A conclusione dell'istruzione, l'imputazione di associazione per delinquere ascritta ai primi 82 imputati veniva estesa anche a La Barbera Angelo, Greco Salvatore, Greco Nicola, Greco Paolo, Panno Giuseppe, Badalamenti Gaetano, Riina Giacomo, Leggio Luciano, Leggio Leoluca, Coppola Domenico, Salamone Antonino, Rimi Vincenzo, Rimi Filippo e molti altri
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Da oggi – per circa un mese – pubblichiamo sul Blog mafie l’ordinanza di rinvio a giudizio “Torretta+120”, che ricostruisce dinamiche e omicidi della mafia di Palermo
Con rapporto informativo del 16 settembre 1964 il Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Palermo riferiva di avere accertato che i nominati Zangara Antonino, Zangara Francesco e Zangara Giovanni, appartenenti alla mafia e figli di Zangara Giovanni, vecchio mafioso ucciso in una strada della città di Palermo il 6 aprile 1961, mantenevano rapporti con Camporeale Antonino e Fiorenza Vincenzo, con i quali si erano incontrati durante il periodo di latitanza nella pensione Balasco in Messina. Nel rapporto si poneva in evidenza che i fratelli Zangara facevano parte del sodalizio criminoso denunziato ed in conseguenza l'azione penale veniva estesa anche nei loro confronti.
Si accertava documentalmente che gli imputati Mazara Giacinto e Pennino Gioacchino erano soliti frequentare insieme la casa di gioco di Sanremo dove il loro ingresso risultava registrato fino al mese di febbraio dell'anno 1964.
A conclusione dell'istruzione l'imputazione di associazione per delinquere ascritta ai primi 82 imputati veniva estesa a La Barbera Angelo, Gnoffo Salvatore, Giaconia Stefano, Mancino Rosario, Pinello Salvatore, Butera Antonino, Porcelli Antonino, Picciurro Salvatore, Accardi Gaetano, Ferrara Guido, Di Mauro Giuseppe, Marchese Ernesto, Greco Salvatore nato nel 1924, Greco Nicola, Greco Paolo, Panno Giuseppe, Badalamenti Gaetano, Picone Giusto, Sciarratta Giacomo, Spina Raffaels, Anselmo Rosario, Citarde Matteo, Riina Giacomo, Leggio Luciano, Leggio Leoluca, Coppola Domenico, Salamone Antonino, Passalacqua Calogero, Siracusa Alfredo, Rimi Vincenzo e Rimi Filippo.
L'attività delittuosa di costoro, già vagliata in altre sede, costituisce la premessa delle indagini che hanno dato vita ai diversi rapporti di denunzia inseriti nel processo ed é evidente, oltre alla connessione soggettiva ed oggettiva esistente tra il processo contro La Barbera Angelo ed altri e quello contro Torretta Pietro, in corso di istruzione, come il vincolo associativo accertato tra le persone denunziate unitamente al Torretta Pietro, si estenda a quelle già rinviate a giudizio nel procedimento penale contro La Barbera Angelo ed altri
L'estensione del vincolo associativo a La Barbera Angelo ad alle altre 36 persone sopra menzionate già consacrata agli atti del processo attraverso le contestazioni mosse a Leggio Luciano, Greco Salvatore nato nel 1923, a Buscetta Tommaso, Sorce Vincenzo, Calò Ginseppe, Pomo Giuseppe, Troncale Francesco, Ulizzi Giuseppe e Giunta Luigi é resa ancora più evidente dagli accertamenti della Polizia Giudiziaria e da tutti gli altri elementi acquisiti nei due processi.
Devesi soprattutto sottolineare il concetto che l'azione penale é diretta nei confronti di persone protagoniste di un fenomeno criminoso a carattere endemico, già altre volte sopito, che negli ultimi anni ebbe ad assumere proporzioni allarmanti dando vita a manifestazioni delittuose gravissime.
Una volta accertata l'origine e l'evolversi di tale fenomeno criminoso non può non riconoscersi che ai fini processuali é di somma importanza pervenire ad una valutazione unitaria del fenomeno associativo formatosi al fine di commettere più delitti con l'instaurazione di un sistema di violenze contro ogni autorità costituita. Ed é irrilevante, in tal senso, che nell'ambito dell'associazione esistano o si formino delle fazioni, spesso in contrasto.
In ordine alla violazione dell'art.416 del Codice Penale ciò che interessa é la esistenza del fenomeno
associativo generale caratterizzato da un vasto programma delittuoso. Ogni altra manifestazione conseguente al contrasto dei gruppi deve essere apprezzata come attività delittuosa specifica, anche in considerazione che, pur essendo certi dell'esistenza del fenomeno associativo per quanto si é avanti esposto, non si ha una precisa conoscenza della composizione delle singole fazioni in contrasto, della posizione di ogni associato rispetto a tutti gli altri né delle particolari situazioni maturatesi nell'attuazione del programma criminoso e in relazione ai vari eventi delittuosi.
Queste considerazioni impongono pertanto la necessità di contestare a tutti gli imputati l'appartenenza ad un unico sodalizio criminoso operante in Palermo e nella provincia fino all'estate del 1963 e cioé fino alla chiusura delle indagini di polizia.
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