Nel testo in discussione anche un allentamento sulle visite: dal primo maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata fino a quattro persone più i figli minorenni e i conviventi assistiti
Torna la zona gialla e presto torneranno le cene tra amici e i viaggi, anche se nei limiti della normativa anti Covid-19. La bozza del nuovo decreto legge con le misure anti contagio – “il decreto riaperture”, previsto a breve - contiene due importanti novità: un allentamento sulle visite e la possibilità di tornare a spostarsi grazie al certificato verde.
Nella bozza si legge infatti che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa saranno consentiti ai soggetti muniti di queste nuove certificazioni.
Dal primo maggio al 15 giugno 2021 inoltre, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minorenni su cui le persone in visita esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La nuova norma sulle visite non varrà in zona rossa.
I certificati verdi
Il decreto entra nel dettaglio di come funzionerà il pass per viaggiare. Le certificazioni verdi Covid-19 saranno rilasciate in tre casi:
- Stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
- Guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2.
- Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2, ovvero i tamponi.
Ci sarà una piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid19, ovvero un sistema informativo nazionale per il rilascio e la verifica e l’accettazione di certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.
Validità e rilascio
La certificazione verde Covid-19 a seguito del vaccino ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, si occuperà di rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione verde Covid-19 per guarigione ha allo stesso modo una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19. Oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa anche in questo caso disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Il certificato verde per guarigione cessa di avere validità qualora, nel periodo di validità di sei mesi, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto (che ancora deve essere emanato) dunque sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Il tampone
La certificazione verde Covid-19 che deriva dal tampone, a differenza delle altre ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test. Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate riportano anche le indicazioni del tipo di test.
Chi potrà chiederlo subito
Chi si sarà già vaccinato prima dell’entrata in vigore del decreto potrà richiedere la certificazione alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario, oppure alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa. Saranno valide anche le certificazioni prodotte nei paesi europei conformi alla normativa italiana.
Le disposizioni al momento sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea.
In attesa della piattaforma
Con un decreto saranno stabilite le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse.
In attesa che arrivi il decreto e la piattaforma, le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi saranno valide purché assicurino la completezza degli elementi indicati dal decreto. Nella bozza vengono già esplicitati.
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