Dopo un mese di stop e tra le polemiche dello scontro tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e i magistrati di Firenze, è stata approvata dal consiglio dei ministri la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Prima dell’inizio del cdm, però, c’è stato uno stop, dovuto alle perplessità di Forza Italia per il metodo con cui la proposta è stata presentata e che rischiava di far slittare l’approvazione. Alla fine, il testo è stato approvato all’unanimità in cdm e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che dovrà trovarsi la massima condivisione possibile e quindi non verrà posta la questione di fiducia.

In conferenza stampa, la ministra Marta Cartabia ha parlato di «riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm ineludibile per la scadenza a luglio del Consiglio ora in carica, ma anche per accompagnare la magistratura in un percorso di recupero della piena fiducia e credibilità».

Cartabia ha anche aggiunto che «La riforma sul Csm e' frutto di un confronto e di un dialogo avviati molti mesi fa anche con il coinvolgimento della magistratura che è stata ascoltata nelle sue richieste. E' una riforma esigente nei confronti dei giudici che risponde inanzitutto, e chiedo scusa per il gioco di parole, a una esigenza della magistratura di essere più severa con se stessa».

La riforma è il terzo pilastro delle riforme della giustizia contenute nel Pnrr e inizia ora la sua corsa contro il tempo per l’approvazione definitiva del parlamento prima della prossima elezione del Csm, nel luglio 2022.

Il testo approvato a palazzo Chigi riforma parzialmente le procedure del Consiglio superiore della magistratura e l’obiettivo principale è quello di ridurre il cosiddetto “correntismo”, ovvero lo strapotere dei gruppi associativi delle toghe che – come emerso con lo scandalo Palamara – usavano una logica spartitoria per distribuire le nomine ai vertici degli uffici giudiziari.

La legge elettorale del Csm

La ministra Cartabia propone un sistema elettorale misto: collegi binominali (in ognuno si eleggono due componenti del Csm), più una distribuzione proporzionale di 5 seggi su base nazionale.

Cambia la composizione, che passa da 27 a 30. Tre membri di diritto (presidente della Repubblica, primo presidente della Cassazione e procuratore generale di Cassazione); 20 togati (13 magistrati giudicanti; 5 pubblici ministeri; 2 giudici di legittimità) e 10 laici eletti dal parlamento.

I togati si eleggono in modo diverso. L’elezione è maggioritaria nel collegio unico binominale nazionale per i 2 posti di legittimità (eletti i due più votati). Dei 5 pm, 4 si eleggono in due collegi binominali in modo maggioritario, il quinto invece è il migliore terzo nei due collegi, con calcolo ponderato.

Dei 13 giudicanti, 8 sono eletti con sistema maggioritario binominale su quattro collegi territoriali omogenei; 5 sono eletti su base proporzionale in un collegio unico nazionale.

Questo correttivo proporzionale serve a favorire il pluralismo e favorisce chi corre da solo e non è sostenuto dai gruppi associativi, perché i candidati si possono collegare in “network”: per distribuire i seggi proporzionali si misura il peso di ciascun network cumulando i voti di tutti i candidati che hanno, ma si sottraggono quelli dei candidati che hanno già vinto nel maggioritario.

Quanto al metodo di candidatura, non sono previste liste e non servono firme, in ogni collegio binominale devono esserci almeno 6 candidati, rispettando la parità di genere.

Esiste un sorteggio: se mancano candidature spontanee oppure non c’è parità di genere, le candidature si integrano con il sorteggio.

Teoricamente, questo dovrebbe favorire l’imprevedibilità degli eletti, rendendo più difficili i calcoli spartitori dei gruppi associativi.

Le porte girevoli

Il meccanismo del divieto di porte girevoli serve a impedire che i magistrati entrati in politica di tornare a svolgere funzioni giurisdizionali una volta terminato il mandato.

L’emendamento prevede il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, sia a livello nazionale che locale. Oggi, invece, è possibile, si pensi al caso di Catello Maresca, magistrato di corte d’appello a Napoli e consigliere comunale di opposizione.

Scatta l’obbligo di collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del mandato, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa vale ai soli fini pensionistici (e non di anzianità di servizio) e c’è divieto di cumulo dei due stipendi.

