Una riforma che unificherà le figure dei giudici dei minori e della famiglia e modificherà il rito processuale non deve però rinunciare al valore fondamentale di un impianto collegiale, con giudici togati e giudici onorari
In attesa dell’ormai imminente elaborazione definitiva del testo, con la riformulazione dei subemendamenti presentata al Senato dalle relatrici in Commissione Giustizia (Atto Senato 1662) nei giorni scorsi, si entra nel vivo dell’istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche se non si rileva un dibattito approfondito in questa prospettiva, di certo cruciale, nel novero delle riforme avviate dal Legislatore, prima sul processo penale ora sul processo civile. Si può dire che siamo alla vigilia degli ultimi atti di quella che è stata è stata definita “the long, long way to” il giusto processo minorile (M.G. Ruo, Giustizia Insieme, 29 luglio 2021), considerata la vicenda pluridecennale caratterizzata anche dai richiami della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, in più di una sentenza, condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (Diritto alla vita privata e familiare) ed ha rilevato come il nostro Paese dovesse dotarsi di un sistema giuridico più adeguato.
La proposta di riforma della Commissione Luiso e prima, e a seguire, il maxiemendamento governativo al d.d.l. n. 1662/S/XVIII sono intervenuti strutturalmente nel composito ambito del processo di famiglia, attraverso un riordino del sistema della tutela dei diritti in area persone, relazioni familiari e persone minorenni.
La situazione attuale
È nota, ad oggi, una situazione di partenza contraddistinta dalla compresenza di più procedimenti che riguardano la materia familiare in ragione delle differenze di rito, spesso contemporanei, pur se inseriti nel quadro della normativa convenzionale ad iniziare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991, e dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, con la prevedibile dispersione di risorse e dilatazione dei tempi.
Inoltre, è ben presente il ritardo nel percorso di giurisdizionalizzazione del processo minorile, nonostante oggi sia ampiamente acquisito che i procedimenti minorili riguardino diritti personalissimi di rango costituzionale (artt. 2, 3, 30, 31 e 32 Cost.) di persone che, per l’età, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità e necessitano di tutela rafforzata e di piena attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo. In special modo, nei procedimenti che riguardano la cosiddetta area del pregiudizio, disciplinati dagli artt. 330-336 c.c., e dalle regole del procedimento camerale (artt. 737 e sgg. c.p.c.), insufficienti in tale materia a garantire il contraddittorio e i diritti di difesa di tutte le parti, in specie le persone minori di età che, se in conflitto di interessi con i genitori in quanto rappresentanti legali, non si trovano sempre ad essere adeguatamente rappresentati attraverso la nomina di un curatore speciale.
All’attuale sistema sono spesso associati, quindi, limiti gravosi come quelli manifestati dalla mancata regolamentazione dei procedimenti di allontanamento previsti dall’art. 403 c.c. che legittimano i Servizi sociali ad allontanare un minore dalla famiglia quando si trovi in una condizione di grave pericolo per la sua incolumità e a collocarlo in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, col rischio di violazioni dei diritti fondamentali della persona di minore età e dei suoi genitori.
Dopo quasi due lustri dalla riforma sulla filiazione che avrebbe abolito le differenze di trattamento giuridico dei figli nati dentro o fuori dal matrimonio, vi è ancora da registrare la mancanza di un procedimento per stabilire affidamento, mantenimento, residenza, relazione con il genitore non prevalentemente convivente dei figli dei genitori non coniugati, vista l’applicazione del rito camerale, con garanzie ridotte rispetto a quelle previste nei procedimenti di separazione e divorzio. I procedimenti sono definiti con decreto invece che con sentenza, con tutte le ovvie conseguenze del caso. Ad esempio, è eloquente quanto può accadere in casi di violenza domestica, che coinvolgano anche figli minori di età, laddove se la vittima che presenta denuncia-querela è coniugata può richiedere la separazione giudiziale dall’autore di violenza con tutte le tutele previste per i diritti dei figli minori presenti (genitorialità, residenza stabile, mantenimento anche dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente); se la vittima non è coniugata dovrà invece chiedere che siano tutelati i medesimi diritti in un procedimento disciplinato dal rito camerale per la volontaria giurisdizione.
Il contenuto della riforma
Va sottolineato che la riforma assume in termini olistici la peculiarità del processo che riguarda l’area persona, relazioni familiari e persone minori d’età, in quanto trattasi di procedimenti che non guardano al passato come altri procedimenti civili, ma al futuro per costruire, compatibilmente alle condizioni di partenza, il miglior assetto delle relazioni familiari e personali in funzione del best interest dei minori presenti come criterio preminente e determinante di giudizio. I giudici e gli avvocati minorili sanno bene che si tratta, inoltre, di procedimenti che hanno ad oggetto situazioni esistenziali in continuo divenire non cristallizzabili all’inizio del procedimento.
