Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa stato-mafia.


Ciò premesso, non poteva questa Corte assecondare l’impostazione, né condividere la valutazione del giudice di primo grado, tese entrambe a minimizzare la rilevanza del tema ora in esame.

Perché se fosse provato che i carabinieri del Ros avevano indagato a fondo e senza riserve la posizione di Calogero Mannino e degli altri esponenti politici di rilievo nazionale indiziati di essere coinvolti nel sistema tangentizio e di spartizione degli appalti; se fosse provato che non avevano omesso di riferire all’A.g. gli elementi che andavano emergendo a carico del Mannino — o di altri — nello svolgimento dell’indagine mafia e appalti (che non era affatto conclusa nell’estate del ‘92); se fosse provato che non avevano amputato il compendio di intercettazioni allegato alla prima informativa depositata in procura delle intercettazioni che contenevano gli elementi più compromettenti o comunque di maggiore interesse investigativo sul conto di Mannino (o di altri); se dunque fosse provato che avevano indagato sulle ingerenze politico mafiose nel sistema degli appalti - e continuavano a farlo, avuto riguardo all’informativa “Sirap”, depositata il 5 settembre ‘92 — senza sconti per l’on. Mannino; se tutto ciò fosse provato, allora sarebbe arduo continuare a sostenere, o anche solo ipotizzare, che gli stessi carabinieri del Ros contestualmente si adoperassero, su input e nell’interesse preminente del medesimo uomo politico, per creare le premesse di un negoziato tra lo stato e i vertici di Cosa nostra.

Era dunque, ed è, precipuo interesse della Difesa, e degli odierni appellanti approfondire talune vicende da un’angolazione e con esiti che fossero idonei a trarne elementi utili a confutare alla radice l’ipotesi accusatoria.

Un’ipotesi, va rammentato, che attribuisce anzitutto all’on. Mannino il ruolo di istigatore, sia pure indiretto e quindi “morale”, del reato per cui si procede, per avere innescato la sciagurata iniziativa intrapresa dagli ufficiali del Ros attraverso i contatti instaurati con Vito Ciancimino e finalizzata a tutelarne l’incolumità, anche a costo di concessioni che esaudissero le richieste di Cosa nostra, in sfregio alla linea della fermezza dello stato nell’azione di contrasto alla mafia.

E in particolare, era interesse della Difesa dimostrare quanto infondato fosse il sospetto di favoritismi e di avere tenuto una condotta men che corretta nello svolgimento dell’indagine su mafia e appalti; e come tale indagine, anzi, mirasse a portare alla luce il groviglio di interessi politico-affaristico-mafiosi che inquinava il sistema di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, involgendo autorevoli e influenti uomini politici tra i quali proprio il ministro Mannino.

Su quest’ultimo il Ros non avrebbe mai smesso di indagare, su delega della procura della Repubblica di Palermo, retta dal nuovo procuratore Caselli (formalmente insediatosi proprio il 15 gennaio 1993), fino al suo arresto, avvenuto nel febbraio del 1995 (ed eseguito dai carabinieri del Ros).

L’indagine e le tensioni con la Procura di Palermo

E proprio tale indagine, la cui importanza si sarebbe confermata negli anni a venire fungendo da apripista a tutto un filone investigativo che avrebbe poi conseguito risultati straordinari nell’azione di contrasto alla corruttela affaristico-mafiosa, sarebbe stata all’origine di contrasti e tensioni con la procura di Palermo, o almeno con alcuni magistrati di quell’Ufficio, già titolari dell’inchiesta “mafia e appalti”, oltre che di valutazioni divergenti sulla reale consistenza delle risultanze acquisite e sulla possibilità concreta di ulteriori sviluppi di quell’indagine.

In tale prospettiva, era interesse della Difesa rinvangare anche vicende di contorno utili a rappresentare il clima di tensione, diffidenze e sospetti reciproci nei rapporti del Ros con la procura di Palermo. Un clima tale, secondo la lettura che ne offre la stessa Difesa, da giustificare in qualche misura le remore ad informare la procura di Palermo, almeno fino a quando non s’insediò il nuovo procuratore, dell’iniziativa concretizzatasi nella trattativa con Vito Ciancimino (con fasi alterne e un brusco cambio di spartito ad un certo momento, ma complessivamente protrattasi per circa sei mesi): tenendo presente, sempre nell’ottica difensiva, che non vi fu mai alcuna reale intenzione di aprire un negoziato con Cosa nostra, ma solo l’obbiettivo di spingere un personaggio accreditato di un notevole spessore mafioso di collaborare con gli inquirenti.

D’altra parte, come già segnalato, delle due condotte in cui secondo l’accusa si sarebbe sostanziato il concorso di Calogero Mannino al reato per cui qui si procede il giudice di prime cure ha ritenuto di doversi occupare solo della prima, derubricandola a mero antecedente causale della vicenda che ci occupa.

