Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza d'appello su Marcello Dell’Utri, del presidente del tribunale Raimondo Loforti, giudici Daniela Troja e Mario Conte


Alla luce delle considerazioni fin qui esposte reputa il Collegio che è dimostrato come Dell 'Utri, nel periodo di tempo in cui era rimasto alle dipendenze del Rapisarda (sostanzialmente interrotto nel 1980 a seguito del fallimento della Bresciano s.p.a. di cui Dell 'Utri era amministratore delegato e della fuga di Rapisarda dapprima in Venezuela e poi in Francia) non ha mai interrotto i rapporti con i soggetti che avevano stretto con lui il patto che aveva dato la spinta psicologica iniziale nel pregresso accordo per il sodalizio mafioso e con i quali aveva agito nella veste di concorrente esterno.

Né sussistono motivi per ritenere che il breve allontanamento dall'area imprenditoriale berlusconiana abbia fatto mutare la natura dei rapporti con tali soggetti non essendo emersi comportamenti di Dell 'Utri che abbiano mostrato la sua volontà di rimuovere o interrompere la situazione antigiuridica che aveva posto in essere fino agli inizi del 1978, prima di abbandonare l'area imprenditoriale di Berlusconi.

Dopo avere messo in evidenza il mantenimento dei suddetti rapporti, al fine di potere affermare che il concorrente esterno Dell'Utri abbia protratto volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli aveva ''propiziato e del quale si era fatto garante presso i due poli " è necessario accertare che l'imputato non abbia cessato le condotte che aveva tenuto in esecuzione dell'accordo e che tali condotte siano state sempre supportate dal medesimo atteggiamento psicologico.

La Corte di Cassazione, sempre con riferimento a tale periodo ha mvero rilevato "una carenza di motivazione riguardo all'elemento oggettivo" non essendo "state esplicitate neppure le ragioni e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono avvenuti materialmente dunque ad opera di terzi a partire dal 1978 ". L'arco temporale di cui si deve dare prova dei pagamenti è dunque circoscritto al periodo 1978/1982, essendo stato definitivamente accertato che per il periodo successivo i pagamenti erano avvenuti (resterà da esaminare l'elemento psicologico dell'imputato), considerato che la Corte di Cassazione infatti ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non si era esposta a censure per quanto riguardava l'affermazione della effettività oggettiva della protrazione dei pagamenti da Berlusconi a "cosa nostra" negli anni '80 e poco oltre (1983) fino al 1992.

Poiché, ad avviso di questa Corte territoriale, i pagamenti garantiti a"cosa nostra" in cambio della protezione all'imprenditore, oggetto del sinallagma contrattuale dell'accordo del 1974 (che ha visto protagonista Dell 'Utri quale mediatore tra le parti Berlusconi da una parte e "cosa nostra" dall'altra) costituiscono l'antecedente causale anche dei pagamenti effettuati in seguito, al fine di affermare la permanenza del reato e l'assenza di soluzione di continuità anche nel periodo di allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale di Berlusconi, appare necessario ripercorrere, seppur brevemente le modalità di tali pagamenti fin dall'inizio e cioè fin dal 1974.

Deve a tal proposito essere rammentato che Di Carlo - ritenuto soggetto meritevole di pieno credito nel presente processo atteso che il suo racconto sull'incontro del 1974 ha presentato credibilità oggettiva ed è stato riscontrato obiettivamente da una pluralità di elementi (v. sent. Cass. Pag, 99) ha riferito che la prima consegna di denaro era stata fatta a Gaetano Cinà subito dopo l'incontro del 1974: 100 milioni di lire che Cinà aveva chiesto personalmente a Dell'Utri e che quest'ultimo gli aveva consegnato.

Galliano aveva parlato di un "regalo" che Berlusconi aveva voluto fare ai suoi interlocutori mafiosi di 100 milioni di lire l'anno che venivano pagati in due rate da 50 milioni e che - su incarico di Stefano Bontate - venivano ritirate da Cinà presso lo studio di Dell 'Utri. Anche Cucuzza ha parlato delle somme che venivano consegnate da Berlusconi; ha solo ricordato che Mangano gli aveva confidato che era lui a ricevere le somme ( 50 milioni di lire all'anno) che tratteneva per una parte, consegnandone un'altra parte a Nicola Milano per il mandamento di Santa Maria di Gesù. Fin qui la Corte di Cassazione ha ritenuto che le motivazioni della Corte d'Appello avevano resistito alle censure di legittimità.

