Molti dubbi ha sollevato la “cauzione” di 4.938 euro prevista da un decreto del ministero dell'Interno, attuativo del decreto legge Cutro (n. 20/2023), per i richiedenti asilo che arrivano da Paesi sicuri e non vogliono essere trattenuti in centri per il rimpatrio (Cpr) o comunque in centri per le procedure accelerate di frontiera.
Il decreto dispone che sia dato loro «immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria». Quindi, per tali richiedenti asilo il trattenimento scatta in automatico, cioè è la regola, salvo prestare la garanzia che garantisce loro la libertà di circolazione dal momento della richiesta fino all'esito dell’eventuale ricorso contro il rigetto della stessa.
E non è tutto. Il governo è pronto a varare un nuovo decreto sicurezza in tema di minori non accompagnati ed espulsioni da parte dei prefetti. Ma procediamo con ordine, partendo dalla garanzia finanziaria.
La normativa sovranazionale
La direttiva accoglienza (2013/32/UE, art. 8), come pure la direttiva procedure (2013/32/UE, art. 26), dispone che gli stati membri non trattengano – cioè non privino della libertà di movimento - una persona «per il solo fatto di essere un richiedente» asilo.
La direttiva accoglienza prevede alcune ipotesi nelle quali si può limitare la libertà del richiedente asilo: tra le altre, la necessità di determinarne identità o cittadinanza; il rischio di fuga; motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Serve comunque «una valutazione caso per caso», e il trattenimento può essere disposto solo «ove necessario» e «se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive». Insomma, il trattenimento è l’eccezione, e non la regola, in conformità a quanto sancito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 5, lett. f) e alla direttiva rimpatri (2008/115/CE, art. 15).
Dunque, la legislazione europea richiede una valutazione in concreto dell’opportunità, necessità e proporzionalità di applicazione della misura che comporta la privazione della libertà personale. E solo dopo tale valutazione, se si decide il trattenimento, può essere proposta in alternativa – tra le altre opzioni – «la costituzione di una garanzia finanziaria».
La normativa nazionale
La garanzia di cui al provvedimento del Viminale riguarda i richiedenti asilo che siano sottoposti alle procedure accelerate previste dal decreto Cutro per quelli che provengono da “paesi d’origine sicuri”. Verso la loro istanza di asilo c’è una presunzione di infondatezza, cioè una valutazione negativa ex lege, pur essendo ammessa la dimostrazione del diritto ad accoglienza per la propria situazione personale.
L’iter è finalizzato ad accelerare i rimpatri, ma in un articolo precedente abbiamo spiegato che ciò risulta difficile. Il decreto Cutro ha disposto che sia trattenuto negli appositi centri il richiedente asilo che «non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria», vale a dire quella prevista dal decreto del Viminale.
Se già è difficile che chi arrivi dopo viaggi nel deserto e una traversata in mare abbia ancora i propri documenti, è pressoché impossibile che disponga di circa 5.000 euro da dare in garanzia per non perdere il diritto alla propria libertà.
Già solo per questo la norma sarebbe irragionevole. Soprattutto – ciò che è peggio in punto di diritto - il trattenimento previsto dal decreto Cutro così come la garanzia finanziaria per poterlo evitare non sono subordinati a una preventiva valutazione di proporzionalità e necessarietà, come prescritto dalla direttiva accoglienza, ma sono sanciti in via generale per chiunque arrivi da paesi sicuri e non abbia documenti.
Dunque, se sussistono dubbi sulla legittimità del trattenimento generalizzato in Cpr dei richiedenti asilo provenienti da tali paesi – reputandoli automaticamente destinati al rimpatrio - ancora più dubbi vi sono sulla cauzione, con una cifra prestabilita, imposta loro per evitare tale trattenimento.
Nella giornata del 25 settembre è intervenuta la portavoce dell'esecutivo Ue per le migrazioni, Anitta Hipper, confermando quanto abbiamo spiegato. Le norme europee stabiliscono che «le alternative alla detenzione devono passare il test di proporzionalità. È importante avere le giuste salvaguardie per assicurarlo» e la cauzione «deve essere decisa sulla base di una valutazione individuale».
Sbaglia chi afferma che, se l’Italia non avesse introdotto la garanzia finanziaria, sarebbe stata assoggettata a procedura di infrazione da parte dell’Ue per non aver attuato la direttiva accoglienza. La garanzia è prevista dalla citata direttiva insieme ad altre ipotesi alternative alla detenzione - come l’obbligo di dimora o di firma – già implementate dall’Italia (T.U. Immigrazione, art. 14).
Quindi, nessun rischio di infrazione. Nel 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Ungheria, tra l’altro, per il trattenimento di richiedenti asilo in una zona di transito durante l’esame della loro domanda. La Corte aveva stabilito che tale trattenimento era a tutti gli effetti una “detenzione” in violazione del diritto Ue.
Questa sentenza potrebbe costituire un utile precedente per chi voglia contestare i decreti nazionali. Un’ultima notazione. In una recente intervista, Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, alla domanda su come possano fare gli immigrati a trovare i soldi per la cauzione, ha risposto: «come hanno fatto a trovare i soldi per gli scafisti?». Insomma Mollicone, in modo allusivo, sembra porre il governo sullo stesso piano degli scafisti. E nemmeno se ne rende conto.
La stretta sui minori
Come avevamo preannunciato, con un nuovo decreto legge il governo vuole modificare la cosiddetta Legge Zampa (n. 47/2017) sui minori non accompagnati, ponendo a loro carico l’onere di dimostrare di non essere maggiorenni.
Ciò solleva dubbi di legittimità: per chi ha affrontato una traversata in mare, e talora un naufragio, provare la propria età può essere impossibile. Solleva dubbi in diritto anche la previsione che i migranti tra i 16 e i 18 anni siano ospitati nei centri per adulti, in un padiglione separato.
Inoltre, come pure avevamo anticipato, il nuovo decreto estende le ipotesi in cui l’ordine di espulsione può essere impartito dal prefetto. Ma non basta aumentare i provvedimenti di espulsione per ottenere effettivi rimpatri. Ancora una volta, solo fumo negli occhi.
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