- Il diritto al segreto professionale per i giornalisti in Italia viene sempre più spesso messo a repentaglio, sia da parte della politica che dalle iniziative della magistratura.
- A mancare è una normativa compiuta in materia di tutela delle fonti e di garanzia del segreto professionale. Maggiore tutela esiste a livello europeo in cui giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo. La più famosa è la sentenza Goodwin.
- In Italia, tuttavia, queste regole non vengono sempre rispettate e il rischio per le fonti è altissimo. Il reato ipotizzato, nel caso in cui una fonte venga individuata, è quello di rivelazione di segreto d’ufficio, che ha una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni.
Il lavoro giornalistico, soprattutto nel caso di inchieste su vicende ancora opache, si fonda sul vincolo di fiducia e segretezza che lega il giornalista alle sue fonti. Il diritto al segreto professionale per i giornalisti, tuttavia, in Italia viene sempre più spesso messo a repentaglio, sia da parte della politica sia dalle iniziative della magistratura.
È il caso delle iniziative di Italia viva contro una puntata di Report in cui si contestava la provenienza della fonte dell’incontro tra Matteo Renzi e un dirigente dei servizi segreti. Nel caso delle procure, invece, questo avviene in tutti i casi in cui vengono messi sotto controllo i cellulari dei giornalisti oppure perquisite le redazioni e sequestrati gli strumenti di lavoro come i pc e i cellulari, dove sono contenuti documenti riservati utili a risalire proprio alle fonti.
Proprio questa modalità d’indagine viene utilizzata con sempre maggiore frequenza: la più recente è di ieri, quando la procura di Caltanissetta ha disposto (e poi revocato il decreto alla fine della giornata) la perquisizione dell’abitazione privata dell’inviato di Report Paolo Mondani e poi anche della redazione, in seguito alla messa in onda di un servizio che apre nuove ipotesi investigative sulla strage di Capaci.
Nei mesi scorsi c’era stata l’iniziativa della procura di Trapani di intercettare giornalisti nell’àmbito di una inchiesta sulle Ong. Se nel caso di Report la procura nissena nel comunicato stampa firmato dal procuratore capo Salvatore De Luca scrive che la perquisizione «non riguarda in alcun modo l’attività di informazione svolta da tale giornalista (non indagato, ndr), benché la stessa sia presumibilmente susseguente a una macroscopica fuga di notizie, riguardante gli atti posti in essere da altro ufficio giudiziario», aggiunge anche che l’atto è servito a «verificare la genuinità delle fonti».
Acquisire i computer personali e i cellulari di un giornalista significa indirettamente avere accesso a informazioni utili a risalire a chi abbia fornito documenti e informazioni. A maggior ragione in questo caso, in cui è la stessa procura di Caltanissetta a indicare come possibile fonte qualcuno all’interno di «altro ufficio giudiziario», nel caso dell’inchiesta su Capaci la procura di Palermo.
La tutela delle fonti
«Le perquisizioni suscitano perplessità e sconcerto», ha scritto l’associazione stampa romana, sindacato dei giornalisti del Lazio, aggiungendo che «La tutela delle fonti, l'inviolabilità dei luoghi dove si svolge il lavoro di una intera redazione e degli strumenti di lavoro sono beni preziosi costituzionalmente garantiti sui quali si fonda non solo il giornalismo ma anche il diritto/dovere di informare l'opinione pubblica». Il problema, tuttavia, rimane la mancanza di efficace tutela per le fonti in caso di iniziative invasive da parte di una procura.
La Federazione nazionale della stampa italiana, infatti, ha ricordato il monito della Corte europea dei diritti dell’uomo sul fatto che «gli effetti di ingerenze di questo tipo nell'attività di chi fa informazione equivalgono ad un attacco al diritto dei cittadini ad essere informati» e ha sottolineato come sia necessaria una legge che rafforzi «la tutela delle fonti e il segreto professionale, come primo tassello di un sistema di regole che consenta di fermare la rovinosa caduta che l'informazione di questo Paese sta facendo registrare nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa».
Infatti, a stretta norma di codice di procedura penale, la segretezza della fonte fiduciaria non è assoluto, perché l’articolo 200 stabilisce che il giornalista può opporre il segreto professionale ma, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
A livello europeo, invece, esiste giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo e la più famosa è la sentenza Goodwin, che sancisce come la magistratura non solo non può chiedere a chi scrive il nome della fonte, ma non può neppure cercare di risalirvi autonomamente o indirettamente, sequestrando materiale, intercettando o raccogliendo notizie.Il principio, infatti, è quello della libertà di informazione, che non può essere esercitata se i giornalisti non hanno adeguata tutela e rischiano di mettere in pericolo chi ha rivelato loro le notizie di interesse pubblico.
In Italia, tuttavia, queste regole non vengono sempre rispettate e il rischio per le fonti è altissimo. Il reato ipotizzato, nel caso in cui una fonte venga individuata, è quello di rivelazione di segreto d’ufficio, che ha una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni e si configura a carico di un pubblico ufficiale che riveli notizie segrete, come per esempio quelle contenute in atti giudiziari d’indagine.
Questo modo di procedere da parte delle autorità inquirenti solleva anche una questione di merito: se l’inchiesta – come è il caso di quella sulla strage di Capaci – rivela ipotesi inedite, l’obiettivo doverebbe essere quello di verificarne la veridicità e non di scoprirne la fonte.
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