Orbene, reputa questa Corte territoriale che, anche in relazione al periodo in esame ( 1978-1982) non sussista dubbio alcuno sulla prosecuzione dei pagamenti da parte di Berlusconi a "cosa nostra" sulla base dell'accordo mafia-imprenditore che aveva dato inizio alla condotta di concorso esterno dell'imputato nel 1974. Ed invero l'allontanamento di Dell'Utri dall'area imprenditoriale di Berlusconi e la sua assunzione alle dipendenze di Rapisarda non ha in alcun modo inciso sulla permanenza del reato sia sul piano obiettivo e materiale, che sul piano soggettivo.

La prova risiede ad avviso del Collegio non solo nell'assenza (di cui si è già parlato) di alcun comportamento dell'imputato da cui potere desumere il suo voluto distacco non solo dai protagonisti dell'accordo mafioso del 1974 che lui stesso aveva richiesto e determinato svolgendo la sua opera di mediazione tra l'imprenditore e "cosa nostra"; ma soprattutto nel fatto che l'esecuzione del suddetto accordo che prevedeva da un lato la protezione di Berlusconi e dall'altro la sistematica acquisizione di proventi economici da parte dell'associazione mafiosa è sempre proseguito senza soluzione di continuità. La circostanza è di particolare rilievo atteso che la protezione ha costituito nucleo essenziale e fondamentale del patto e il motivo del corrispettivo dei pagamenti da parte dell'imprenditore stesso. Deve mettersi immediatamente in evidenza che non può attribuirsi alcun rilievo, al fine di escludere che era venuta meno la ragione di pagamenti, al fatto che Berlusconi dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore si era munito di un servizio di protezione privata: l'imprenditore invero ha sempre manifestato in modo chiaro di essere convinto del fatto che per la propria attività - che si stava espandendo sul tutto il territorio nazionale - la protezione istituzionale o privata non era sufficiente. Berlusconi ha sempre accordato una personale preferenza al pagamento di somme come metodo di risoluzione preventiva dei problemi posti dalla criminalità ( circostanza questa richiamata anche dalla Corte di cassazione: pag 103).

Anche in epoca successiva a quella in esame, nel corso di una conversazione del 17 febbraio 1988, l'imprenditore dialogando con l'amico Renato Della Valle aveva ancora manifestato la sua disponibilità a pagare somme di denaro, pur di non essere tormentato da minacce estorsive (Berlusconi:" ... ma io ti dico sinceramente che, se fossi sicuro di togliermi questa roba dalla palle, pagheri tranquillo).

Ed ancora parlando con Dell'Utri la notte dell'attentato del 29 novembre 1986 ( attentato che l'imprenditore aveva definito un "una cosa anche . .. rispettosa ed affettuosa") aveva detto che se lo avessero chiamato telefonicamente lui avrebbe consegnato anche trenta milioni. Ridendo aveva riferito all'amico che aveva manifestato detta sua disponibilità anche ai Carabinieri che erano rimasti scandalizzati ( Berlusconi: "Stamattina gliel'ho detto anche ai Carabinieri .. gli ho detto. "Ah, si? In teoria se mi avesse telefonato, io trenta milioni glieli davo! (ride) Scandalizzatissimi: "Come trenta milioni? Come? Lei non glieli deve dare che poi noi lo arrestiamo!".

