Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa stato-mafia.


La sentenza si sofferma sui concetti generali che innervano la struttura motivazionale, a partire dalla nozione stessa di “trattativa”.

Col termine “trattativa” si è inteso fare riferimento a quei contatti che, secondo l’accusa, già a decorrere dall’omicidio dell’On. Lima, si sono avuti tra esponenti delle Istituzioni ed esponenti della associazione mafiosa denominata Cosa nostra. In punto di fatto, è pacifico e incontestato che reiterati contatti tra rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti mafiosi, mediati da emissari dei secondi, vi siano stati, e in frangenti diversi, e non solo temporalmente controversi sono:

  • l’identificazione e il ruolo degli intermediari;
  • l’esatta collocazione temporale del loro inizio, che secondo l’originaria prospettazione accusatoria risalirebbe all’epoca dell’omicidio Lima;
  • e, soprattutto, le vere ragioni e finalità ditali contatti.

La Corte d’Assise avverte subito del rischio che incombe, e che fin dall’inizio ha pesato su un sereno giudizio: quello della sovrapposizione di valutazioni etico-politiche rispetto a giudizi e valutazioni di tipo strettamente giuridico che sono i soli che possono trovare ingresso in un processo penale.

In avvio di motivazione, tuttavia, non rinunzia a prendere una posizione netta e perentoria in ordine alla vexata quaestio della liceità o meno di una trattativa che, pur mettendo in conto la possibilità di concedere benefici straordinari — e non previsti dalle leggi vigenti — agli autori di crimini efferati, e facenti parte di organizzazioni criminali particolarmente temibili per spietatezza ed efficienza, sia finalizzata a salvare vite umane e prevenire la perpetrazione di ulteriori e ancora più cruenti delitti.

A indurre questa preliminare riflessione è la sollecitazione che viene dal principale argomento sotteso alle difese degli imputati appartenenti alle istituzioni: la “trattativa”, se finalizzata a far cessare le stragi che in quel periodo si succedevano, giammai può essere ritenuta illecita né sotto il profilo politico né sotto quello giuridico, competendo al potere esecutivo ed alle forze dell’ordine promuovere tutte le iniziative ritenute necessarie per prevenire l’ulteriore commissione di così gravi crimini.

E la Corte, nell’enunciare il proprio convincimento, prende anzitutto le distanze da un’impostazione che tende a ricondurre i termini del dilemma ad una questione di discrezionalità politica.

Sarebbe infatti, secondo tale impostazione, una valutazione squisitamente politica e di opportunità quella posta alla base della scelta di adottare una linea di fermezza, che escluda qualunque possibilità di “trattativa” con gli autori di atti o/e attività criminali — o almeno qualunque trattativa che non sia finalizzata esclusivamente a negoziare le condizioni di una resa e di una consegna all’autorità costituita, in modo che sia salvaguardato l’obbiettivo prioritario della repressione del crimine e, nel caso di un’organizzazione criminale, la disarticolazione di essa — oppure, una linea alternativa di apertura alla trattativa, che contempli la possibilità per i responsabili di condotte criminali di sottrarsi alle proprie responsabilità e di conseguire benefici non consentiti, e quindi in violazione di norme di legge e delle disposizioni che vi diano attuazione (un dilemma che si è posto drammaticamente nella storia del nostro Paese e che ha registrato di fatto risposte diverse, come ammoniscono i casi Moro e Cirillo).

Rientrerebbe, quindi, nella discrezionalità politica del potere esecutivo la valutazione (appunto discrezionale) riguardo alle eventuali concessioni da fare in favore dei poteri mafiosi contrapposti al fine di ottenere da questi la cessazione delle attività criminali.

