“Colpisce il fatto che tra le intercettazioni realizzate, “siano rimaste fuori del compendio che era stato certamente portato a conoscenza dei magistrati all’epoca titolari dell’indagine su mafia e appalti con le note del 2 luglio e del 5 agosto giusto quelle che contengono specifici riferimenti ai vari Lima, Nicolosi e Mannino. Ciò avvalorerebbe il sospetto che l’omissione non sia stata accidentale, ma intenzionale, quali che fossero le finalità di chi la commise”.
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa stato-mafia.
Non giova poi alla tesi difensiva neppure l’argomento secondo cui le conversazioni più significative s’inquadrerebbero in un’attività tecnica di intercettazione che risale al 1990, è proseguita senza soluzione di continuità in virtù delle autorizzazioni a nuove intercettazioni o alla proroga di quelle già in corso, che erano state disposte (o richieste al gip) dagli stessi magistrati della procura di Palermo che si occupavano dell’indagine.
Se ne dovrebbe inferire — ed è la conclusione cui perviene il gip Lo Forti nella citata ordinanza di archiviazione — che i medesimi magistrati avessero contezza delle trascrizioni di conversazioni che deve presumersi fossero allegate alle richieste di proroga delle operazioni di intercettazione, per motivarne la necessità. Il ragionamento però, oltre che ingeneroso nei riguardi dei magistrati predetti — implicitamente tacciati o di non avere voluto tenere conto delle intercettazioni segnalate dai carabinieri, o di negligenza o superficialità nella lettura delle Annotazioni di polizia giudiziarie loro indirizzate — si rivela, ad un più attento esame, decisamente fallace nelle sue premesse.
Non v’è prova, infatti, di un solo atto o di una sola nota di sollecitazione ad ulteriori proroghe di intercettazioni che siano riferibili a quelle depositate come allegati all’informativa del 20 febbraio, o a quelle allegate alle Informative del 2 luglio e del 5 agosto 1990. Anzi, deve ribadirsi che le conversazioni più compromettenti, e che saranno segnalate come tali nelle successive informative (“Sirap” e “Caronte”) sono quelle realizzate sulle utenze Sirap e su utenze in uso a La Cavera e Ciaravino nel periodo compreso tra marzo e giugno 1990.
Ma si tratta delle medesime utenze — o di utenze collegate agli stessi soggetti — su cui erano state realizzate nel medesimo torno di tempo, le intercettazioni allegate alle citate informative trasmesse nell’estate del ‘90 ai magistrati titolari dell’inchiesta (e segnatamente ai dott.ri Falcone e Lo Forte), e che andranno poi a confluire nella corposa Informativa “Sirap”, depositata il 5 settembre 1992, cioè due anni dopo.
Orbene, la tesi difensiva è che non solo i nuovi allegati (contenenti le trascrizione delle intercettazioni più compromettenti per i politici in questione) erano già a conoscenza dei magistrati della procura di Palermo che a suo tempo avevano autorizzato le relative operazioni di intercettazione; ma era addirittura intervenuto un accordo tra gli investigatori e i magistrati di riferimento per quell’inchiesta, nel senso di stralciare le posizioni e gli atti che involgevano possibili responsabilità di esponenti politici di rilievo anche nazionale, per fame oggetto di separati e più specifici approfondimenti.
Sicché fu in forza ditale accordo che si decise di depositare una prima informativa — che sarebbe quella datata 16 febbraio 1991 - che compendiasse le risultanze fin lì acquisite, con esclusione degli atti che si riferivano a indagati o potenziali indagati le cui posizioni necessitavano di ulteriori approfondimenti.
La ricostruzione della difesa
È in parte la versione di De Donno, che però vi apporta una variante, sostenendo che le posizioni da approfondire e i nomi dei politici che i carabinieri ritenevano coinvolti erano già contenuti in una preinformativa che sarebbe stata depositata ufficialmente prima di quella del febbraio ‘91. Circostanza che, come s’è detto, non risulta affatto e che quindi nella migliore delle ipotesi deve attribuirsi a un cattivo ricordo del dichiarante.
La ricostruzione difensiva - a parte il cattivo ricordo di De Donno – sembrerebbe però trovare conforto nelle dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta in data 13.07.1993 dal dott. Pignatone (riportate a pag. 124 dell’ordinanza del gip Lo Forti) secondo cui nel mese di novembre 1990 era stata concordata con De Donno la redazione di una prima informativa e la prosecuzione dell’ascolto sulle utenze rivelatesi utili. Ma queste precisazioni non sciolgo il vero nodo della questione.
Il doti. Pignatone parla infatti di una prima informativa, riferendosi appunto a quella che fu depositata tre mesi dopo (e cioè nel febbraio del ‘91). E parla di un accordo per la prosecuzione dell’ascolto, e quindi delle attività di intercettazione, sul presupposto che fossero utili all’accertamento di eventuali profili di responsabilità per le posizioni che necessitavano di ulteriori approfondimenti.
Ma l’accordo predetto sarebbe intervenuto a novembre del 1990 - infatti dopo tre mesi venne depositata quella che, in base a tale accordo, doveva essere una prima informativa, vertente sulle posizioni che erano state già sufficientemente messe a fuoco - e autorizzava la prosecuzione delle attività di intercettazione sulle utenze ritenute utili.