Sono previsti dei limiti all’eleggibilità dei magistrati, che non sono eleggibili (a livello nazionale, regionale o comunale) nel territorio in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi 3 anni.

Alla fine del mandato, ci sono tre ipotesi. I magistrati con cariche elettive o incarichi di governo non possono più tornare a svolgere nessuna funzione giurisdizionale: i magistrati ordinari vanno fuori ruolo al ministero della Giustizia; i magistrati amministrativi e contabili vengono collocati fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio e l’avvocatura dello Stato. Si possono assumere incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni o in funzioni non giurisdizionali al Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Ufficio del massimario in Cassazione.

I magistrati non eletti non possono svolgere per tre anni funzioni giurisdizionali e la loro nuova destinazione viene individuata dagli organi di autogoverno della magistratura. Questa regola vale anche per i capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento.

Funzionamento del Csm

Le commissioni del Csm rimarranno in carica 2 anni (su 4 di mandato) e poi verranno riformate. Scatta l’incompatibilità tra chi fa parte della sezione disciplinare e le commissioni I, III, IV e V, che decide su incarichi direttivi, trasferimenti d’ufficio e le valutazioni di professionalità.

La segreteria e l’ufficio studi del Csm potrà essere composta anche da avvocati, professori e dirigenti amministrativi e non più solo da magistrati, con il superamento di un concorso.

Nomine

Per l’assegnazione degli incarichi direttivi vengono previste regole procedimentali di: pubblicità degli atti sul sito del Csm; assegnazione degli incarichi in base all’ordine temporale di vacanza (stop quindi alle cosiddette “nomine a pacchetto”, in cui si assegnavano più sedi, con spartizione tra correnti), salvo deroghe eccezionali e ad eccezione dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione. I candidati vengono selezionati sulla base dei curriculum e l’audizione è obbligatoria.

Scatta l’obbligo di partecipazione a specifici corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura come requisito per acquisire competenze organizzative.

Quanto ai criteri di valutazione, verranno individuati a livello generale: peseranno le capacità organizzative, verranno valorizzate le pari opportunità a parità di merito e l’anzianità di servizio sarà criterio residuale.

Valutazione dei magistrati

Per le valutazioni sui magistrati, viene introdotto il diritto di voto per l’avvocatura nei consigli giudiziari, sulla base di una delibera del consiglio dell’ordine. Questa previsione è stata particolarmente osteggiata dalla magistratura, che ha ipotizzato una errata commistione.

I giudizi sui magistrati diventano più articolati (ora sono solo positivo, non positivo e negativo): discreto, buono o ottimo.

Si prevede la rilevanza, ai fini della successiva valutazione di professionalità, di condotte di natura disciplinare accertate in via definitiva.

I magistrati fuori ruolo

Si riduce il numero massimo di magistrati fuori ruolo, ovvero dei magistrati a cui viene consentito di svolgere altre funzioni rispetto a quella giurisdizionale. Oggi il limite è 200, ma nei decreti attuativi del ddl il numero sarà ridotto.

Tra le deleghe al governo, è prevista l’individuazione di specifiche tipologie di incarichi extragiudiziari per cui è previsto il fuori ruolo e quelli per cui bisogna chiedere l’aspettativa.

Il fuori ruolo non può essere chiesto prima di aver svolto per 10 anni funzioni giurisdizionali, non può essere concesso in caso di scopertura di organico nell’ufficio di appartenenza (è già così, ma la norma viene spesso aggirata sulla base del principio del buon rapporto con le altre amministrazioni dello stato che chiedono “in prestito” il magistrato), viene fissato il limite massimo di 10 anni fuori ruolo.

Accesso

Per diventare magistrati non servirà più la frequenza alla scuola di specializzazione, ma si potrà accedere al concorso direttamente dopo la laurea.

Si valorizzano i tirocini e il lavoro presso l’ufficio del processo, la Scuola superiore della magistratura organizzerà corsi di preparazione al concorso per i tirocinanti e chi ha lavorato presso l’ufficio del processo.

Le prove scritte rimarranno tre, ma si riducono le materie da portare alla prova orale.

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