
In questo caos, non c’è una legge che tuteli il bambino durante il tempo che serve per l’adozione speciale. E non c’è una legge che oggi protegga i minori di Padova, nonché altri nella stessa situazione, vissuti per anni sapendo di avere due genitori, i quali ora si trovano all’improvviso sprovvisti non solo di uno dei due, ma pure dei diritti che tale genitore poteva garantire. Non basta la non meglio precisata “sanatoria” ipotizzata da Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia: serve una legge.
Il «preminente interesse del minore», principio sancito in convenzioni internazionali, è il grande assente nella vicenda di Padova, come nelle altre cui si è fatto cenno. Peccato che, per chi sta incidendo sulle vite altrui, esso paia non contare.
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