- La legittimità di una normativa a tutela di persone colpite da violenza o discriminazione in quanto appartenenti a un genere, oppure a causa della propria espressione o disabilità, è stata riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
- Questioni di legittimità costituzionale della legge Mancino, che il ddl Zan estende ad altri casi, sono state dichiarate infondate: la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi oltre il limite segnato da altri princìpi costituzionali fondamentali.
- Anche sui concetti di “pericolo concreto” e “identità di genere”, che per alcuni sono troppo vaghi al fine di delimitare le condotte sanzionate, esiste una giurisprudenza consolidata.
Nella Giornata internazionale contro la omo-lesbo-bi-transfobia, il presidente della Repubblica ha ribadito «il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza». Nei giorni prima, il presidente della Corte costituzionale aveva affermato che «una qualche normativa, come c’è in quasi tutti i paesi del mondo, è opportuna». Il disegno di legge Zan (ddl Zan) continua a essere criticato da chi reputa che esso ponga problemi di diritto. Ma molti di tali problemi sono già stati affr