Dico: "Ma no, su per trenta milioni". Acclarata l'accettazione di Berlusconi a pagare somme di denaro pur di non ricevere atti di intimidazione o ritorsione, deve rilevarsi che la protezione da parte di "cosa nostra" dell'imprenditore era continuata anche in seguito all'allontanamento di Mangano da Arcore e di Dell'Utri da Berlusconi e prima della morte di Bontate e Teresi. Il collaborante Angelo Siino ( v. dich del 9 luglio 1997), la cui attendibilità, come è stato già rilevato, è stata acclarata ali' esito di numerosi processi, ha invero ricordato dell'intervento effettuato da Stefano Bontate per impedire un progetto di sequestro ai danni di Berlusconi o di un suo familiare ad opera di mafiosi calabresi, nella seconda metà degli anni '70 ("1977, ma sicuramente prima del 1979 "). Siino aveva accompagnato Bontate a Milano, erano passati da Roma a prendere Vito Cafari, massone calabrese vicino alla 'ndrangheta, e si erano poi diretti a Milano, dove avevano incontrato dei calabresi ("certi Conde/lo'') che " dovevano fare da tramite con questi personaggi di Locri " che avevano intenzione di sequestrare Berlusconi o un suo familiare.

Bontate era interessato alla vicenda mentre il Cafari faceva solo da tramite con i calabresi. Siino ha riferito di non avere assistito alla discussione con questi ultimi e Bontate, ma avere appreso il motivo ed il contenuto dell'incontro dallo stesso Bontate durante il viaggio di ritorno.

Aveva tuttavia notato che al pranzo che vi era stato dopo l'incontro tra i commensali ( Siino, Bontate, Cafari, un soggetto latitante ed altri due o tre personaggi di Locri) vi era un clima teso. Bontate, faceva battute e lui aveva capito che non aveva alcuna considerazione dei calabresi che "per lui non erano nessuno ". Il boss mafioso era molto contrariato del fatto che i calabresi ( "quelli di Locri") si erano interessati a Berlusconi che lui considerava " a lui vicino " ed aveva detto che, ove non avessero smesso di " inquietare" Berlusconi, "gli avrebbe fatto vedere lui". E' ancora significativo che Bontate aveva riferito a Siino che i fratelli Pullarà avevano "protetto Berlusconi dalle ingerenze calabresi dalle vessazioni che gli facevano i calabresi"; per questo motivo avevano ricevuto dall'imprenditore milanese "notevoli riscontri, rientri in denaro"; ricordava che Bontate - proprio per sottolineare che la protezione gli stava costando un prezzo talmente alto da sradicarlo, da togliergli le radici, distruggendolo - gli aveva detto che i Pullarà " ci (a Berlusconi) stanno tirando u radicuni ". Lo stesso Bontate aveva riferito a Siino che i Pullarà una volta in discoteca avevano difeso il fratello di Berlusconi o lo stesso imprenditore, dalle offese rivolte dai calabresi. Le circostanze fin qui esposte dimostrano due fatti estremamente rilevanti: 1) la protezione garantita nel 1974 era proseguita senza sosta e senza registrazione di alcun allentamento dell'interesse degli esponenti mafiosi che quel patto avevano concluso, patto che, deve essere rammentato, costringeva l'imprenditore Berlusconi a versare cospicue somme a "cosa nostra"; 2) Ignazio e Giovan Battista Pullarà già prima della morte di Bontate, avevano preteso il pagamento di somme di denaro da Berlusconi per proteggerlo, somme che, come meglio verrà in seguito esposto, erano in concreto collegate a forniture di materiali teatrali che gli stessi fornivano all'imprenditore.

Se è vero - com'è vero - che la protezione era proseguita in virtù dell'accordo del 1974 e se è vero che il sinallagma "contrattuale" aveva previsto che la protezione dell'imprenditore avesse come corrispettivo il pagamento di somme di denaro da parte di Berlusconi, è fin troppo evidente che non essendo emerso in alcun modo un ripensamento dell'imprenditore - che anzi aveva sempre affermato di volere pagare pur di essere lasciato in pace - né lamentele dell'organizzazione mafiosa, deve ritenersi che Berlusconi non abbia mai smesso di pagare.

Detta conclusione è non solo del tutto logica, ma soprattutto fondata anche sulle dichiarazioni rese dai collaboranti Galliano, Anzelmo e Calogero Ganci e si collega peraltro anche al pagamento in epoca successiva delle somme, pagamento in ordine al quale la Suprema Corte ha chiesto a questo un nuovo esame solo sulla sussistenza dell'elemento psicologico essendo definitivamente accertata la loro oggettiva protrazione.

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