Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza della Corte d'Assise di Milano che ha condannato all'ergastolo Michele Sindona per l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli


Nel corso del 1978 l'avvocato Ambrosoli aveva lavorato alla stesura della seconda relazione diretta alla Banca d'Italia ed al Giudice Istruttore che procedeva per il reato di bancarotta fraudolenta. Tale relazione fu inoltrata agli uffici destinatari, e nel maggio 1979 venne dal Giudice Istruttore depositata per la difesa di Sindona e per i periti incaricati della perizia contabile: fino a quel momento si era trattato di un documento riservato, coperto da segreto di ufficio e da segreto istruttorio.

Si è accertato che molti mesi prima di tale deposito, e mentre la relazione si trovava ancora allo stadio di bozza impiegata per la redazione della stesura definitiva, Sindona ne venne in possesso e la utilizzò facendola oggetto di studio e di discussione con i suoi collaboratori. Infatti sull'agenda dell'avvocato Guzzi, alla data del 21 dicembre 1978, appare l'annotazione: "Studio relazione Ambrosoli".

Guzzi al riguardo spiegò che quella annotazione si riferiva alla bozza della relazione di Ambrosoli che Sindona gli aveva inviato per posta, e che era stata depositata dal Giudice Istruttore, nella stesura definitiva, solo molto tempo dopo. Aggiunse che la bozza era stata ribattuta a macchina in America perchè, a dire di Sindona, sulla copia venuta in suo possesso apparivano delle annotazioni a mano.

Affermò che Sindona non aveva mai voluto dire da chi e come avesse ricevuto quella bozza. Anche l'avvocato Strina, deponendo come teste il 16 luglio 1983, confermò che la bozza della relazione di Ambrosoli era venuta in possesso di Sindona molto tempo prima del deposito della relazione nella stesura definitiva.

Una fotocopia di questa ribattitura della bozza venne prodotta al giudice istruttore da Enrico Cuccia, il quale affermò di averla avuta da Guzzi e ricordò di averla vista in possesso dello stesso Guzzi e di Magnoni in occasione del colloquio avuto con loro a Zurigo il 18 ottobre 1978. Aggiunse che durante l'incontro avvenuto. a New York l' 11 aprile 1979, Sindona - il quale si era vantato di poter venire in possesso di qualsiasi documento riservato - commentando la relazione di Ambrosoli si era mostrato preoccupato e irritato perché dalla stessa risultava che i fondi da lui utilizzati per l'acquisto della Fraklin Bank non erano suoi.

La circostanza della ribattitura dell'intera bozza - destinata evidentemente ad evitare che le annotazioni a mano tradissero la provenienza del documento - trova conferma nella deposizione di Xenia Vago, ex segretaria di Sindona a New York, la quale riconobbe la relazione prodotta da Cuccia come una fotocopia di quella battuta a macchina personalmente da lei per ordine di Sindona, e spiegò che costui le aveva consegnato la bozza chiedendole appunto di ribatterla integralmente, senza peraltro indicargliene il motivo.

Fu in seguito ad un colloquio avvenuto con Piersandro Magnoni il 16 gennaio 1979 che Ambrosoli apprese che Sindona ed i suoi collaboratori erano in possesso della bozza della sua relazione, e ne rimase profondamente turbato, tanto che annotò sulla sua agenda: "Masochismo il mio - hanno la mia 2° relazione al G. I., ma ribattuta".

Al riguardo il teste Giuseppe Gusmaroli, collaboratore di Ambrosoli, riferì che all'indomani dell'incontro con Magnoni il commissario liquidatore era venuto in ufficio visibilmente alterato, e gli aveva detto: "Si verificano cose incredibili: hanno in mano la relazione".

Dopo pochi giorni, e precisamente il 25 gennaio 1979, nel corso di una telefonata avvenuta fra Guzzi e Ambrosoli mentre l'utenza di quest'ultimo era ancora sottoposta ad intercettazione a causa delle minacce di morte pervenutegli per telefono nei giorni precedenti, il commissario liquidatore apertamente accusò Sindona ed il suo entourage di "metodi mafiosi", e ciò con esplicito riferimento al possesso della bozza della sua relazione ancora coperta da segreto istruttorio. Le indagini svolte non hanno consentito di accertare in che modo Sindona fosse venuto in possesso della bozza.

