Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Dopo la prima serie dedicata alla sentenza della corte d’assise di Bologna che ha condannato all’ergastolo Paolo Bellini per la strage di Bologna, il Blog mafie pubblica una seconda serie che si concentra sul ruolo dei mandanti


Si è visto come la somma di euro 1.000.000 di USD in contanti a titolo di anticipo sia stata versata a Marco Ceruti in epoca di poco precedente alla strage di Bologna. A questo punto, per fornire la prova che, prima della strage di Bologna, Marco Ceruti, factotum di Licio Gelli, abbia avuto contatti con alcuni degli esecutori materiali del grave crimine o con un loro emissario per consegnare loro il compenso in denaro, la Procura generale si affida alla constatazione che in un determinato periodo NAR e Ceruti si trovassero a Roma.

In quel momento Giuseppe Valerio Fioravanti, dopo avere trascorso con l’inseparabile Francesca Mambro un soggiorno in Sicilia, ove era stato ospite di Francesco Mangiameli, aveva stabilito la sua base nella provincia di Treviso per preparare in rapida successione l’attentato alla stazione di Bologna e al giudice Stiz del Tribunale di Treviso.

Tuttavia, è provato che la mattina del 30 luglio 1980, sempre con la Mambro, si trovava a Roma, ove era giunto con il volo Alitalia, partito alle ore 11:10 da Palermo.

Secondo quanto emerso nel procedimento a carico di Luigi Ciavardini, egli ripartì da Roma la sera del 31 luglio 1980 con un volo diretto a Venezia. Dagli atti del procedimento relativo al crack del Banco Ambrosiano emerge che Marco Ceruti, all’epoca residente a Firenze, risulta avere soggiornato presso l’Hotel Ambasciatori Palace di Roma nei giorni 2 I, 22 e 23 luglio 1980 e presso il Grand Hotel di Roma nei giorni 29, 30 e 31 luglio 1980. Anche Licio Gelli alla fine luglio del 1980 risultava avere dimorato all’Hotel Excelsior di Roma, che era poi la sua dimora abituale, avendosi soggiornato nei giorni dal 20 al 24 e dal 28 al 30 luglio 1980

Secondo la Procura generale, dunque, si sarebbe verificata questa straordinaria concomitanza, per la quale i NAR, Marco Ceruti e il dominus sarebbero stati tutti a Roma nei giorni immediatamente precedenti la strage di Bologna, in modo che poteva essere consegnato ai primi il denaro anticipato dal Gelli.

Ancora, secondo la Procura generale, Marco Ceruti, interrogato nel 2018 in fase di indagini, pure ammettendo di avere incassato i 4.000.000 di dollari documentati nel citato appunto sequestrato in data 17.3.1981, ha negato di avere ricevuto la somma di un milione di dollari in contanti, operazione che era strettamente connessa alla dazione dei 4.000.000 di USD. Ciò ovviamente appare inattendibile, posto che se li avesse ricevuti non poteva che negare di averlo fatto.

Infine, la Procura generale riporta un passo (pagg. 208-211) della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 16.5.1994 sulla strage, che attiene all’alibi fornito all’epoca da Fioravanti, dalla quale emerge che lo stesso, durante il dibattimento di appello, nel novembre 1989, sostenne per la prima volta che il 31 luglio I 980 si era recato a Taranto in treno per incontrare Mauro Addis, attorno alle 16, davanti all’edificio della SIP, per andare con lui a visitare la casa di Gandoli. Poi si fece accompagnare da Addis all’aeroporto di Fiumicino e prese l’ultimo aereo per Venezia.

Dalla motivazione emerge anche che Addis, interrogato nel corso dell’istruttoria, aveva sempre collocato l’episodio dell’appuntamento davanti alla SIP di Taranto in epoca successiva al 5 agosto. Poi, nel dibattimento di primo grado, Addis aveva mutato improvvisamente la versione dei fatti, proponendo la versione che sarebbe poi stata adottata dal Fioravanti nel citato interrogatorio in grado di appello.

Anche Francesca Mambro, la quale aveva prima di allora sempre dichiarato che da Palermo, egli e Fioravanti si erano recati direttamente a Treviso; per contro nel dibattimento di appello aveva modificato versione, asserendo che invece in data 31.7.1980 si erano recati insieme a Taranto a trovare Addis, così confortando del tutto il racconto di quest’ultimo.

