Nell’assordante e continuo silenzio del parlamento sul suicidio assistito e il fine vita, la Corte costituzionale è tornata a intervenire per precisarne i contorni, dopo la storica sentenza del 2019 in riferimento al caso di dj Fabo.

La sentenza pubblicata ieri è formalmente «interpretativa di rigetto» - dunque esclude la nuova questione di legittimità costituzionale - tuttavia interpreta appunto l’attuale giurisprudenza e introduce nuovi elementi di precisazione, esplicitando la discrezionalità del giudice e dei medici: «La nozione di trattamenti di sostegno vitale deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio della sentenza n. 242 del 2019», si legge nel comunicato della corte.

In altre parole, rimangono validi i requisiti oggettivi posti dalla sentenza del 2019, ovvero la non punibilità per il reato di istigazione al suicidio nel caso in cui la persona aiutata sia «affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Tuttavia la Consulta ha interpretato in modo più estensivo il concetto di «trattamenti di sostegno vitale» su cui verteva la questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze.

Il caso

La questione di costituzionalità, infatti, nasce da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera.

Il Gip ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Così, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito e ha espresso alla Corte il dubbio di costituzionalità sul requisito della necessità del malato di essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», rispetto all’articolo 3 della Costituzione.

Questo perché creerebbe disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche: la condizione di essere sostenuti da una macchina sarebbe frutto di circostanze accidentali, come il modo in cui la patologia si è presentata e il tipo di terapie disponibili. Inoltre, il requisito della dipendenza dalle macchine comprimerebbe la libertà di autodeterminazione del malato, che potrebbe essere indotto ad accettare trattamenti di sostegno vitale, che altrimenti avrebbe rifiutato, solo per poter accedere al suicidio assistito.

La decisione

Davanti al vuoto normativo in questo particolare caso, la Consulta è dunque intervenuta per precisare la nozione di «trattamenti di sostegno vitale». Pur escludendo il fatto che questo requisito «determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti», i giudici hanno sottolineato che i trattamenti di sostegno vitale vanno considerati esistenti o meno sulla base del senso sistematico della sentenza del 2019: «Questa sentenza si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività», quindi sono incluse anche «procedure» che «possono essere apprese anche da familiari o “caregivers” che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo».

Inoltre la Corte ha precisato che, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, «non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali», si legge nel comunicato stampa.

Proprio queste specifiche, dunque, di fatto allargano la nozione che prima – apparentemente – sembrava limitare il diritto ad accedere al suicidio assistito solo ai pazienti che dipendevano dai macchinari ospedalieri e ora medici e giudici potranno applicare anche i criteri ora esplicitati nella loro valutazione.

I risvolti politici

La sentenza, molto attesa e temuta dal centrodestra, è stata dunque meno dirompente di come avrebbe potuto essere ma ha comunque aggiunto un ulteriore grado di discrezionalità su una questione che continua a dividere profondamente il paese. Su un tema che tocca anche valutazioni etiche, dunque, la Consulta guidata da Augusto Barbera prosegue nel solco dei suoi predecessori, che hanno investito la Corte del compito di colmare i vuoti della politica. Infatti, la sentenza Cappato era stata un’apripista nel porre dei paletti oggettivi sul fine vita in assenza di una legge, di fatto producendo il compromesso politico che in parlamento non era stato possibile trovare.

La nuova sentenza segue la stessa impostazione: conferma i paletti del 2019 ma li precisa ulteriormente, allargandone gli argini, e si muove in autonomia rispetto a una politica inerme. Con una sbavatura, però: la sentenza è stata anticipata su Repubblica con una fuga di notizie inconsueta per un organo che – tra i pochi rimasti – appariva ancora con una patina di imparzialità. Un elemento, questo, che ha messo pressione sulla Corte e adombrato connotati politici alla sentenza, creando – secondo fonti interne – grande imbarazzo attorno ai relatori.

L’effetto è stato comunque quello di mostrare tutti i limiti del legislatore, a maggior ragione ora con una maggioranza di centrodestra in imbarazzo nel gestire le interne posizioni trasversali: da quella aperturista del leghista Luca Zaia e di una parte di Forza Italia a posizioni più chiuse dei mondi conservatori.

La Corte è tornata a esprimere «il forte auspicio» che il legislatore intervenga con una «diversa disciplina», oppure assicurando «concreta attuazione ai principi fissati». La strada del centrodestra, quindi, è stretta: tradurre in legge le decisioni già assunte dalla Consulta, oppure andare in direzione opposta con una legge ex novo, aprendo però un evidente conflitto. Oppure, rimanere nell’attuale inerzia e lasciare al palazzo della Consulta il ruolo di manovratore.

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