Da tali premesse emerge la necessità, per la riforma, di delineare un procedimento ad hoc che tenga conto della specificità della materia e che sia un rito unico, per consentire la concentrazione delle tutele in un unico procedimento per la decisione delle questioni che riguardano la stessa persona, le stesse relazioni familiari e gli stessi assetti patrimoniali senza quella dispersione di risorse, tempi, costi che l’attuale differenziazione del sistema comporta.
Tuttavia, dopo aver sommariamente delineato la complessa situazione di partenza è al contempo opportuno interrogarsi su quali siano le criticità di fondo che, ad oggi, emergono dal progetto di riforma. Molteplici le questioni che meritano un adeguato approfondimento, alcune sedimentate negli anni, come ad esempio: come sarà “risolto” il cosiddetto dualismo Tribunale per i minorenni/Tribunale ordinario, pur in presenza della riformulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. per i procedimenti de potestate? Quali ricadute comporterà la creazione di una nuova Procura specializzata che svolge le stesse attività della procura minorile attuale ma con in più il compito di pubblico ministero nelle separazioni e nei divorzi nell’interesse dei minori?
La salvaguardia del tribunale dei minori
Dal mio punto di vista, non vi è dubbio che the main issue continui ad essere la preziosa eredità del Tribunale per i minorenni e la consolidata cultura della giurisdizione minorile italiana, com’è noto, patrimonio riconosciuto anche a livello europeo.
Nelle precedenti Legislature il progetto di riforma coincideva, in buona sostanza, con la soppressione del Tribunale per i minorenni sic et simpliciter (cfr. riforma Orlando): non così la riforma all’esame in questi giorni che, come già detto, delinea un riassetto organico della materia familiare e minorile. Ciò non toglie che vi siano questioni che, in sede di attuazione, debbano essere riconsiderate con attenzione. In questa sede ne segnalo almeno tre, due a carattere ordinamentale e una, fondamentale, legata al grado di specializzazione raggiunto dai Tribunali per i minorenni.
In primo luogo, dalla lettura del subemendamento relativo alle modifiche di competenze sembrano lasciate fuori, nell’attribuzione alle istituende sezioni circondariali, la materia tutelare e quella relativa alle famiglie di fatto e alle unioni civili in contraddizione con il principio ispiratore della riforma di costituire un Tribunale unitario per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La seconda questione, che merita di essere coerentemente sottolineata, riguarda sempre l’istituzione delle sezioni circondariali con il presupposto che le stesse siano considerate una “ramificazione” della sede distrettuale del Tribunale per la famiglia, sul modello del Tribunale di sorveglianza, con le relative conseguenze sempre sul piano ordinamentale.
La preziosa eredità
In conclusione, data la mia appartenenza alla giustizia minorile italiana, vorrei mutuare le parole di un padre fondatore, Alfredo Carlo Moro, ponendole all’attenzione innanzitutto del Legislatore che si accinge ad una riforma complessiva che oserei definire epocale atteso che nel panorama giudiziario il Tribunale per i minorenni è probabilmente l’ufficio più longevo (1934) e ha retto l’impatto di una mutevole realtà sociale e quindi anche familiare (basti pensare alle famiglie di fatto e alle unioni civili); una riforma che auspicabilmente unificherà le figure dei giudici dei minori e della famiglia e modificherà il rito processuale secondo esigenze di speditezza, rispetto del contraddittorio e valorizzazione della rappresentanza processuale dei minori e dei loro genitori, ma che non deve rinunciare al valore fondamentale di un impianto collegiale – quale quello del Tribunale per i minorenni con giudici togati e giudici onorari – che ha esercitato una funzione fondamentale di protezione e rapidità nella tutela dei minori d’età: “Se per emettere la sua decisione il giudice minorile deve non solo individuare la norma da applicare ma anche principalmente identificare un bisogno di vita a cui dare risposte attraverso una nuova regolamentazione delle modalità relazionali tra le persone, appare evidente come non può bastare la conoscenza del diritto e neppure una certa conoscenza da parte del giudice di un po’ di scienze umane: occorre che nel momento decisionale la visione giuridica della situazione si integri con altre visioni che sono proprie di altri saperi”. (A.C. Moro, Milano 2006, p.237).
L’occasione è ghiotta ed irripetibile: non priviamoci del prezioso contributo di natura scientifica di cui sono portatori i cc.dd. componenti privati ed anzi introduciamoli anche nei nuovi Uffici di Procura minorile così come ampliamo le competenze di giudici togati altamente specializzati i quali hanno fornito prova di riuscire ad approntare adeguate risposte di giustizia “minorile” ai mutamenti della famiglia davvero svolgendo una funzione sociale di tutela dei soggetti deboli per antonomasia, ossia le persone minori d’età!
Le sfide e la complessità dei bisogni di protezione e di cura, in particolare nelle fasce della popolazione più esposta a rischi sociali, economici e sanitari, sono in aumento e lo saranno in misura crescente e una riforma che guarda indiscutibilmente al futuro delle nuove generazioni non può non tenerne conto.
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