Nel ritenere totalmente inattendibili le due testimonianze e con esse le dichiarazioni rese da Fioravanti sul punto, la Corte osservava quanto segue: "Riepilogando in ordine ai due giorni della fine di luglio esaminati, si può osservare che la tardività della presentazione dell’ultima versione, l’aperto contrasto di questa con i dettagli circa la collocazione dell’incontro di Taranto a dopo il 5 agosto forniti a suo tempo da Addis e dalla stessa Mambro, nonché le altre perplessità indicate rendono assolutamente non credibile la versione medesima e segnalano il totale buio che avvolge la giornata del 30 luglio (dal momento in cui i coniugi Mangiameli lasciarono i due imputati), la notte fra il 30 e il 31 (di cui non è mai stata fatta nemmeno menzione) e la intera giornata del 31 ".

Se i silenzi, le contraddizioni e i repentini mutamenti di versione di Fioravanti e Mambro lasciano intendere che essi avessero sicuramente qualcosa da nascondere in relazione ai loro spostamenti nelle giornate del 30 e 31 luglio I 980 - e ciò, [...], avvalora la tesi della loro responsabilità per la strage-tuttavia, un simile contegno non può ritenersi sufficiente a provare anche la ricezione della predetta somma di denaro da parte dei terroristi, in ordine alla quale non consta la sussistenza di prove dirette.

Né, d’altra parte, ci si può accontentare dalla mera constatazione di una concomitante presenza a Roma di alcuni personaggi, in assenza di ulteriori elementi a dimostrazione di un incontro avvenuto.

Il fatto che siano mancate specifiche dichiarazioni in ordine al profilo del finanziamento della strage non deve stupire.

Infatti, se la compartecipazione all’evento stragistico è stata ritenuta nelle precedenti sentenze che si sono occupate del tema come qualcosa di "inconfessabile", per le ovvie implicazioni, allora anche il fatto che l’orribile azione fosse stata remunerata economicamente e per di più da parte di soggetti che raccoglievano attorno a loro un parterre di uomini delle istituzioni, appare a maggior ragione inconfessabile o riferibile anche da chi ne fosse soltanto a conoscenza.

Non senza osservare che chi avesse riferito una simile circostanza avrebbe assunto la gravosa responsabilità di coinvolgere numerosi soggetti posti in posizione egemone nell’ambito della loggia e non solo.

Una specifica prova dichiarativa è, dunque, mancata. D’altra parte, nessuno ha mai sostenuto che il cerchio su questo punto si sia chiuso. Resta, tuttavia, come dato indiziante grave, la considerazione che a partire da un certo momento nella loro difesa, Mambro e Fioravanti hanno cercato di trovare un modo per spostarsi lontano proprio nella giornata del 31 luglio, che è quella in cui ragionevolmente potrebbe essere stata loro consegnata una somma di denaro in contanti.

Un tentativo tardivo, abborracciato e fallimentare secondo quanto dimostra anche la sentenza Cavallini, che pure sviluppa le assunzioni più favorevoli alle tesi di Mambro e Fioravanti. E si tratta di un indizio equivalente ad un alibi fallito che si associa alla grande disponibilità di dollari e di un conto corrente in una banca svizzera da parte di Cavallini di cui si è già e di cui ha parlato Dragutin Petrovic nell’interrogatorio acquisito.

Esclusa l’esistenza di una prova diretta, a questo punto conviene anticipare un tema di prova che sarà trattato nella parte relativa a Paolo Bellini, ovvero l’intercettazione ambientale svolta nell’abitazione di Carlo Maria Maggi nel 1996. Nel corso di una conversazione con il figlio il leader carismatico di Ordine Nuovo riferiva della partecipazione di Mambro e Fioravanti a Bologna e attribuiva a quest’ultimo di avere trattenuto una somma di denaro (...).

Maggi è deceduto e non può confermare di persona quanto sostenne, ma si tratta di un elemento indiziario di sicuro significato, osservandosi come Maggi nel frangente non avesse alcuna volontà di mentire al proprio figlio.

D’altra parte, anche tralasciando questo elemento e pur prendendo atto della mancanza di prove dirette, si deve essere portati a ritenere plausibile che Fioravanti e gli altri soggetti che parteciparono alla strage del 2 agosto 1980 siano stati finanziati e coordinati da un livello strategico superiore, nel quale operavano esponenti della loggia massonica P2 e soggetti appartenenti ai servizi segreti.

Si tratta di un’affermazione nulla affatto azzardata e, invece, calata concretamente su una serie di circostanze di varia natura, soprattutto di natura storico-politico, quali le vicende afferenti Licio Gelli in ambito massonico, il potere acquisito da Federico Umberto D’Amato nei servizi segreti, nonché le ricchezze da questi accumulate, le molteplici relazioni esistenti all’epoca tra i gruppi eversivi "neri" ed i servizi stessi e la sinergia che si venne a creare tra le diverse forze eversive nel periodo immediatamente antecedente la strage.

Temi tutti questi che costituiranno oggetto dei paragrafi seguenti.

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