Peraltro, dalle deposizioni testimoniali rese da persone addette all'ufficio di Ambrosoli presso la Banca privata italiana in liquidazione, e specificamente dalle deposizioni di Walter Orlandini e di Giuseppe Gusmaroli, è emerso che la bozza, fino alla stesura definitiva della relazione, si trovava in quell'ufficio in un solo esemplare o in un numero limitatissimo di esemplari, e che nessuno di questi fu sottratto, dal momento che la sparizione di uno di tali documenti sarebbe stata immediatamente rilevata.

Quindi poichè la bozza pervenuta a Sindona era una fotocopia - tanto che fu ritenuta necessaria la sua ribattitura affinchè non vi apparissero le annotazioni a mano - deve presumersi che tale fotocopia fosse stata abusivamente formata negli stessi uffici della liquidazione della Banca privata italiana, utilizzando l'unico o uno dei pochi esemplari della bozza che vi si trovavano.

Ora, se la bozza pervenuta a Sindona non fu un documento sottratto dagli uffici della liquidazione ma una fotocopia estratta abusivamente da uno di quegli esemplari, e se la bozza trasmessa da Sindona a Guzzi fu una ribattitura di quella fotocopia, il fatto, a giudizio della Corte, non rientra nel modello legale del delitto di ricettazione bensì in quello del reato previsto dall'art.. 621 C.P., che appunto punisce la condotta di chi, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di un documento segreto, lo riveli o lo impieghi a proprio profitto. Si ritiene infatti che la "cosa" che può formare oggetto del delitto di ricettazione debba essere una cosa materiale, mentre i prodotti immateriali del pensiero possono venire in considerazione quali oggetti di ricettazione solo quando siano incorporati in una cosa materiale, come una massa cartacea, la quale nella sua medesima identità fisica sia stata oggetto anche del delitto presupposto. Solo cosi infatti si realizza la previsione contenuta nella norma incriminatrice, la quale punisce il fatto di chi acquista, riceve od occulta la stessa cosa che abbia formato oggetto di un precedente delitto.

Nel caso in esame, invece, la violazione originaria della segretezza della bozza ebbe per oggetto soltanto questa, intesa come prodotto immateriale del pensiero, mentre la massa cartacea in cui venne trasfusa e con cui venne poi trasmessa a Sindona non fu oggetto di alcun delitto. Sindona poi, a sua volta, trasmise a Guzzi l'elaborato di Ambrosoli dopo averlo ribattuto e quindi trasfuso in una nuova entità materiale.

Se d'altra parte, dopo che è stato consumato un delitto contro la segretezza di un documento, il reato di ricettazione potesse essere commesso con la pura e semplice comunicazione, da una persona ad un'altra, di quel contenuto segreto inteso come bene immateriale, prescindendo dalla provenienza delittuosa della cosa materiale in cui è incorporato, ne deriverebbe che il fatto descritto dall'art. 621 C.P., nella forma alternativa della rivelazione del segreto, integrerebbe di regola, da parte del destinatario della rivelazione, il delitto di ricettazione. E non sembra corrispondere all'intenzione del legislatore una siffatta soluzione, per effetto della quale l'autore della rivelazione risponderebbe soltanto del reato di cui all'art. 621 C.P., mentre il destinatario della stessa commetterebbe il più grave reato di ricettazione, eventualmente in concorso con l'ipotesi di cui all'art. 621 C.P. nel caso avesse successivamente impiegato a fine di profitto la rivelazione ricevuta.

Deve di conseguenza ritenersi che il fatto contestato agli imputati Michele Sindona e Rodolfo Guzzi al capo 3) della rubrica, nei limiti in cui è stato accertato, integri solo la minore ipotesi criminosa prevista dall'art. 621 C.P. E non essendo stata sporta querela contro i responsabili, va dichiarata, in relazione a detto reato, l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di tale condizione.

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