Ora, si può convenire sulla valutazione secondo cui tale condotta, in sé considerata, non avrebbe alcuna rilevanza penale, poiché non integra gli estremi di un’istigazione sussumibile nello spettro dell’art. 110 c.p. in relazione all’ipotesi di minaccia a corpo politico dello stato (art. 338 c.p.). Si tratterebbe al più di un’istigazione a istigare, e allora poco importa che l’iniziativa in questione sia stata concertata: essa si dislocherebbe in una fase in cui non è ravvisabile alcun comportamento penalmente rilevante, neppure da parte degli ufficiali del Ros, così come non è ancora una condotta penalmente rilevante l’avere contattato Vito Ciancimino, essendo quei contatti preliminari suscettibili degli esiti più disparati (ed allora poco importa che li avessero intrapresi di propria iniziativa o in forza di un disegno previamente concertato con l’on. Mannino o addirittura su incarico di quest’ultimo).

Ma resta il fatto che, anche nella ricostruzione fattuale sposata dal primo giudice, quella condotta costituirebbe pur sempre un antecedente causale necessario, che spiegherebbe e quindi connoterebbe gli sviluppi successivi della vicenda della trattativa stato-mafia; e, in particolare, essa ipotecherebbe l’illiceità delle successive condotte poste in essere dagli ufficiali del Ros, odierni imputati: altro è attivarsi per tutelare un’alta personalità politica dal rischio di attentati, senza con ciò esondare sostanzialmente dalle proprie competenze e dai propri poteri (e soprattutto dai propri doveri); altro è, invece, che un pugno di ufficiali abusi dei propri poteri per imbastire, su input e comunque nell’interesse di un influente uomo politico (anche se in questo caso l’interesse consisteva in ultima analisi nel salvarsi e salvargli la vita) di trame sotterranee mirate a influenzare ed orientare le decisioni dell’autorità di governo.

La trattativa e le reali finalità del Ros

Ma poiché è provato che la trattativa con Vito Ciancimino si svolse in effetti attraverso una trama sotterranea di cui vennero edotti, per sommi capi e non senza ambiguità nel prospettare natura e le reali finalità dell’iniziativa, solo i vertici politico-istituzionali, per riceverne la copertura e il sostegno necessari perché andasse a buon fine, non è irrilevante stabilire se gli odierni imputati fossero mossi dalla finalità esclusiva di fermare le stragi, anche a costo di dovere, lo stato, fare delle concessioni ad un’organizzazione criminale come Cosa nostra; o se finalità precipua fosse quella di salvare la vita a un potente uomo politico con il quale intercorressero relazioni di scambio (di favori e protezioni): fino a sacrificare a interessi privati la linea della fermezza dello Stato nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Ecco perché è tutt’altro che secondario stabilire se vi fosse o non una propensione a farsi carico degli interessi dell’on. Mannino, sia che si trattasse di provvedere alla sua incolumità, sia che si trattasse di preservarlo da inchieste che potevano attentare alla sua immagine pubblica e alla reputazione politica, o addirittura portare alla luce profili di responsabilità penale per illeciti commessi nell’aggiudicazione o nella gestione spartitoria degli appalti o nel loro finanziamento, e in altri lucrosi affari.

La stessa sequenza di incontri e triangolazioni tra Mannino e Subranni e Guazzelli, Mannino, Subranni e Contrada, già scrutinata senza trame implicazioni rilevanti per l’accusa, potrebbe essere (ri)letta in una luce diversa, se fosse provata una tendenziale compiacenza e sudditanza del generale Subranni e degli ufficiali al suo comando verso interessi personali e “privati” del Mannino.

Pertanto, era ed è essenziale per le Difese appellanti dimostrare che non vi furono né compiacenza né sudditanza; e che anzi il Ros comandato dal generale Subranni, nel quadro delle investigazioni condotte e coordinate in prima persona dal capitano De Donno sugli intrecci tra mafia e appalti, indagò senza riserve e senza favoritismi anche su fatti che involgevano la persona dell’on. Mannino; e non nascose all’A.g. nulla di quanto emerso e nulla di quanto andava emergendo sul suo conto nel corso delle indagini.

Già sotto questo primo aspetto era doveroso da parte di questa Corte non precludere alle difese più interessate la possibilità di coltivare una serie di approfondimenti istruttori che, senza appesantire più di tanto l’iter del giudizio d’appello (consistendo quasi esclusivamente in richieste di acquisizioni documentali), miravano ad evidenziare la fragilità delle basi dell’accusa nei riguardi in particolare, degli ufficiali del Ros odierni appellanti.

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