La vicenda dei centri di detenzione in Albania ha un nuovo sviluppo: mentre la Corte di Giustizia valuta la compatibilità con il diritto Ue delle procedure di trattenimento nel centro di Gjader, il 29 marzo è stato pubblicato il decreto legge n. 37, che modifica radicalmente il quadro normativo. Il decreto stabilisce che potranno essere trasferiti in Albania non solo i migranti intercettati in acque internazionali durante operazioni di soccorso, ma anche tutti i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento. Si aprono così le carceri albanesi ai migranti irregolari già presenti sul territorio italiano e destinati ai Cpr in attesa di espulsione.

Il decreto amplia notevolmente la portata dell’Accordo, prevedendo trasferimenti di cittadini stranieri già presenti in Cpr italiani a quello di Gjader, senza necessità di ulteriore convalida giudiziaria e, stante la clausola di invarianza finanziaria, senza costi aggiuntivi. Al di là della fattibilità economica – su cui sarà interessante conoscere il parere della Ragioneria generale dello Stato, e della commissione Bilancio, dove sarà incardinata la legge di conversione del decreto nel corso delle prossime settimane – ciò che solleva dubbi è la compatibilità del decreto con l’Accordo stipulato col governo albanese.

Stando alla lettera dell’Accordo, infatti, esso dovrebbe riguardare soltanto il trattenimento in frontiera dei richiedenti asilo, una procedura che ai sensi di legge può durare al massimo 28 giorni, allo scadere dei quali lo straniero deve essere riportato in Italia in caso di mancato riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, l’art. 4 dell’Accordo stabilisce che le autorità albanesi consentono l’ingresso dei migranti «al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario», quindi non oltre 28 giorni, mentre la detenzione in un Cpr può durare fino a 18 mesi.

Che l’Accordo si riferisca soltanto alle procedure di frontiera è confermato dalla Corte costituzionale albanese, la quale, nella sentenza n. 2/2024, ha sottolineato come nessun migrante potrà rimanere in Albania oltre i 28 giorni previsti dalla legislazione italiana. Infatti, riferendosi alle discussioni in seno alle commissioni parlamentari competenti, la Suprema corte albanese ha osservato come «i rappresentanti del governo (il Ministro della Difesa e il Ministro dell’Interno) hanno sottolineato che nessuno dei migranti, in ogni caso di rigetto della domanda di asilo da parte delle autorità italiane, o anche in caso di ammissione, potrà rimanere nel nostro Paese oltre il periodo di 28 giorni previsto a tal fine dalla legislazione italiana. Ognuno di loro sarà inviato in Italia per procedere con ulteriori procedure di asilo o sarà rimpatriato nel suo Paese d’origine» (così al paragrafo 57 della sentenza).

Il nostro governo, quindi, ha modificato unilateralmente la portata del trattato, rischiando così una contestazione da parte albanese per violazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede l’esecuzione in buona fede degli accordi internazionali secondo il principio “Pacta sunt servanda”. Questa situazione non solo potrebbe creare tensioni diplomatiche con l’Albania, ma solleva interrogativi sulla legittimità costituzionale dell’operato governativo, considerando che l’art. 117 della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali nell’esercizio della funzione legislativa.

Insomma, il caso Albania ancora una volta si dimostra essere un campo di sperimentazione per un approccio giuridico spregiudicato, governato dall’idea che il diritto internazionale e le garanzie costituzionali siano liberamente manipolabili per il raggiungimento dei fini governativi, a nulla importando lo strappo di regole maturate in lunghi e accurati processi democratici in contesti nazionali e internazionali.

*Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

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