Ma il nodo della questione è che le intercettazioni che fanno la differenza tra la prima “refertazione” sullo stato delle indagini, e cioè quella consacrata nell’Informativa datata 16 febbraio 1991, e la seconda refertazione, che è quella delle Informative “Sirap” e “Caronte”, risalgono tutte alla primavera del ‘90, e segnatamente ad un periodo compreso tra marzo e giugno di quell’anno. Esse, quindi, sono anteriori e non successive all’accordo intervenuto soltanto nel novembre del ‘90; e sono altresì anteriori alle informative del 2 luglio e del 5 agosto del medesimo anno, che pure non ne fanno cenno; e pertanto, non furono il frutto della prosecuzione dell’ascolto di nuove intercettazioni a cui si riferiva l’accordo predetto.
Il giudizio della Corte
È possibile però che proprio qui si annidi l’equivoco che ha offuscato e avvelenato l’intera vicenda (a parte i successivi miasmi originati da un’infelice gestione del rapporto confidenziale instaurata da Mori e De Donno con Angelo Siino nella veste di confidente dal gennaio del ‘93 alla fine del 1995, per cui si rimanda alla complessa indagine compendiata nell’ordinanza di archiviazione emessa dal gip di Caltanissetta il 15 marzo 2000).
È plausibile, infatti, che le intercettazioni compromettenti per le posizioni dei politici più noti o di maggior rilievo (come Lima, Nicolosi e Calogero Mannino), sebbene realizzate nell’ambito della medesima indagine e affatto “nuove” rispetto al compendio istruttorio già acquisito all’epoca del deposito della prima Informativa, siano state allegate per la prima volta alle successive Informative Sirap e Caronte in quanto frutto non già della prosecuzione delle operazioni di intercettazione già in corso all’epoca, bensì di un’attività - essa si “nuova” - di ri-ascolto delle intercettazioni già acquisite (che assommavano a diverse centinaia di conversazioni), o di un più accurato riesame dei verbali di trascrizione e dei brogliacci che si riferivano alle intercettazioni già oggetto di un precedente ascolto.
In tal senso militerebbe la circostanza che il Capitano De Donno, dopo avere chiesto e ottenuto l’autorizzazione al ritardo nel deposito dei risultati delle intercettazioni (cf. note del 23 e del 30 aprile 1990 citate a pag.124 dell’ordinanza Lo Forti), provvide a depositare in procura l’intero compendio costituito dalle bobine delle intercettazioni e relativi brogliacci e verbali di trascrizione.
Ma successivamente, e proprio per dare corso all’incarico di approfondire le posizioni più “sensibili”, in relazione alla vicenda Sirap, per cui era stato disposto con il cit. provvedimento del 19 aprile 1991 (v. supra) lo stralcio degli atti che facevano parte dell’originario procedimento Siino+43, e in vista della redazione dell’informativa che venne poi depositata il 5 settembre 1992, aveva chiesto l’autorizzazione al ri-ascolto delle telefonate intercettate, e segnatamente quelle intercettate sulle utenze Sirap, e/o in uso a La Cavera e Ciaravino; e l’autorizzazione al riascolto fu concessa con nota dal dott. Lo Forte in data 28 maggio 1992, con provvedimento steso in calce alla richiesta che era stata avanzata dal Capitano De Donno in data 26 maggio ‘92.
Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare come colpisca il fatto che tra le intercettazioni realizzate a carico del La Cavera e del Ciaravino su utenze personali o della Sirap nei mesi di maggio e giugno 1990, o comunque nella primavera di quell’anno, siano rimaste fuori del compendio che era stato certamente portato a conoscenza dei magistrati all’epoca titolari dell’indagine su mafia e appalti con le Note del 2 luglio e del 5 agosto giusto quelle che contengono specifici riferimenti ai vari Lima, Nicolosi e Mannino (Calogero).
Ciò avvalorerebbe il sospetto che l’omissione non sia stata accidentale, ma intenzionale, quali che fossero le finalità di chi la commise; ed è comunque certo che tale omissione non era giustificata da accordi intervenuti con i magistrati della procura di Palermo, che, se vi furono, intervennero alla fine di agosto ‘90 (come si evincerebbe dalla Nota indirizzata dal Cap. De Donno al procuratore Aggiunto Giovanni Falcone, che però è assai generica) e poi a novembre del medesimo anno, come risulta dalle citate dichiarazioni del dott. Pignatone.
A dir poco frettoloso e sommaria appare dunque la conclusione cui ritenne di pervenire il gip di Caltanissetta con la sua ordinanza del 15 marzo 2000 quando afferma che già nella primavera-estate del 1990 i magistrati della procura di Palermo erano a conoscenza degli elementi investigativi da cui poteva evincersi il coinvolgimento degli esponenti politici in questione.
In realtà, le informative trasmesse ai predetti magistrati prima che venisse depositato il rapporto mafia e appalti del febbraio 1991 non contengono riferimenti agli esponenti politici sunnominati. E nella certosina opera del gip di Caltanissetta di ricostruzione e di acquisizione di materiali e documentazione varia proveniente dagli incartamenti relativi ai vari procedimenti i cui atti sono stati compulsati per ricavarne elementi utili alla propria indagine non v’è alcuna traccia di altre informative o annotazioni di p.g. che possano essere state trasmesse agli stessi magistrati, magari in epoca successiva all’agosto 1990, per sollecitare proroghe delle attività d’intercettazione in corso e nelle quali figurino specifici o espressi riferimenti ai personaggi politici in questione o alle quali siano allegate le intercettazioni che saranno invece allegate alle Informative Sirap e Caronte.
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