La via maestra

Secondo la Corte, la via maestra è quella indicata dalla disciplina varata nel 1991 sui collaboratori di giustizia, da cui già si ricaverebbe l’inammissibilità di una “trattativa” da parte di rappresentanti delle Istituzioni statuali, non, eventualmente, con singoli compartecipi di una associazione mafiosa e nei limiti delle “concessioni” che lo Stato può riconoscere in forza di disposizioni di legge dettate con finalità premiali della collaborazione con la Giustizia, bensì con soggetti che si pongano in rappresentanza dell’intera associazione mafiosa e richiedano, nell’interesse di questa, benefici che

esulino dai perimetri normativi; ovvero anche soltanto interventi che alterino il libero formarsi della discrezionalità politico-amministrativa e che, quindi, in definitiva comportino un riconoscimento della stessa organizzazione criminale ed il suo conseguente inevitabile rafforzamento.

Del resto, già in precedenza la linea della fermezza aveva avuto la sua consacrazione a livello legislativo con la rigorosa disciplina in terna di blocco dei beni delle vittime di sequestri a scopo di estorsione, nonostante in tali casi non si ponesse un problema di cedimento dello Stato o di riconoscimento di organizzazioni a questo dichiaratamente contrapposte.

(Nel caso Moro Lo Stato scelse la via dell’assoluta “fermezza”, sintetizzata, come meglio non si potrebbe, nelle parole pronunziate da uno dei più importanti leader politici dell’epoca, la cui elevatissima statura morale è ancor oggi unanimemente riconosciuta: “Io ritengo che la fermezza dello Stato, la sua ripulsa netta ad ogni ricatto e ad ogni cedimento sia anche la via che può consentire di salvare la vita di uno qualunque dei suoi cittadini”).

[…] La conclusione della Corte è quindi nel senso che non si può quindi equiparare o ricondurre una “trattativa” con una organizzazione criminale a una qualsiasi attività di governo rimessa al potere esecutivo e da considerarsi, quindi, sempre lecita anche in presenza di ipotesi di abuso di poteri o di funzioni purché non si concretizzino anche nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione; e ciò argomentando dai limiti del sindacato del giudice penale in tema di discrezionalità amministrativa, come consacrati nel novellato art. 323 c.p..

Al contrario, una “trattativa” di singoli esponenti delle Istituzioni, quand’anche avallata dal potere esecutivo, non può giammai essere ritenuta “lecita” nell’Ordinamento se, come detto, priva di copertura legislativa; e tale è certamente una “trattativa” che conduca, secondo l’ipotesi accusatoria da verificarsi, ad esempio, ad omettere atti dovuti quali la ricerca e l’arresto di latitanti ovvero anche a concedere benefici, quali l’esclusione del trattamento penitenziario previsto dall’art. 41 bis Ord. Pen., non sulla base delle valutazioni che la legge impone (in primis, l’assenza di collegamenti con le organizzazioni mafiose), ma piuttosto in forza di valutazioni del tutto estranee e non consentite dalla legge medesima, tanto da non potere essere in alcun modo esplicitate nei presupposti motivazionali dei relativi provvedimenti (con ciò realizzandosi, in fatto, una situazione giuridica non dissimile da quella estrema della liberazione di detenuti in cambio del rilascio dell’ostaggio che taluni ipotizzarono — senza seguito proprio per l’impercorribilità ditale soluzione senza violare le regole dell’Ordinamento democratico — in occasione del sequestro dell’on. Aldo Moro).

La concessione di benefici al di fuori delle regole normative, sia che avvenga per iniziativa unilaterale di organi statuali sia che avvenga perché sospinta dall’intervento o da specifiche richieste dell’organizzazione criminale esalta, nei fatti, la forza stessa dell’organizzazione mafiosa, che può permettersi, infatti, di piegare lo Stato sino a far sì che siano violate le leggi che il medesimo Stato si è dato, e, dunque, in conclusione rafforza l’associazione mafiosa nel suo complesso contribuendo al perpetuarsi del suo potere.

Nessuna attività, puntualizza ancora la Corte, che produca un simile effetto, diretto o indiretto, può ritenersi “lecita”, poiché costituisce dovere imprescindibile ed inderogabile dello Stato quello di contrastare e debellare definitivamente il contrapposto potere che le organizzazioni criminali esercitano sul suo territorio.

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